Prevenzione incendi: Nuova proroga per le nuove attività

Prevenzione incendi-Nuova proroga per le nuove attività_Made Hse Gruppo MarcegagliaPer le nuove attività previste nell'allegato I al DPR 151/11 soggette a controlli di prevenzione incendi (attività prima non soggette a controllo ai sensi del DM 16.02.82 ed introdotte nell'allegato I al DPR 151/11 con diverse modalità) ed esistenti al 7 Ottobre 2011, viene prorogato al 7 ottobre 2016 il termine per la presentazione della SCIA.
Per usufruire della proroga, le realtà interessate dovranno presentare un progetto di adeguamento ed ottenere parere positivo entro 8 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero entro il 1 novembre 2015.

Si riporta di seguito, l’elenco delle nuove attività introdotte nell'allegato I al DPR 151/11:

  • Attività n.13 - Limitatamente a: Contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.
  • Attività n.18 - Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
  • Attività n.27 - Limitatamente a: depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
  • Attività n.42 - Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2.
  • Attività n.48 - Limitatamente a : macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3.
  • Attività n.51 - Limitatamente a : attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
  • Attività n.53 - Officine per la riparazione di: materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000m2 veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2.
  • Attività n.55 - Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2.
  • Attività n.65 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
  • Attività n.66 - Limitatamente a : Residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
  • Attività n.67 - Limitatamente a : Asili nido con oltre 30 persone presenti.
  • Attività n.68 - Limitatamente a : Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.
  • Attività n.71 - Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti.
  • Attività n.72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato I.
  • Attività n.73 - Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
  • Attività n.75 - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.
  • Attività n.78 - Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
  • Attività n.79 - Interporti con superficie superiore a 20.000 m2.
  • Attività n.80 - Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m.

 

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