Pubblicato il Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230
03/07/2023
Pubblicato in GUUE il 29 giugno 2023 n. 165/1 l’atteso Regolamento macchine (UE) 2023/1230, dopo la firma apposta sul testo definitivo il 14 giugno 2023 da parte del Presidente del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ora andrà progressivamente a sostituire la Direttiva 2006/42/CE (cd «Direttiva Macchine» recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010 e che sarà abrogata a decorrere dal 14 gennaio 2027).
Il Nuovo Regolamento proposto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio non è soggetto a recepimento ed entra in vigore dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (19 luglio 2023) e sarà definitivamente applicabile entro 43 mesi dalla sua firma (14 gennaio 2027), in modo che fabbricanti, Organismi Notificati e Stati membri abbiano il tempo per adeguarsi.
Tuttavia per alcune disposizioni è stata definita una timeline particolare e pertanto alcuni articoli si applicano a decorrere dalle date seguenti:
a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 14 gennaio 2024;
b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 14 ottobre 2023;
c) l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 13 luglio 2023;
d) l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 14 luglio 2024. Disciplinerà anche i nuovi rischi generati dalle tecnologie emergenti
L'accordo ha previsto che sei categorie di macchine potenzialmente ad alto rischio siano incluse nell'allegato I. Per queste categorie di macchinari, i controlli di conformità dovranno essere eseguiti da una terza parte. Per la maggior parte dei prodotti (elencati nell’allegato I, parte B), il produttore stesso può effettuare la valutazione della conformità.
La procedura di valutazione della conformità sarà più rigorosa per specifiche categorie di macchine, prima che queste vengano immesse sul mercato dell’UE, ad esempio i macchinari che presentano un comportamento autoevolutivo (basato sull’apprendimento automatico) e altre categorie di prodotti menzionate nell’allegato I, parte A del nuovo regolamento.
L’articolazione del Regolamento pubblicato consta nella sua versione definitiva di 8 Capi e 12 Allegati.
CAPO I _ DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II _ OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
CAPO III _ CONFORMITA’ DEI PRODOTTI RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
CAPO IV _ VALUTAZIONE DI CONFORMITA’
CAPO V _ NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
CAPO VI _ VIGILANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE
CAPO VII _ DELEGA DI POTERI E PROCEDURA DI COMITATO
CAPO VIII _ RISERVATEZZA E SANZIONI
Di particolare interesse ai fini della corretta applicazione delle procedure di certificazione sono gli Allegati che includono:
Allegato I
• PRODOTTI MACCHINA AD ALTO RISCHIO 1. Parte A _Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- Parte A _ Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 2;
- Parte B _ Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3
Allegato II
• ELENCO INDICATIVO DI COMPONENTI DI SICUREZZA
Allegato III
• REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
Allegato IV
- Parte A _ DOCUMENTAZIONE TECNICA PER MACCHINE E PRODOTTI CORRELATI
- Parte B _ DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LE QUASI-MACCHINE
Allegato V
- Parte A _ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE DI MACCHINE E PRODOTTI CORRELATI
- Parte B _ DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE UE DI QUASI-MACCHINE
Allegato VI
• CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (Modulo A _ relativo a procedura di valutazione della conformità + documentazione tecnica di cui All. IV + marcatura CE + dichiarazione di conformità UE del fabbricante, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto macchina soddisfa i requisiti del presente regolamento)
Allegato VII
• ESAME UE DEL TIPO (Modulo B _ relativo a valutazione da parte di un «unico» organismo terzo notificato su adeguatezza del progetto tecnico e dell'esemplare esaminato, rappresentativo della produzione prevista, ai RES e rilascio del Certificato di esame UE del tipo_ dura 5 anni salvo modifiche del tipo omologato o evoluzione dello stato della tecnica che imponga il riesame)
Allegato VIII
• CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (Modulo C_ il fabbricante garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto macchina in questione è conforme al tipo descritto nel Certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento + Marcatura CE + dichiarazione di conformità UE del fabbricante)
Allegato IX
• CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA QUALITÀ TOTALE (Modulo H _ relativo alla dichiarazione di adozione di un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo + Marcatura CE + dichiarazione di conformità UE)
Allegato X
• CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL’UNITA’ (Modulo G _ riguarda la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi di compilazione documentazione tecnica relativa a progettazione, fabbricazione e funzionamento della macchina e la mette a disposizione dell’organismo notificato per effettuazione di esami e prove, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità che la macchina o il prodotto correlato è conforme ai RESS di cui all'allegato III + Marcatura CE + dichiarazione di conformità UE)
Allegato XI
• ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DELLE QUASI – MACCHINE per la corretta incorporazione
Allegato XII
• Tavola di concordanza Direttiva 2006/42 e Regolamento