Pubblicato dal MITE il Regolamento EoW per rifiuti inerti

07/11/2022

Pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 settembre 2022 , n. 152 (GU del 20 ottobre 2022, n. 246) recante Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale e le modalità per sottoporli ad operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Il Regolamento sarà in vigore dal 4 novembre 2022.
 
Tali inerti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “aggregato recuperato” se sono stati sottoposti a una o più operazioni di recupero e l’aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.
 
L’allegato 2 riporta gli scopi specifici di utilizzabilità.
 
Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
 
Si richiede al produttore la compilazione e l’invio all’autorità di controllo e all’ARPA di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (“Dichiarazione di Conformità) con cui attesti il rispetto dei criteri di composizione per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, in conformità all’Allegato 3.
 
Inoltre è prevista la conservazione di un campione di aggregato recuperato, conforme ai criteri della Norma UNI 10802, per cinque anni presso l’impianto di produzione o presso la sede legale del produttore, per consentire eventuali ulteriori controlli e ripetizione delle analisi.
 
Al produttore sono richieste inoltre l’adozione e la corretta applicazione di un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, certificato da Ente terzo accreditato, a garanzia del rispetto dei criteri previsti dallo stesso Regolamento.
 
Il manuale della qualità deve prevedere procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri richiamati all’Allegato 1, un piano di campionamento e l’automonitoraggio.
 
Nelle norme transitorie viene precisato che ai fini dell’adeguamento ai criteri del Regolamento, il produttore, entro 180 gg dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o presenta un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV o del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006.
 
Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del DM Ambiente 5 febbraio 1998 relative a i limiti quantitativi previsti dall’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.
 
Area Legale
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