Prime indicazioni applicative da INL su obblighi formativi (art. 13 DL 146/2021)
21/02/2022
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare 16 febbraio 2022, n. 1, in relazione agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha reso noto agli Ispettorati interregionali e territoriali, ai Comandi dei Carabinieri per la tutela del lavoro, all’INPS, alle Regioni e alle Province autonome, le prime indicazioni applicative circa l’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, in particolare con riferimento alla formazione di DdL, Dirigenti e Preposti.
Viene fatto richiamo all’atteso Accordo Stato Regioni, che entro il 30 giugno del corrente anno dovrà provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs. 81/08 in materia di formazione, precisando in particolare per gli obblighi formativi del Datore di Lavoro che solo a seguito dell’emanazione di tale Accordo potranno definirsi durata, modalità e contenuti minimi della stessa e di conseguenza i criteri di verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge.
Per quanto riguarda gli obblighi formativi a carico di Dirigenti e Preposti l’INL precisa che la sostituzione del comma 7 dell’art. 37, con una nuova formulazione che prevede ora una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
Pertanto in assenza del nuovo accordo Dirigenti e Preposti “dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021” ma, viene anche precisato agli ispettori con un esercizio di faticosa acrobazia linguistica, che “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto (…) andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’Accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole”.
In definitiva parrebbe legittimo attendersi nel testo a venire dell’Accordo l’indicazione di un “periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole” e di conseguenza, come esplicitato, “i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al Preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno (per gli ispettori ndr) costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.”
Circa i contenuti le modalità di addestramento, da effettuarsi a cura di “persona esperta e sul luogo di lavoro”, sono da considerarsi di immediata applicazione e il tracciamento degli addestramenti dovrà avvenire attraverso “apposito registro informatizzato” e “riguarderà le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.
Ricordiamo che l’addestramento consiste nella “prova pratica”, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e comprende anche “l'esercitazione applicata” per le procedure di lavoro in sicurezza.
La violazione degli obblighi di addestramento, viene precisato, si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.
Non rileva ai fini sanzionatori invece, almeno per il momento, il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.
Area Legale
Circolare-1-16022022-obblighi-formativi