Secondo la Corte di Cassazione, il delitto di inquinamento ambientale previsto dalla nuova legge 68/2015, scatta quando vengono superate le concentrazioni soglie di rischio (Csr) indicate dal D.Lgs.152/06, producendo un evento di inquinamento notevole ma reversibile (in caso di inquinamento di proporzioni più ridotte, la condotta è punita dall’articolo 257 D.Lgs.152/06 se non viene effettuata la bonifica del sito). Qualora si determinasse, in seguito all’inquinamento, una alterazione irreversibile del sistema, si sconfinerebbe invece nella fattispecie di disastro ambientale.