Reati ambientali e condizioni di estinzione

10/06/2024

Con Sentenza del 10 luglio 2023, n. 29818 la Corte di Cassazione in III sezione Penale si è espressa in materia di danno ambientale definendo il principio secondo cui i reati contravvenzionali in materia ambientale non possono estinguersi per speciale tenuità del fatto, anche quando vi sia assenza di danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali.
 
La vicenda si riferisce alla richiesta di annullamento di una sentenza di condanna pronunciata nel 2022 dal Tribunale di Genova nei confronti di due responsabili di cantiere, impegnati con due distinte ditte nello svolgimento di lavori di messa in sicurezza e consolidamento delle calotte di una galleria lungo l’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, ritenuti colpevoli in concorso ai sensi dell’art. 110 c.p. e dell’art. 256 per attività di gestione rifiuti non autorizzata.
 
Agli stessi veniva contestato lo sversamento illecito di rifiuti non pericolosi (acque di perforazione, residui di cemento e residui di cemento e calcestruzzo) recapitate attraverso caditoie nelle acque superficiali di un corso d’acqua sottostante, condotta che avrebbe configurato un reato di pericolo presunto pur non avendo determinato di fatto alcuna compromissione delle matrici ambientali, con conseguente condanna alla pena di 4000 euro di ammenda ciascuno. La colpa si sostanziava dunque in una colpa organizzativa perché il sistema di prevenzione non era stato in grado di prevenire e impedire il fatto illecito dello sversamento.
 
Avverso la sentenza del Tribunale veniva invocata la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in base all'art. 131-bis. c.p. non essendo gli stessi autori materiali del fatto e non avendo lo sversamento delle acque di perforazione prodotto alcun danno ambientale.
 
Inoltre veniva contestata l’erronea applicazione dell’art. 163 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena (peraltro non richiesta dai difensori) e nonostante la condanna alla pena dell’ammenda.
 
A giudizio della Corte di Cassazione il fatto, in ragione della condotta posta in essere e dell’entità dei lavori effettuati, non può essere considerato di particolare tenuità ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/2006. Il reato di pericolo è infatti di per sè punibile, rilevando la valutazione effettuata ex ante dagli esecutori (cioè potendo gli autori del reato prevenirlo con opportune misure e procedure), indipendentemente dalle conseguenze di danno prodottesi.
 
La Suprema Corte ricorda che si prevede dunque l’estinzione della contravvenzione di cui agli articoli 318 bis e segg. del D.Lgs. 152 (secondo una procedura  che a fronte una irregolarità accertata da parte degli organi di controllo dispone nei confronti del contravventore una prescrizione con misure atte a far cessare le situazioni di pericolo e definisce un termine di regolarizzazione). La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine fissato e provvede al pagamento previsto. A seguire il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta.
 
Ai sensi dell’art. 162 bis del c.p. è ammessa l’oblazione amministrativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative dell'arresto o dell'ammenda, dove il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. L’oblazione impedisce la celebrazione del processo.
 
Quando invece il processo ha corso e il giudice si pronuncia circa la “particolare tenuità del fatto” (in questo caso era stata esclusa dal magistrato di merito l’esiguità del danno in considerazione dell’entità dello sversamento e valutato il reato come di “pericolo potenziale”) non viene meno la causa di punibilità ai sensi dell’art. 131 bis c.p., né di rilievo può essere l’eventuale intervento di bonifica condotto dall’autore del reato, come nel caso in esame.
 
Conseguenza diretta è l’impossibilità di eliminare l’eventuale iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. Decorsi 2 anni da che la sentenza è diventata irrevocabile e quindi definitiva (in quanto passata in giudicato), e senza che siano stati commessi altri reati della stessa natura, l’iscrizione della condanna può essere eliminata.
 
Area Legale

Cass-pen-29818-2023_Danno ambientale
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