Radiazioni ottiche artificiali

Il prossimo 26 aprile scatta l'entrata in vigore del capo V del titolo VIII del D. Lgs. n. 81/2008, concernente l'obbligo di effettuare la specifica valutazione del rischio derivante dall'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali. I limiti di riferimento sono contenuti nell'allegato XXXVII, parte I e II, del predetto provvedimento.

I rischi per la salute, riguardanti essenzialmente due organi bersaglio, l'occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute, sono presenti in tutti i cicli produttivi che utilizzano attrezzature, macchine ed impianti che comportano l'emissione di radiazioni UV, visibili ed infrarosse di lunghezza d'onda da 100 nm a 1 mm. Tra queste sorgenti si possono inserire ad esempio:

  • saldatura ad arco e al plasma;
  • riscaldatori radianti;
  • forni di fusione;
  • lampade per indurimento resine, ricerca difetti, fotoincisione;
  • lampade "a luce diurna" per teatri di posa, studi fotografici etc.;
  • lampade per la sterilizzazione;
  • attrezzature per trattamenti estetici;
  • sorgenti laser.

La valutazione dei rischi dovrà essere eseguita seguendo le metodologie proposte dall'IEC per quanto riguarda i laser e le raccomandazioni del CEI e del CEN per quanto riguarda le sorgenti incoerenti, e dovrà tenere conto della presenza di eventuali lavoratori particolarmente sensibili o sensibilizzati, e dovrà porsi l'obiettivo di minimizzare i livelli di esposizione nei luoghi di lavoro e di proteggere il lavoratore mediante dispositivi di protezioni individuali.

Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner