All’esame del Consiglio dei Ministri lo schema di Regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, per definire le modalità di attribuzione della qualifica per imprese e lavoratori autonomi operanti nei vari settori, tra cui quello edile.
Il D.Lgs. 81/2008 infatti, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi che vogliano partecipare ad appalti pubblici o accedere a finanziamenti o agevolazioni, debbano dimostrare il possesso di requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed il Decreto 106/2009 ha definito la patente a punti quale strumento di verifica dei suddetti requisiti.
Il Regolamento stabilisce che la patente a punti parte da un punteggio iniziale, inserito in un apposito riquadro del DURC, di cui le Amministrazioni giudicatrici devono tener conto nell’affidamento di lavori o incarichi, che attesta l’idoneità a svolgere l’attività.
I requisiti per il rilascio sono i seguenti:
iscrizione alla Camera di Commercio e DURC in regola;
nomina di un responsabile tecnico in possesso delle adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
possesso delle idonee competenze sulla salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi;
assenza di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione né condanne definitive per aver commesso reati quali riciclaggio, insolvenza fraudolenza o usura;
possesso di adeguata attrezzatura tecnica e formazione sull’utilizzo;
valore minimo dell'attrezzatura tecnica pari a 30.000 euro per le imprese e 15.000 euro per i lavoratori autonomi.
La patente a punti verrà rilasciata (o negata) dalla Camere di Commercio, dopo verifica dei requisiti, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.
Il punteggio iniziale diminuisce nel caso di sanzioni per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di perdita di tutti i punti, scatterà la chiusura del cantiere ed il divieto alla partecipazione a gare d’appalto e all’ottenimento di finanziamenti pubblici nei 24 mesi successivi. Inoltre non verrà rilasciato il DURC.
I punti persi potranno essere reintegrati a seguito della frequenza da parte del datore di lavoro e del responsabile o direttore tecnico ad appositi corsi di formazione.
Si attende ora specifico decreto per la messa in vigore del suddetto schema di Regolamento.