Nella seduta del 23 febbraio u.s.,la Camera dei Deputati ha approvato la conversione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. Milleproroghe).
Viene dunque prorogato di due anni il termine ultimo per adeguare le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, dopo presentazione di specifica domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.
Tale piano dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto. In caso di omessa presentazione della domanda, di mancata ammissione al piano straordinario, ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora effettuato l'adeguamento delle strutture ricettive alle prescrizioni antincendio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del DPR 10 agosto 2011, n. 151.