Qualificazione di imprese esecutrici straniere che devono operare in Italia

08/06/2018

Si può presentare il caso in cui si debba richiedere la documentazione ad una impresa straniera che deve operare sul territorio nazionale in qualità di impresa affidataria o, nella maggior parte dei casi, come subappalto di una ditta italiana.

Qual è la documentazione necessaria che deve essere fornita al committente o al responsabile dei lavori da tali imprese?

La normativa di riferimento è sempre il D. Lgs. 81/08 ed in particolare quanto indicato all’art. 90 c. 9 lett. a) Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) e quanto specificato nell’Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale).

Secondo la norma il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare sempre l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi mediante l’acquisizione di:

  • certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • documento unico di regolarità contributiva.

In materia requisiti tecnico professionali la CCIA è sostituita dal certificato di iscrizione all’Albo o alla Lista Ufficiale dello stato di appartenenza, mentre in materia previdenziale si deve distinguere tra il caso di impresa comunitaria ed extracomunitaria:

  • Impresa con sede in uno stato comunitario che impiegherà i propri dipendenti in distacco (trasferimento) in Italia: in generale è applicabile la normativa contributivo-previdenziale vigente nel paese di residenza dell’impresa quando i datori di lavoro comunitari procedano già a versamenti presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale nel loro paese di origine.
    E’ obbligatorio che il lavoratore autonomo o il datore di lavoro per ciascun suo dipendente, presenti preventivamente presso le autorità competenti del proprio paese il formulario comunitario Modello A1 (ex modello E101 europeo) che certifica che il lavoratore, detto distaccato, rimane assicurato ai fini previdenziali nello stato UE di appartenenza nel quale ha sede l'impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell’attività lavorativa autonoma.
    In questo primo caso il committente o il responsabile dei lavori dovrà acquisire l’attestazione di regolarità contributiva equivalente al DURC rilasciata dal competente organo del paese d’origine.
    Secondo le nuove disposizioni europee contenute nel Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 883 e nel Regolamento di applicazione CE 16 settembre 2009 n. 987, in vigore dal 1 maggio 2010, la durata massima del distacco (trasferimento) di un lavoratore all’interno di uno dei 27 Paesi della Comunità Europea è pari a ventiquattro mesi.
    Qualora in cui non sia stato presentato il formulario A1 o in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, la legge prevede che l’obbligo contributivo-previdenziale della impresa straniera sia completamente assolto in Italia con l’iscrizione all’INPS, INAIL ed eventualmente, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, alle competenti casse edili nazionali. In questo secondo caso il committente o il responsabile dei lavori dovrà richiedere il DURC in corso di validità.
     
  • Impresa con sede in uno stato extracomunitario che impiegherà i propri dipendenti in distacco (trasferimento) in Italia: si applica solo la normativa contributivo-previdenziale italiana e con essa l’obbligo di iscrizione all’INPS, INAIL ed eventualmente, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, alle competenti casse edili nazionali. Il rispetto della regolarità contributiva è verificabile dal committente o responsabile dei lavori con l’acquisizione del DURC in corso di validità.

Il DURC non può essere sostituito dall’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ex articolo 46 del Dpr n. 445/2000.

Il committente o il responsabile dei lavori si deve comunque accertare del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari dell’impresa straniera.

Relativamente alla restante documentazione tecnica specifica prevista dal D. Lgs 81/08 per le imprese nazionali relativamente all’intervento (POS, Documento di Valutazione dei Rischi, ecc.), ai lavoratori (dichiarazioni ed evidenze sulla formazione generale e specifica per l’uso di attrezzature e dpi , idoneità e sorveglianza sanitaria, ecc.) e alle attrezzature (verifiche su attrezzature e impianti) restano valide le stesse prescrizioni anche per le imprese straniere.

In generale per quelle attività che non sono normate o per quei rischi non valutabili o che non sono effettuate dall’impresa nel paese di appartenenza dell’impresa va fatto riferimento alla normativa italiana dato che, si presume, dispongano della documentazione prevista e redatta secondo la locale normativa.

Tutta la documentazione suddetta, e le eventuali integrazioni, va richiesta e acquisita dal committente o dal responsabile dei lavori ed elaborata in lingua italiana o con la traduzione in italiano (gli attestati di formazione devono essere sottoscritti con atto notorio).

Infine si ricorda che, secondo l’art. 3 del D.Lgs n. 72/00, ai lavoratori stranieri in distacco in Italia devono essere garantite le stesse condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani.

Inoltre, è importante considerare che la condizione di conformità di un’azienda all’inizio di un appalto o di un cantiere può venire meno nel tempo. Infatti, la maggior parte della documentazione necessaria (a titolo di esempio i verbali di verifica delle attrezzature e degli impianti sopraccitati) è soggetta a scadenze o durate limitate nel tempo.

Diventa quindi importantissimo, in particolare per quei lavori complessi che prevedono la compresenza di più aziende o che semplicemente vengono svolti in lunghi periodi di tempo, tenere monitorate tutte le scadenze documentali. Questo aspetto è di rilevante importanza non solo in termini burocratici, ma, soprattutto, in termini di sicurezza concreta in cantiere. E’ infatti importantissimo sapere se le attrezzature in uso devono essere sottoposte a nuove verifiche, se le idoneità sanitarie dei lavoratori sono in scadenza o se è necessario eseguire un particolare Audit con una certa periodicità.

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Area Sicurezza impianti e processi produttivi

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