Reati ambientali e delega di funzioni
09/09/2024
Nella recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III del 29 luglio 2024, n. 30930 vengono richiamati principi di responsabilità del Legale Rappresentante di una Spa e i criteri di validità ed efficacia della delega sui temi ambientali. Confrontiamo la pronuncia con quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV del 31 luglio 2023, n. 33372 dove, in analogia con i temi trattati, vengono precisate in modo estensivo le responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione (CdA).
Questioni trattate e capi di imputazione
La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. III del 29 luglio 2024, n. 30930 concerne reati ambientali connessi alla gestione di un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti. I capi di imputazione riguardano la violazione delle prescrizioni contenute in una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Abruzzo nel dicembre 2011, specificamente per:
- Deposito dei rifiuti al di fuori delle aree previste.
- Emissioni di ammoniaca oltre i limiti consentiti dal biofiltro.
Esposizione dei fatti
Il ricorrente, A.A., quale legale rappresentante della Cogesa Spa, è stato accusato di avere esercitato l'impianto in violazione delle prescrizioni ambientali imposte dall'AIA. Le violazioni sono state rilevate durante un'ispezione nel giugno 2018, che ha riscontrato il deposito di rifiuti al di fuori delle aree autorizzate e il superamento delle emissioni di ammoniaca.Responsabilità contestate
A.A. è stato ritenuto responsabile in qualità di legale rappresentante della società, nonostante la presenza di un direttore tecnico responsabile dell'impianto.
La responsabilità contestata si basa sulla mancanza di una effettiva delega di funzioni che escludesse A.A. dalle responsabilità operative.Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)
Il Tribunale di Sulmona, con sentenza dell'8 giugno 2023, ha condannato A.A. alla pena di 6.000 euro di ammenda, con sospensione condizionale. Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la presenza di un direttore tecnico, A.A. mantenesse responsabilità diretta per le violazioni contestate in assenza di una delega di funzioni valida ed efficace.Ricorso diretto in Cassazione
Il ricorso è stato presentato direttamente alla Corte di Cassazione successivamente alla sentenza del Tribunale di Sulmona.Motivi del ricorso in Cassazione
I motivi del ricorso in Cassazione si basano su:
- Violazione dell'art. 468, comma 4, cod. proc. pen., per omessa utilizzazione della testimonianza di DC, che avrebbe fornito elementi decisivi.
- Erronea applicazione dell'art. 29 quattuordecies, comma 3, lett. a) e b), D.Lgs. n. 152 del 2006, in quanto la condanna sarebbe fondata sulla mera posizione di legale rappresentante senza considerare l'effettiva delega di funzioni.
Giudizio espresso dalla Corte di Cassazione e motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le motivazioni includono:
- L'omessa utilizzazione di una testimonianza non costituisce violazione del diritto di difesa se la prova è stata comunque assunta nel contraddittorio tra le parti.
- Il ricorso non ha rispettato il principio di autosufficienza, mancando la completa trascrizione degli atti rilevanti.
- Anche il secondo motivo è stato considerato generico e infondato, in quanto non è stata dimostrata l'esistenza di una delega di funzioni valida ed efficace e le violazioni strutturali, imputabili a scelte precise dell'imprenditore, rendono quest'ultimo direttamente responsabile.
Condizioni di validità ed efficacia della delega ambientale
Secondo la giurisprudenza consolidata, per la validità ed efficacia della delega di funzioni in materia ambientale devono sussistere le seguenti condizioni:
- Delega puntuale ed espressa: La delega deve essere chiara, specifica e non residuare poteri in capo al delegante.
- Trasferimento dei poteri decisionali e di spesa: Il delegato deve avere autonomia nelle decisioni e accesso alle risorse necessarie.
- Prova certa della delega: La delega deve essere dimostrata con certezza in sede giudiziale.
- Idoneità tecnica del delegato: Il delegato deve essere tecnicamente competente e qualificato per le funzioni assegnate.
- Necessità organizzativa o dimensionale: Sebbene non sempre richiesta, la delega spesso deriva da esigenze organizzative o dimensionali dell’impresa.
