Quando la conformità iniziale alla Direttiva Macchine non basta

10/03/2025

La mera conformità iniziale alla Direttiva Macchine non esime il datore di lavoro da successivi interventi migliorativi se la tecnologia consente di aumentare il livello di sicurezza. Questo principio, ribadito ormai da un consolidato orientamento nelle pronunce di Corte di Cassazione, smentisce la ritenuta sufficienza del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) richiamati dall’Allegato V del D.Lgs. 81/08 per macchine (pre 1996 per l’Italia) che al momento della loro commercializzazione non erano soggette a marcatura CE e la spesso scontata conformità di macchine che, pur marcate CE, risultino di fatto obsolete dal punto di vista tecnologico.
 
La sentenza della Corte di Cassazione Sez. 4, n. 41147 del 27 ottobre 2021 (Favaretto, Rv. 282065-01) si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di obblighi di sicurezza del datore di lavoro e responsabilità per infortuni sul lavoro, ribadendo alcuni principi chiave in tema di adeguamento delle misure di sicurezza rispetto all’evoluzione tecnologica.

Profili di responsabilità del datore di lavoro

La Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore durante le operazioni di pulizia della "linea di spianatura e taglio trasversale bandellatrice", sulla base delle seguenti considerazioni:
 
1. Presenza del marchio CE e conformità iniziale
Il macchinario in questione era stato acquistato dieci anni prima dell’infortunio ed era dotato di marchio CE, oltre a un sistema di segregazione delle parti mobili pericolose, il quale, però, risultava facilmente apribile e privo di un meccanismo di blocco automatico delle parti in movimento.
 
2. Dovere di aggiornamento delle misure di sicurezza
La Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice di merito secondo cui la conformità iniziale alle normative vigenti al momento dell’acquisto non esime il datore di lavoro dall'obbligo di aggiornare le misure di sicurezza, se nel tempo emergono soluzioni tecnologiche più avanzate e idonee a prevenire rischi residui.
 
In tal senso, si è ribadito che l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza dei lavoratori non si esaurisce con il rispetto della normativa vigente al momento dell’acquisto dei macchinari, ma richiede un costante aggiornamento alla luce del progresso tecnologico (principio già affermato in precedenti pronunce, tra cui Cass. Sez. 4, n. 43168 del 2017).
 
3. Deficit di sicurezza e prevedibilità del rischio
L’infortunio è avvenuto durante la pulizia della macchina, attività che comportava il rischio di contatto con parti in movimento. La mancanza di un blocco automatico delle parti in movimento ha costituito un deficit di sicurezza, che avrebbe potuto essere colmato con l’adozione di dispositivi di interblocco automatico.
La Corte ha sottolineato che il rischio era prevedibile e prevenibile, dato che meccanismi di blocco automatico erano già disponibili sul mercato e rappresentavano una soluzione tecnologica in grado di evitare l’incidente.
 
4. Principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile
Il datore di lavoro non può limitarsi a garantire un livello di sicurezza minimo, ma deve adottare tutte le soluzioni tecniche disponibili per ridurre il rischio. Tale principio è sancito dall’art. 2087 c.c., oltre che dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08, che impone l’adozione delle migliori soluzioni tecniche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In questo caso, la Corte ha evidenziato che la mancata installazione di un dispositivo di blocco automatico costituiva una violazione di tale principio, dato che il datore di lavoro avrebbe potuto e dovuto aggiornare le misure di sicurezza alla luce dell’evoluzione tecnologica.

Conclusioni e rilievo della sentenza

La sentenza conferma il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro non si esaurisce con la conformità iniziale della macchina ai requisiti di legge, ma implica un costante aggiornamento delle misure di prevenzione in base ai progressi tecnologici.

In particolare, la disponibilità sul mercato di dispositivi più sicuri (come il blocco automatico delle parti in movimento) obbliga il datore di lavoro ad adeguare le attrezzature per eliminare o ridurre i rischi residui.

Questo orientamento è particolarmente rilevante per la valutazione della sicurezza dei macchinari già in uso nelle aziende, confermando che la mera conformità iniziale alla Direttiva Macchine non esime il datore di lavoro da successivi interventi migliorativi se la tecnologia consente di aumentare il livello di sicurezza.

Questa pronuncia si allinea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale volto a garantire un elevato standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, imponendo ai datori di lavoro un obbligo dinamico di aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, in funzione dei rischi emergenti e delle soluzioni tecnologiche disponibili.
Area Legale
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