Pubblicato il Modello INAIL OT23 anno 2025
29/04/2024
Per accedere al beneficio della riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, di cui fa previsione l’art. 23 del D. Interm. 27 febbraio 2019, come ogni anno INAIL pubblica un modello che illustra i requisiti prescritti, chiedendo all’azienda interessata di indicare quanto attuato per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel 2024.
Per lo sconto sul premio assicurativo occorre indicare almeno un intervento di tipo A (39 quelli proposti) oppure due interventi di tipo B (33). Nel modello di quest’anno sono state introdotte modifiche sui contenuti e fornite indicazioni sulla documentazione probante ad evitare contenziosi.
Gli interventi hanno diversa valenza prevenzionale e comportano ovviamente costi di attuazione diversi. Pertanto nel modello sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7), fermo l’obbligo di presentazione della domanda per ogni anno di implementazione.
Le misure come sempre riguardano provvedimenti di carattere tecnico o di innovazione tecnologica per la riduzione del rischio di macchine e apparecchiature (ampliati nel numero), corsi di formazione dedicati agli aspetti di prevenzione, adozione di programmi e pratiche in linea con il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025 per la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e dei fattori individuali legati a stili di vita non corretti, adozione di modelli di organizzazione e gestione, azioni di prevenzione sanitaria finalizzate al contenimento dei principali fattori di rischio e alla diagnosi precoce di malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, malattie oncologiche e malattie muscolo-scheletriche, adozione di sistemi di responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000.
Si segnala il modulo di analisi e trattamento del mancato infortunio (near miss) richiamato in coda al modello OT 23, da adottarsi come standard per il riconoscimento della correttezza dell’analisi e conforme a quanto definito in sede di intesa INAIL - CONFIMI Industria nel 2020.
La domanda va presentata entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento agli interventi effettuati nel corso della precedente annualità, da parte del datore di lavoro in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi.
La riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) su cui è stato realizzato l’intervento.
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8% per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:
lavoratori/anno del triennio della PAT:
- Fino a 10 Riduzione 28%
- Da 10,01 a 50 Riduzione 18%
- Da 50,01 a 200 Riduzione 10%
- Oltre 200 Riduzione 5%
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