Quando il lavoratore autonomo non è davvero autonomo: focus ispettivo

30/06/2025

Nota ministeriale 4 giugno 2025, n. 964 – Patente a crediti, falsa autonomia e sanzioni nei cantieri

La Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Centrale Coordinamento Giuridico, prot. n. 964 del 4 giugno 2025, affronta una tematica centrale per la corretta gestione dei rapporti di lavoro nei cantieri temporanei o mobili: il disconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro di un soggetto formalmente titolare di una ditta artigiana, operante all’interno di un cantiere.

L’oggetto del quesito ispettivo è l’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, introdotta con la riforma della patente a crediti per imprese e autonomi, nel caso in cui il titolare della ditta artigiana venga riqualificato come lavoratore subordinato dell’impresa affidataria.

Il caso: finto autonomo, vero dipendente

Nel corso di un accesso ispettivo in cantiere, gli ispettori accertano che il soggetto, pur qualificato contrattualmente come lavoratore autonomo, operava in realtà alle dirette dipendenze funzionali dell’impresa affidataria.
Gli elementi oggettivi riscontrati – tra cui subordinazione gerarchica, eterodirezione, continuità e assenza di rischio d’impresa – conducono alla riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato.

Conseguenze sanzionatorie: chi risponde e perché

In applicazione della normativa vigente, gli ispettori dispongono:

 
  1. l’irrogazione delle sanzioni per lavoro nero o irregolare, a carico dell’impresa affidataria;
  2. l’applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro (mancata sorveglianza sanitaria, formazione, informazione);
  3. se l’impresa affidataria è priva della patente a crediti, o possiede meno di 15 crediti, si applica la sanzione ex art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008:
 
  • sanzione amministrativa del 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 6.000 euro;
  • esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per 6 mesi;
  • non applicabilità della diffida (ex art. 301-bis D.Lgs. 81/2008).

Nessuna sanzione al finto autonomo né al committente

In modo coerente con la riqualificazione effettuata, la Nota precisa che:
 
  • non è sanzionabile il lavoratore fittiziamente autonomo, poiché, una volta qualificato come subordinato, viene meno la condizione soggettiva necessaria per l’applicazione dell’art. 27, comma 11 (essere lavoratore autonomo o impresa esecutrice);
  • non è sanzionabile nemmeno il committente per omessa verifica della patente, poiché l’obbligo di verifica ex art. 90, comma 9, lett. b-bis), D.Lgs. 81/2008 si applica solo nei confronti di imprese o autonomi, non di lavoratori subordinati. 
In altri termini, contestare simultaneamente il mancato possesso della patente da parte del “falso autonomo” e, al tempo stesso, la sua riqualificazione come dipendente risulterebbe giuridicamente contraddittorio, indebolendo la tenuta dell’impianto sanzionatorio anche in sede giudiziaria.

Implicazioni operative per imprese e datori di lavoro

Questa posizione ministeriale rappresenta un chiarimento fondamentale per i soggetti coinvolti nella gestione dei cantieri:
 
  • le imprese affidatarie devono valutare con attenzione la natura effettiva dei rapporti instaurati con lavoratori autonomi o ditte individuali;
  • la mancata distinzione tra autonomia e subordinazione può comportare responsabilità rilevanti, sia in ambito giuslavoristico sia in materia di sicurezza sul lavoro;
  • la patente a crediti non è solo un requisito formale, ma assume rilievo sostanziale anche ai fini della responsabilità sanzionatoria.

Riferimenti normativi richiamati

  • Art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008: sanzione amministrativa per assenza o insufficienza della patente a crediti.
  • Art. 90, comma 9, lett. b-bis), D.Lgs. 81/2008: obbligo del committente di verifica della patente nei confronti di imprese e autonomi.
  • Art. 301-bis, D.Lgs. 81/2008: diffida non applicabile alle sanzioni ex art. 27, comma 11.
Per ulteriori chiarimenti o supporto nell’analisi delle posizioni contrattuali in cantiere, l’Area Legale di MADE HSE è a disposizione.
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