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Approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto che modifica il D.lgs 139/2006, con il quale verrà sostituito il vecchio CPI con la SCIA.
La nuova impostazione della normativa, prevede che in caso di controlli che rilevino il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, la conseguenza non sarà più il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi con conseguente impossibilità di avviare un’attività non in regola con le norme antincendio, ma sarà la prescrizione di interventi di urgenza per mettere in sicurezza le strutture dell’attività avviata a seguito della SCIA.
Tutte le eventuali modifiche e variazioni che determinino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, determineranno l’obbligo di nuova attivazione delle procedure inerenti la SCIA. Tutti i riferimenti al vecchio CPI vengono sostituiti dai riferimenti alla segnalazione certificata di inizio attività o all'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.
Inoltre, il concetto di "rischio esplosione" entra a far parte della prevenzione incendi, con la modifica degli articoli 13 e 15.