Come ormai ben noto, le direttive ATEX nascono con un duplice scopo: il primo, rimarcato dalla cosiddetta direttiva sociale, ha lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro ove sono presenti zone a rischio di esplosione; il secondo, rimarcato dalla cosiddetta direttiva di prodotto, ha lo scopo di definire i RES (requisiti essenziali di sicurezza) degli apparecchi da utilizzare all'interno delle zone a rischio esplosione.
Come per tutte le altre Direttive, anche le Direttive ATEX sono soggette a cambiamenti. Il 29 marzo 2014, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Nuova Direttiva ATEX, che sostituisce la Direttiva 94/9/CE. In Italia, il recepimento di tale direttiva è avvenuto attraverso l'emanazione del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 che sostituisce il D.P.R. 126 del 1998.
Il D.Lgs 19 maggio 2016, n. 85 da pertanto attuazione alla nuova Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, denominata ATEX 2014/34/UE, riguardante “l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle apparecchiature e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.
L’obiettivo di tale Direttiva è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti all'interno del territorio UE.
La nuova direttiva è entrata in vigore il 30 Marzo 2014, abrogando ai sensi dell’art. 43 la direttiva ATEX 94/9/CE con effetto decorrente dal 20 aprile 2016.
La direttiva ATEX 2014/34/UE, così come per la precedente, si applica agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
In particolare, la Direttiva è rivolta agli “apparecchi”, ovvero alle apparecchiature, ai dispositivi fissi o mobili, ai componenti di controllo e strumentazione, nonché i sistemi di prevenzione che, separatamente o congiuntamente, sono destinati alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, al controllo e alla conversione di energia, in grado, a causa di proprie sorgenti di innesco, di provocare un’esplosione.
Inoltre, risultano essere soggetti al campo di applicazione di tale direttiva anche i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione.
La nuova Direttiva non ha comportato particolari cambiamenti ai contenuti tecnici riportati nella Direttiva 94/9/CE, ma ha riportato in modo più evidente gli obblighi delle varie figure coinvolte nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti destinati ad essere installati in zone a rischio esplosione, allineandosi così al nuovo quadro legislativo (Decisione 768/2008/CE).
In linea generale, il recepimento di tale Direttiva evidenzia:
- le nuove definizioni che integrano quelle già riportate nella precedente Direttiva;
- la Conformità ai RES, dettati dalla Direttiva, delle apparecchiature che sono conformi alle norme armonizzate;
- le azioni che i fabbricanti devono eseguire per portare avanti l'iter di procedura di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
- gli accorgimenti che gli importatori devo attuare prima di commercializzare un prodotto. Essi si assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il prodotto sia contrassegnato dal marchio CE, ove applicabile, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE o dall’attestato di conformità e dai documenti. Qualora non sia soddisfatta tale condizione l'importatore non potrà mettere il prodotto sul mercato. Inoltre risulta necessario che gli importatori garantiscano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile agli utenti finali.
A fronte di tutto ciò, così come indicato nelle disposizioni transitorie e finali dell'art. 27 del Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, i prodotti e le apparecchiature immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016 conformemente alle precedente direttiva 94/9/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione, possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I certificati rilasciati conformemente alla direttiva 94/9/CE restano validi.
Area Sicurezza impianti e processi produttivi