Protocollo nazionale smart-working nel settore privato

13/12/2021

Siglato il 7 dicembre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalle Parti Sociali il protocollo sullo smart working con lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva oppure all’interno di un accordo individuale con l’azienda, il lavoro agile, nel rispetto di quanto già previsto con la Legge 22 maggio 2017, n. 81 e delle nuove logiche di responsabilizzazione nell’impiego delle tecnologie, di sostenibilità ambientale e sociale.
 
Le linee guida si applicheranno a partire dalla conclusione dello stato di emergenza per disciplinare lo smart working come modalità alternativa e strutturale ormai affermata, rispetto al lavoro in presenza, per le attività compatibili.
 
L’adesione del lavoratore allo smart working avviene su base volontaria.
 
L’accordo dovrà dovrà specificare
 
  • la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato);
  • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • gli strumenti di lavoro;
  • tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali
La modalità di lavoro, come precisato all’art. 3, si caratterizza per assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati e prevede il diritto alla disconnessione entro precise fasce orarie.
La modalità di lavoro agile non consente l’effettuazione di straordinari mentre il lavoratore può richiedere permessi orari (ad es. per motivi personali o familiari) e ferie e può disconnettere i dispositivi previsti in tali periodi. Nel caso di ricezione di comunicazioni aziendali potrà prendersene carico alla ripresa dell’attività.
 
Circa la scelta del luogo di lavoro in cui svolgere le proprie attività in modalità agile non ci sono vincoli particolari se non quelli di garanzia delle condizioni di riservatezza e sicurezza, con particolare riferimento alla tutela dei dati e delle informazioni aziendali.
Nel caso di fornitura della strumentazione tecnologica ed informatica da parte dell’Azienda possono essere definiti i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono essere concordate eventuali forme di indennizzo per le spese.
 
L’accordo tra le parti deve dare garanzia di mantenimento di livello, mansioni, inquadramento professionale, retribuzione, condizioni di welfare e benefits del lavoratore nel rispetto dei principi di parità di genere, anche in un’ottica di una ripartizione del lavoro domestico e del carico famigliare.
 
L’accesso al lavoro agile deve essere garantito a persone che presentino disabilità o condizioni di fragilità.
 
Il datore di lavoro, fermo restando il rispetto dei principi del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è tenuto ad adottare una policy aziendale basata sul concetto di security by design, che prevede la gestione dei data breach e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate quali la crittografia, l’adozione di sistemi di autenticazione e di collegamento da remoto in VPN, la definizione di piani di backup e la protezione contro malware.
 
Nell’accordo tra Ministero del Lavoro e Parti Sociali viene ribadita l’importanza della formazione continua anche in funzione della rapida evoluzione delle tecnologie digitali introdotte, comprensiva di approfondimenti su tematiche organizzative per la gestione di gruppi in modalità agile.
 
Area Legale

Protocollo nazionale smart working settore privato-7 dicembre 21
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