Proposta di Direttiva “Case Green” o Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

18/03/2024

La “Direttiva Case Green” o Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) prevede un insieme di regole che mirano a rendere l’industria edile più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico
Si presenta un riepilogo delle principali disposizioni e dei tempi di adeguamento.
Il testo sarà reso definitivo solo dopo la pubblicazione in GUUE.

Presupposti della sua elaborazione:

L’Accordo di Parigi, adottato nel 2015, ha stabilito l’obiettivo di mantenere l’aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di limitarlo a 1,5° C. Questo obiettivo è stato ribadito nel Patto di Glasgow per il Clima nel 2021.

A seguire il Green Deal Europeo, presentato dalla Commissione Europea nel 2019, ha posto al centro il conseguimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi. In particolare, l’Unione Europea si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell’intera economia dell’Unione di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, in analogia con il Pacchetto “Pronti per il 55%”, di cui la Direttiva fa parte.

La Direttiva 2010/31/UE sulla Prestazione Energetica nell’Edilizia ha poi subito varie e sostanziali modifiche, rendendo necessaria la sua rifusione per motivi di chiarezza.

Da ultimo gli emendamenti del Parlamento Europeo alla proposta di Direttiva sono stati approvati il 14 marzo 2023. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio di revisione della nuova direttiva europea EPBD il 7 dicembre 2023. In allegato proponiamo la versione finale della proposta approvata a marzo 2024.

Obiettivi principali:

  • Riduzione del consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.
  • Raggiungimento della neutralità climatica del settore edilizio entro il 2050.

Principali adempimenti:

  • Ogni Stato membro deve adottare un proprio percorso nazionale per raggiungere gli obiettivi di riduzione del consumo energetico.
  • Almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria deve essere ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni.
  • Dal 2025, gli apparecchi che funzionano solo a metano non saranno più incentivabili.
  • Dal 2040, le caldaie a metano dovranno essere totalmente eliminate.

Fissazione di requisiti minimi di Prestazione Energetica:

  • Gli Stati membri hanno il compito di definire i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità edilizie.
  • Obiettivi: L’obiettivo è raggiungere almeno livelli di costo ottimale e, ove pertinente, valori di riferimento più rigorosi come i requisiti per gli edifici a energia quasi zero e i requisiti per gli edifici a zero emissioni.
  • Adempimenti: Tutti gli Stati membri devono garantire che rispettino questi requisiti minimi di prestazione energetica:
  • Tutti i nuovi edifici devono essere almeno edifici a energia quasi zero (e dal 2028 a emissioni zero). Sono inclusi tutti gli edifici che subiscono una ristrutturazione importante.
  • Gli Stati membri possono contemplare differenze tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse categorie di edifici.
  • Gli Stati membri dovranno riesaminare i loro requisiti minimi di prestazione energetica a intervalli regolari che non devono essere superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornarli al fine di riflettere i progressi tecnici nel settore edilizio.

Edifici nuovi:

Secondo questa direttiva, le nuove costruzioni, sia residenziali che non, dovranno essere a “emissioni zero”. Questo significa che non dovranno produrre emissioni di gas serra. Le date di entrata in vigore di questa disposizione sono le seguenti:
 
  • A partire dal 1° gennaio 2028 per gli edifici pubblici.
  • A partire dal 1° gennaio 2030 per gli edifici privati.
Tuttavia, sono previste delle esenzioni specifiche.

