Il 16 febbraio 2011 scade il termine per l'adeguamento dei dispositivi di apertura manuale (maniglie, piastre, barre antipanico) delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, come previsto dall’art.5 del DM 30.11.2004.
I dispositivi di apertura, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono essere conformi:
a) alla norma UNI EN 179 (maniglia a leva o piastra a spinta), o ad altra equivalente, in:
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attività aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
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attività non aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) alla norma UNI EN 1125 (barra orizzontale antipanico), o ad altra equivalente, in:
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attività aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
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attività non aperte al pubblico, se la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
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locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.
I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 246/93 (Attuazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione)