Prevenzione incendi per i rifugi alpini: modifiche alla regola tecnica.

Prevenzione incendi per i rifugi alpini-madehse.comCon la pubblicazione del DM 3 marzo 2014, che sostituisce interamente il Titolo IV del DM 9/4/94, si introducono le nuove disposizioni alle quali devono essere adeguati i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 15 marzo 2014).

Sono esclusi dall'adeguamento alle nuove regole, quei rifugi per i quali:

  1. sia stata presentata la SCIA ai sensi del DPR 151/2011;
  2. siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dai VVFF, ai sensi del DPR 151/2011.
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