Le ispezioni per il Regolamento REACH
Il Regolamento REACH, entrato in vigore il 01/06/07, prevede che tutte le sostanze prodotte o importate nel mercato dell’Unione Europea in quantità superiore ad 1 tonn/anno vengano registrate presso l’Agenzia Europea della Chimica (ECHA), pena la sospensione della produzione/importazione di tali sostanze. Con la pubblicazione del D.Lgs. 133/2009 (pubblicato in G.U. n. 222 del 24 settembre 2009), relativo alle sanzioni applicabili in materia di non ottemperanza alle disposizioni del Regolamento REACH, è in atto da parte del Ministero della Salute, Autorità Competente designata per il REACH in Italia, il programma di controllo per verificare l’applicazione del Regolamento REACH.
Le attività di controllo prevedono, in base a quanto disposto nell’Accordo Stato Regioni, almeno le seguenti verifiche per gli utilizzatori a valle:
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Utilizzo delle sostanze/miscele in maniera conforme a quanto previsto dal produttore (riportato negli scenari espositivi in allegato alla scheda di sicurezza);
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Applicazione delle misure di gestione del rischio riportate in allegato alla scheda di sicurezza, in corrispondenza dei vari scenari espositivi previsti dal produttore;
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Osservanza delle eventuali restrizioni riportate nelle schede di sicurezza dovute alla presenza di sostanze particolarmente pericolose (SVHC – Substance of Very High Concern). L’elenco completo ed aggiornato delle sostanze SVHC è riportato al link http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc_en.asp;
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Verifica dell’eventuale autorizzazione del fornitore alla produzione delle sostanze di cui al punto precedente;
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Acquisto di sostanze/miscele conformi a quanto richiesto dalla normativa REACH (quindi registrate, ove previsto);
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Disponibilità di schede di sicurezza aggiornate (REG 1907/06 per le miscele e REG 453/10 per le sostanze) e libero accesso delle stesse.
Le Ispezioni, secondo quanto disposto nell’Accordo Stato-Regioni, potranno aver luogo senza alcun preavviso verso il Soggetto ispezionato, tuttavia il Ministero della Salute ha predisposto il questionario “Scheda riassuntiva ispezioni” con cui anticipa all’Impresa un’eventuale Ispezione. Il questionario ha solo ed esclusivamente lo scopo di raccogliere informazioni sulla tipologia di attività dell’impresa e sul posizionamento della stessa rispetto al REACH. Ricevere il questionario non implica necessariamente che l’impresa sarà oggetto d’Ispezione.
Arrivare preparati alle ispezioni
Allo scopo di arrivare preparati alle possibili ispezioni riportate nel paragrafo precedente, visti gli obblighi sopra riportati, si raccomanda di:
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richiedere schede di sicurezza aggiornate (ai sensi del Reg.CE 1907/06 per le miscele e del Reg. 453/10 per le sostanze) ai propri fornitori di sostanze/miscele;
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verificare che in allegato alle schede di sicurezza siano riportati gli usi identificati di tali sostanze/miscele e che siano congruenti con quanto viene effettivamente svolto in stabilimento;
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in caso di cambiamento nella classificazione di alcune sostanze/miscele, verificare di aver aggiornato la valutazione del rischio chimico o comunicare la variazione al servizio interessato;
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verificare che le schede di sicurezza siano liberamente consultabili da parte dei lavoratori e da parte del personale RLS;
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nel caso si effettuino richieste d’acquisto direttamente dallo stabilimento, verificare che le sostanze/miscele da acquistare siano state adeguatamente registrate, ove previsto (attestazione da parte del fornitore come clausola contrattuale).