Reclutamento e sfruttamento dei lavoratori

29/07/2024

La Corte Suprema di Cassazione in Sezione Quarta Penale con sentenza n. 24577 del 21 giugno 2024 ha affrontato un caso di associazione per delinquere finalizzata ad attuare un sistema illecito di reclutamento e impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento.
I capi di imputazione trattati hanno riguardato:
 
  • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
  • Favoreggiamento della permanenza di soggetti clandestini (D.Lgs. n. 286/1998)
  • Falsa attestazione della partecipazione a corsi di formazione (art. 481 c.p.)

Esposizione dei fatti

L'indagine era iniziata dalla denuncia di un lavoratore, F.F., che riferiva di essere stato vittima di sfruttamento lavorativo da parte di due fratelli, G.G. e H.H. Le intercettazioni hanno confermato le sue dichiarazioni, rivelando un sistema organizzato di impiego illegale di manodopera attraverso società edili. Le indagini hanno rivelato numerose violazioni, inclusa la mancata formalizzazione dei rapporti di lavoro e la violazione delle normative sulla sicurezza. I due fratelli, identificati come G.G. e H.H., hanno avuto un ruolo centrale nella vicenda come intermediari principali nel sistema illecito di reclutamento e impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento. In particolare, le loro attività includevano:
 
  • Reclutamento dei Lavoratori: i fratelli erano responsabili di reclutare i lavoratori, spesso in condizioni irregolari o clandestine, per impiegarli nei cantieri gestiti dall'associazione per delinquere.
  • Gestione del Lavoro: agivano come imprenditori-datori di lavoro per le società coinvolte, gestendo direttamente la manodopera. Questo includeva l'organizzazione del lavoro nei cantieri, la gestione dei turni e la supervisione delle attività lavorative.
  • Impiego in Condizioni di Sfruttamento: utilizzavano manodopera in modo sfruttante, impiegando i lavoratori per lunghe ore senza rispetto delle norme di sicurezza e senza adeguata retribuzione. I lavoratori erano spesso privi di regolare contratto e, in molti casi, anche di regolare permesso di soggiorno.
  • Documentazione e Frodi: erano coinvolti nella falsificazione di documenti necessari per far apparire la situazione lavorativa legale, come la falsa attestazione della partecipazione a corsi di formazione obbligatori.
  • Sistemazione Abitativa: fornivano sistemazioni abitative ai lavoratori, detraendo il costo di queste sistemazioni dalle paghe, aggravando ulteriormente le condizioni di sfruttamento.
Le intercettazioni telefoniche e le testimonianze dei lavoratori hanno confermato il loro ruolo cruciale nell'organizzazione, rivelando un sistema strutturato di sfruttamento lavorativo orchestrato con la collaborazione di altre figure chiave nell'associazione

Responsabilità contestate

In questa vicenda giudiziaria è stato identificato un regista. L'imputato A.A. è stato ritenuto responsabile di aver diretto e promosso un'associazione per delinquere, gestendo l'intero sistema illecito, dal reclutamento dei lavoratori al loro impiego in condizioni di sfruttamento. L'imputato ha svolto compiti datoriali, trattato con i clienti, pagato gli operai e risolto controversie, spesso attraverso la falsa rappresentazione legale delle società coinvolte.

Giudizio di I grado e relative motivazioni (Tribunale)

Il Tribunale di Prato ha condannato A.A. a seguito di giudizio abbreviato, riconoscendolo colpevole dei reati contestati, con una pena complessiva determinata in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione. La sentenza ha sottolineato il ruolo di A.A. come promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere.

Giudizio di II grado e relative motivazioni (Corte d’Appello)

La Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assorbendo alcune condotte contestate nel reato di impiego di lavoratori clandestini (D.Lgs. n. 286/1998) e rideterminando la pena. La Corte ha comunque confermato il ruolo apicale di A.A. e la gestione organizzata del sistema di sfruttamento lavorativo.

Motivi del ricorso in Cassazione

La difesa di A.A. ha proposto ricorso in Cassazione formulando due motivi principali:
 
  1. Mancanza di motivazione riguardo al delitto associativo, contestando l'esistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere.
  2. Vizio nella valutazione della configurabilità dell'associazione per delinquere, sostenendo che le condotte contestate dovevano essere considerate come concorso di persone e non come associazione per delinquere.

Giudizio di III grado e motivazioni (Corte di Cassazione)

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte ha ribadito che la difesa non aveva adeguatamente censurato la sentenza di primo grado sulle specifiche intercettazioni e che la natura del reato associativo non richiede la consumazione dei reati-fine per la sua configurabilità. La Cassazione ha confermato la stabilità del vincolo associativo e l'organizzazione del sistema criminoso come elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere.

Precedenti giurisprudenziali richiamati

La sentenza ha citato vari precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte per confermare i principi relativi ai reati di associazione per delinquere e sfruttamento del lavoro tra i quali:
 
Sfruttamento del Lavoro:
 
  • Sent. Cass. Pen. Sez. 4, n. 49781 del 9/10/2019, Kuts: Ha stabilito che la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario, accompagnata da disagio e bisogno, non costituisce di per sé lo sfruttamento del lavoro. Gli indici di sfruttamento devono riguardare condizioni di lavoro e retributive umilianti e degradanti.
  • Sent. Cass. Pen. Sez. 4, n. 27582 del 16/9/2020, Savoia: Ha ribadito che lo sfruttamento del lavoro si manifesta attraverso condizioni di lavoro, retributive e normative, che creano un evidente pregiudizio per il lavoratore. 
Associazione per Delinquere:
 
  • Sent. Cass. Pen. Sez. 3, n. 9459 del 6/11/2015, dep. 2016, Venere e Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Sabella: Hanno affermato che in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" non è necessaria per configurare il reato associativo. La prova dell'associazione può essere data anche senza la consumazione dei reati-fine, trattandosi di un reato di pericolo.
  • Sent. Cass. Pen. Sez. 2, n. 24194 del 16/3/2010, Bilancia: Ha precisato che la prova della partecipazione all'associazione può essere data attraverso mezzi diversi dalla commissione dei reati-fine.
  • Sent. Cass. Pen. Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, Scarcello: Ha ribadito che il reato associativo si perfeziona con la creazione del vincolo associativo e il concordato piano organizzativo per l'attuazione del programma delinquenziale.
  • Sent. Cass. Pen. Sez. 3, n. 27989 del 15/4/2021, Delia: Ha chiarito che si tratta di un reato di pericolo che si perfeziona non appena si è creato il vincolo associativo.
  • Sent. Cass. Pen. Sez. 6, n. 36131 del 13/5/2014, Torchia e Sez. 2, n. 22906 del 8/3/2023, Bronzellino: Hanno sottolineato che nel concorso di persone nel reato, l'accordo criminoso è occasionale e limitato, mentre nel reato associativo vi è stabilità del vincolo e indeterminatezza del programma criminoso.
Valutazione delle Condizioni di Lavoro:
 
  • Sent. Cass. Pen. Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta: Ha affermato che in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la reiterazione delle condotte di sfruttamento è riferita ad ogni singolo lavoratore.
Questi principi hanno guidato la Corte di Cassazione nella valutazione del caso, portando alla conferma della responsabilità dell'imputato e alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
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