- Obbligo di vigilanza: Il delegante deve comunque vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate, intervenendo in caso di irregolarità.
Precedenti giurisprudenziali citati e massime espresse
Tra le sentenze di Cassazione richiamate nella pronuncia meritano rilievo le seguenti:
- Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020, Rv. 278879-01: In materia ambientale, la delega di funzioni deve essere puntuale ed espressa, e il delegato deve essere tecnicamente idoneo e qualificato.
- Sez. 3, n. 27862 del 21/05/2015, Rv. 264197 - 01: La delega in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non richiede più la "necessità" per la sua validità.
- Sez. 3, n. 17174 del 03/03/2020 Rv. 279013-01: L'attribuzione della delega non esime il delegante dal dovere di controllo, che implica responsabilità per "culpa in vigilando".
- Sez. 3, n. 44335 del 10/09/2015, Rv. 265345 - 01: Anche in caso di valida delega, il legale rappresentante resta responsabile per carenze strutturali e organizzative imputabili a scelte dell'impresa.
Per approfondimenti si veda il seguente link.
Una sentenza del 2023 completa il quadro giuridico in materia di reati ambientali e delega di funzioni allorchè vengano coinvolti i membri di un Consiglio di Amministrazione.Principi affermati dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV del 31 luglio 2023, n. 33372
La sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV del 31 luglio 2023, n. 33372, ha ribadito importanti principi in materia di delega di funzioni in ambito ambientale, concentrandosi in particolare sulle responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione (CdA). Di seguito, i punti chiave della pronuncia.Obbligo di Vigilanza del Delegante
La Corte ha sottolineato che, anche in presenza di una valida delega di funzioni, permane un obbligo di vigilanza in capo al delegante. Questo significa che il delegante non può ritenersi completamente esonerato dalle responsabilità derivanti dalla gestione ambientale, ma deve assicurarsi che il delegato esegua correttamente le funzioni trasferite.Criteri di Validità della Delega
Perché la delega sia considerata valida, deve soddisfare determinati requisiti:
- Forma Scritta: La delega deve essere redatta per iscritto e deve avere una data certa.
- Specificità del Contenuto: Deve essere chiara e specifica riguardo ai compiti e alle responsabilità trasferite.
- Autonomia del Delegato: Il delegato deve avere l’autonomia decisionale e di spesa necessaria per svolgere le funzioni delegate.
- Competenza del Delegato: Il delegato deve essere tecnicamente qualificato per assumere la responsabilità delegata.
Responsabilità del CdA
La sentenza ha chiarito che i membri del CdA possono essere ritenuti responsabili se omettono di vigilare adeguatamente sull’operato dei delegati. Questo obbligo di vigilanza implica che il CdA deve verificare periodicamente l’attività dei delegati, intervenendo quando necessario per correggere eventuali inadempienze.Culpa in Vigilando
Il principio di "culpa in vigilando" è centrale nella decisione. La responsabilità omissiva del delegante si configura quando il mancato controllo ha permesso il verificarsi di violazioni. Questo include situazioni facilmente verificabili, come il mancato rispetto delle norme di stoccaggio dei rifiuti che i deleganti avrebbero dovuto percepire e correggere con un’adeguata vigilanza.Esigibilità della Condotta
La Corte ha ribadito che la responsabilità del delegante si fonda sull’esigibilità della condotta. Questo significa che il delegante è responsabile solo se la mancata vigilanza riguardava aspetti che erano chiaramente riconoscibili e correggibili. Ad esempio, se le violazioni erano tali da essere percepite facilmente durante le quotidiane normali attività di controllo e supervisione.
In sintesi, la sentenza n. 33372 del 2023 riafferma la necessità di un controllo continuo e diligente da parte del delegante, anche quando le funzioni sono state formalmente delegate e specifica che anche i membri del CdA non possono esimersi dalle loro responsabilità, quali componenti di una cabina di regia con compiti gestionali, solo sulla base della delega di funzioni.
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