Edifici esistenti:

La Direttiva Case Green prevede una serie di misure per migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, per gli edifici residenziali esistenti, la direttiva stabilisce che:
 
  • Entro il 2030, si deve ottenere una riduzione del consumo medio di energia primaria di almeno il 16%.
  • Entro il 2035, la riduzione del consumo medio di energia primaria deve essere di almeno il 20-22%.
Per gli edifici non residenziali esistenti, la direttiva prevede:
 
  • Una riduzione del consumo energetico del 16% entro il 2030.
  • Una riduzione del consumo energetico del 26% entro il 2033.
È importante notare che queste percentuali di riduzione del consumo energetico sono medie e che gli Stati membri dell’UE hanno la libertà di scegliere quali edifici prendere in considerazione e quali misure adottare per raggiungere questi obiettivi

Regole minime di Prestazione Energetica:

La Direttiva Case Green stabilisce le norme minime di prestazione energetica per gli edifici. In particolare:
 
  • Per gli edifici residenziali, la Direttiva prevede che entro il 2030 tutti gli edifici a uso residenziale debbano avere almeno una classe energetica F1.
  • Per gli edifici non residenziali, i colegislatori hanno convenuto che nel 2030 tutti gli edifici non residenziali dovranno essere al di sopra del 16% degli edifici con le prestazioni peggiori e nel 2033 al di sopra del 26%.
  • Dal 1º gennaio 2027, sia gli edifici residenziali che non residenziali dovranno conseguire almeno la classe di prestazione energetica E3.
  • Dal 1º gennaio 2030, sia gli edifici residenziali che non residenziali dovranno conseguire almeno la classe di prestazione energetica D.

Impianti tecnici per l’edilizia:

  • La Direttiva EPBD si concentra sugli Impianti tecnici per l’edilizia e stabilisce che gli Stati membri devono definire requisiti di prestazione energetica per gli impianti tecnici degli edifici, considerando l’intero sistema come installato negli edifici e non solo le prestazioni dei singoli componenti. Questo include sistemi di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione, illuminazione e acqua calda sanitaria. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare metodi e classi di efficienza energetica armonizzati per garantire coerenza e minimizzare la frammentazione del mercato. Inoltre, dovrebbero essere considerate tecnologie di risparmio energetico con brevi periodi di ammortamento, come l’installazione o la sostituzione di valvole di controllo termostatico o il recupero di calore dall’aria di scarico o dalle acque reflue.

Caldaie:

  • Dal 2025, sarà vietata la concessione di sovvenzioni alle caldaie autonome a combustibili fossili.
  • Dal 2040, le caldaie a metano dovranno essere totalmente eliminate.
  • Saranno ancora possibili incentivi finanziari per i sistemi di riscaldamento che usano una quantità significativa di energia rinnovabile, come quelli che combinano una caldaia con un impianto solare termico o una pompa di calore.

Pannelli fotovoltaici:

  • Previsto che entro 48 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri debbano garantire che tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell’irraggiamento solare del sito.
  • Questo dovrebbe consentire la successiva installazione di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi.

Ristrutturazioni:

  • Ogni Stato membro deve adottare un proprio percorso nazionale per ridurre il consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.
  • Almeno il 55% della riduzione del consumo medio di energia primaria deve essere ottenuto attraverso la ristrutturazione degli edifici con le peggiori prestazioni.

Attestato di Prestazione Energetica:

La Direttiva EPBD tratta anche l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e stabilisce che il nuovo APE deve contenere:
 
  • La prestazione energetica di un edificio, espressa in kWh/(m² anno) da un indicatore che esprime il consumo di energia primaria e finale.
  • Il GWP (potenziale di riscaldamento globale – global warming potential) del ciclo di vita espresso in kg CO2 eq/m2 da un indicatore numerico delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita.
  • Valori di riferimento quali: i requisiti minimi di prestazione energetica; norme minime di prestazione energetica; requisiti degli edifici a energia operativa quasi zero; requisiti degli edifici a emissioni zero.
Questo dovrebbe consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.

Controlli:

In tema di controlli si prevedono diverse disposizioni relative all'ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria negli Stati membri.
 
