Il 29 marzo è iniziata la prima fase prevista dal DPR 160/2010 e le domande per le attività produttive che rientrano nell’autocertificazione potranno essere inviate solo attraverso SUAP telematico (Comune oppure portale www.impresainungiorno.it, gestito da Unioncamere). Anche le domande che riguardano la prevenzione incendi ricadono nel campo di applicazione del nuovo decreto.
Il regolamento di prevenzione incendi ed anche la classificazione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non sono cambiati, e quindi si applica ancora il DPR n. 37 del 1998. A questo regolamento si aggiungono le modifiche previste dalla normativa sulla SCIA. Pertanto, i titolari di attività che ricadono nella SCIA e nel decreto 16 febbraio 1982 dovranno presentare le autocertificazioni relative al progetto e versare il pagamento per il parere di conformità, che di fatto sarà svolto ugualmente dai VVF.
Solo poche attività, tuttavia, sono ritenute sufficientemente normate per essere soggette ad autocertificazione. Il loro elenco è stato pubblicato con la circolare del 24 marzo 2011 "Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160) Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il ”procedimento automatizzato” di cui capi l, II, III, V e VI del Regolamento". Tutte le altre attività soggette potranno essere esaminate dai VVF solo ad di fuori del procedimento in autocertificazione. Inoltre, con la circolare n. 7227 del 21 marzo 2011 "Prevenzione on line. Domande di Prevenzione Incendi in forma digitale Acquisizione dei documenti allegati alle domande di prevenzione incendi", i VVFF hanno stabilito i requisiti che devono avere i files inviati tramite SUAP ai Vigili del Fuoco per le parti di prevenzione incendi. In sintesi, i files devono essere firmati digitalmente dai richiedenti e possono essere inviati solo nei formati: JPG, PDF e DWF.