Si rammenta che il prossimo 18 novembre entrerà in vigore il DM 3 agosto 2015, che ridefinisce la progettazione secondo le nuove norme di prevenzione incendi, che considerano solo 34 delle 80 attività individuate dal DPR 151 del 2011, ovvero le attività: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75; (limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili) e 76.