Il Decreto 6 dicembre 2011 ha modificato il decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. Nel suddetto decreto, le parole «sei anni» sono sostituite dalle parole «otto anni».
Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalita' originale, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.