REACH: Il punto della situazione

Dopo le scadenze relative alle fasi di “Pre-Registrazione” e “Registrazione”, le aziende italiane non possono ancora stare tranquille rispetto agli obblighi previsti dal REACH, poiché entrambe le suddette fasi non possono in realtà essere considerate del tutto concluse. Infatti, nel caso di prima produzione e/o importazione di una sostanza phase-in è possibile effettuare la cosiddetta “Pre-Registrazione tardiva” e nel caso di sostanze NON phase-in, si deve procedere subito alla Registrazione se non è possibile ricorrere alla Pre-Registrazione come dichiarante ritardatario. Inoltre la identificazione dei pericoli per la salute e per l’ambiente delle sostanze, determinerà l’introduzione di alcune di esse nell'Allegato XIV del REACH e si rammenta che il prossimo 1° giugno, scade il termine entro il quale produttori ed importatori di articoli devono notificare le sostanze presenti nella "candidate list" (sostanze SVHC presenti nella lista al 1° dicembre 2010) in essi contenute.

A partire da tale data, ogni qualvolta sarà inserita una nuova sostanza nella "candidate list", scattterà l’obbligo di notifica entro sei mesi da tale inserimento. I controlli sull'applicazione del REACH, sono stati avviati da parte del Ministero della Salute e l’attività di vigilanza è stata assegnata alle Regioni (ne mancano solo alcune - i controlli si concentreranno soprattutto sull’avvenuta Pre-Registrazione e Registrazione, sulla conformità delle SDS e sull’avvenuta comunicazione tra fornitori e clienti).

Si rammenta che le sanzioni vanno, in caso di SDS non conforme, da 3.000 a 18.000 Euro e nel caso di mancanza dell’allegato “Scenario di Esposizione”, da 10.000 a 60.000 Euro. La mancata registrazione di una sostanza potrebbe portare alla sospensione delle attività legate alla sostanza, mentre le sanzioni più pesanti, che possono comportare anche l’arresto fino a tre mesi, riguardano la violazione delle disposizioni legate alle procedure di autorizzazione e restrizione. 

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