  • Ispezioni Periodiche:
  1. Gli Stati membri devono adottare misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria con potenza nominale utile superiore a 70 kW.
  2. La potenza effettiva dell'impianto si basa sulla somma della potenza nominale dei generatori di riscaldamento e condizionamento d'aria.
  • Regimi Distinti per Ispezioni Residenziali e Non Residenziali:
  1. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire regimi distinti per le ispezioni dei sistemi residenziali e non residenziali.
  • Frequenze di Ispezione Differenziate:
  1. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in base al tipo e alla potenza nominale utile dell'impianto.
  2. La frequenza delle ispezioni tiene conto dei costi e del risparmio energetico previsto.
  3. I sistemi sono ispezionati almeno ogni cinque anni, mentre quelli con potenza nominale utile superiore a 290 kW e quelli che emettono monossido di carbonio sono ispezionati almeno ogni due anni per ragioni di sicurezza.
  • Contenuto delle Ispezioni:
  1. Le ispezioni comprendono la valutazione di vari componenti degli impianti, tra cui generatori, pompe di circolazione, sistemi di ventilazione, sistemi di distribuzione dell'aria e dell'acqua, sistemi di bilanciamento idronico e sistema di controllo.
  2. Le ispezioni valutano l'efficienza e il dimensionamento degli impianti rispetto al fabbisogno dell'edificio e la capacità di ottimizzare le prestazioni utilizzando tecnologie di risparmio energetico.
  • Valutazione dell'Efficienza Energetica degli Impianti Elettrici:
  1. Gli Stati membri devono assicurare una valutazione dell'efficienza energetica degli impianti elettrici degli edifici non residenziali nel contesto dei programmi di ispezione della sicurezza elettrica.
  • Esenzioni e Misure Alternative:
  1. I sistemi tecnici disciplinati da criteri di prestazione energetica concordati o da accordi contrattuali sono esentati dai requisiti di ispezione, a condizione che l'impatto complessivo sia equivalente a quanto richiesto.
  2. Gli Stati membri possono adottare misure per fornire consulenza agli utenti sulla sostituzione dei generatori o altre modifiche degli impianti.
  • Esenzioni per Edifici Conformi:
  1. Gli edifici conformi a determinati criteri sono esentati dai requisiti di ispezione.
  • Sistemi di Ispezione e Liste di Controllo:
  1. Gli Stati membri devono predisporre sistemi di ispezione, compresi strumenti digitali e liste di controllo, per verificare la conformità ai requisiti in termini di capacità e prestazione energetica.
  • Analisi Sintetica nei Piani di Ristrutturazione:
  1. Gli Stati membri devono allegare al piano di ristrutturazione degli edifici un'analisi sintetica dei sistemi di ispezione e dei relativi risultati.

Esenzioni in fattura ed agevolazioni per l’efficientamento energetico degli edifici:

  • Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, il bonus ristrutturazione non può più usufruire di cessione del credito e sconto in fattura. Di conseguenza, per i lavori eseguiti nel 2024, il contribuente potrà semplicemente richiedere le detrazioni fiscali Irpef

Esenzioni:

  • I Governi potranno esentare gli edifici storici e agricoli, le chiese e i luoghi di culto, gli immobili a uso militare e quelli utilizzati solo temporaneamente.

Tempi di adeguamento:

  • Il testo della direttiva è stato approvato dalla Commissione ITRE (Industria, Ricerca ed Energia) del Parlamento europeo il 15 gennaio 2024.
  • La sessione plenaria del Parlamento europeo ha approvato il testo definitivo della Direttiva Case Green dall’11 al 14 marzo 2024.
  • Dopo l’approvazione definitiva del Consiglio, la direttiva rivista sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Allegati:

  • Allegato I _ Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici
  • Allegato II _ Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici
  • Allegato III _ Calcolo del GWP nel corso del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione
  • Allegato IV _ Quadro comune generale per la valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza artificiale
  • Allegato V _ Modello dell’attestato di prestazione energetica
  • Allegato VI _ Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica
  • Allegato VII _ Quadro metodologico comparativo ai fini dell'individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi
  • Allegato VIII _ Requisiti dei passaporti di ristrutturazione
  • ALLEGATO IX _ Direttive abrogate ed elenco delle modifiche successive /Termini di recepimento
  • Allegato X _ Tavola di concordanza tra la direttiva 2010/31/UE e la presente direttiva
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