Pubblicato il Regolamento per l’Assicurazione dei Rischi Catastrofali
03/03/2025
Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, introduce le regole operative per l’assicurazione obbligatoria contro i rischi catastrofali.
Questa normativa si inserisce nell’ambito della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-108) e ha l’obiettivo di rafforzare la resilienza finanziaria delle imprese in caso di eventi calamitosi come terremoti, alluvioni e frane.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, ad eccezione delle imprese agricole che rientrano in una disciplina specifica. L’obbligo assicurativo copre i danni a:
- terreni;
- fabbricati (inclusi impianti fissi e opere murarie);
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Sono esclusi dalla copertura gli immobili abusivi o privi di autorizzazioni edilizie, nonché i danni derivanti da azioni umane come terrorismo o contaminazione ambientale.Soggetti interessati
Le imprese che operano sul territorio italiano devono sottoscrivere entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa per coprire i danni derivanti dagli eventi naturali definiti dalla norma. Le imprese di assicurazione, d’altra parte, sono tenute a fornire coperture conformi alle nuove disposizioni, rispettando specifici limiti di assunzione del rischio stabiliti dal regolamento IVASS.Aspetti regolamentati
Il decreto definisce:
1. Gli eventi catastrofali coperti: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Se più fenomeni si verificano entro 72 ore, sono considerati un unico sinistro.
2. Determinazione e aggiornamento dei premi: i costi assicurativi sono proporzionali al rischio, calcolati sulla base di:
- Localizzazione e vulnerabilità dei beni;
- Dati storici e modelli predittivi;
- Eventuali misure di prevenzione adottate dall’impresa.
3. Capacità di assunzione del rischio delle assicurazioni: le compagnie devono stabilire limiti di tolleranza per garantire la sostenibilità finanziaria.
4. Franchigia e massimali:
- Scoperto massimo del 15% per polizze fino a 30 milioni di euro;
- Copertura almeno del 70% per somme assicurate tra 1 e 30 milioni di euro;
- Oltre 30 milioni di euro, condizioni negoziabili.
5. Ruolo della SACE S.p.A.: lo Stato, attraverso SACE, fornirà riassicurazione fino al 50% del rischio per migliorare la stabilità del sistema.
SACE S.p.A. è una società controllata dallo Stato italiano tramite Cassa Depositi e Prestiti (CDP), specializzata nel supporto finanziario alle imprese. Nel contesto del presente regolamento SACE svolge un ruolo cruciale nella riassicurazione dei rischi catastrofali, garantendo una maggiore sostenibilità del sistema assicurativo e facilitando l’accesso alla copertura da parte delle imprese.
6. Trasparenza dell’offerta assicurativa: obbligo per le compagnie di pubblicare online le condizioni contrattuali e le modalità di adesione.
7. Approvazione dello schema di convenzione: Il regolamento prevede l’approvazione di uno schema di convenzione tra le imprese assicurative e SACE S.p.A., che stabilisce le condizioni di accesso alla riassicurazione pubblica. Le imprese che desiderano usufruire della copertura statale devono aderire a questa convenzione, accettandone integralmente i termini e le condizioni.
8. Allegato A - Schema di Convenzione con SACE: L’allegato specifica nel dettaglio gli obblighi delle imprese assicurative aderenti, le modalità di calcolo della riassicurazione e i meccanismi di ripartizione del rischio tra SACE e le compagnie private. La convenzione stabilisce inoltre i criteri per la gestione degli indennizzi e i vincoli per garantire la sostenibilità del sistema.
9. Aspetti operativi per le imprese:
Le imprese devono:
- individuare la copertura più adatta sulla base della loro esposizione al rischio;
- verificare le condizioni della polizza per assicurarsi che rispetti i requisiti normativi;
- considerare l’impatto della polizza sui costi operativi e valutarne la sostenibilità economica;
- in caso di difficoltà nella stipula delle polizze, le imprese possono beneficiare della riassicurazione pubblica, che consente di ridurre il rischio assunto direttamente dalle compagnie assicurative. Questo meccanismo favorisce l’accesso alla copertura anche per le aziende con elevata esposizione a eventi catastrofali, contribuendo a condizioni più sostenibili per gli assicurati e a una maggiore stabilità del mercato assicurativo."
Tempi di implementazione
- 31 marzo 2025: termine entro cui le imprese devono sottoscrivere la polizza.
- 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento: termine per l’adeguamento delle polizze esistenti.
In pratica questo significa che;
- le imprese assicuratrici devono aggiornare le condizioni di polizza e renderle conformi ai nuovi requisiti normativi, adeguando massimali, franchigie e criteri di valutazione del rischio. Inoltre, devono notificare ai clienti le modifiche contrattuali entro i termini stabiliti.
- le imprese che devono assicurarsi se già coperte da una polizza potrebbero dover sottoscrivere un'integrazione o un aggiornamento del contratto per adeguarsi ai nuovi obblighi. Per chi non ha una polizza attiva, sarà obbligatorio stipularne una entro il termine previsto dalla normativa (31 marzo 2025).