Recupero dei crediti della patente nei cantieri

02/04/2026

Decreto del Direttore generale dell’Ispettorato nazionale del lavoro 6 marzo 2026, n. 24 – Procedure per il recupero dei crediti della patente a crediti

Il decreto direttoriale INL 6 marzo 2026, n. 24 disciplina il procedimento di recupero dei crediti della patente nei cantieri temporanei o mobili, completando il quadro delineato dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e dal DM 18 settembre 2024, n. 132. Il provvedimento non interviene sulle cause di decurtazione né sul sistema di attribuzione dei crediti, ma definisce l’assetto procedurale attraverso il quale imprese e lavoratori autonomi possono reintegrare il punteggio necessario per tornare ad operare.

1. Composizione e ruolo delle commissioni territoriali

Il decreto istituisce presso ogni ambito regionale una Commissione territoriale per il recupero dei crediti (artt. 1–2), quale sede amministrativa di valutazione delle istanze di reintegrazione del punteggio della patente.

La composizione è paritetica tra Ispettorato Nazionale del Lavoro e INAIL.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto:
 
  • un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza;
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

La Commissione svolge una funzione valutativa e istruttoria: individua gli adempimenti necessari per il recupero dei crediti e verifica successivamente la loro effettiva realizzazione. Il procedimento assume quindi una dimensione tecnica oltre che amministrativa.

La competenza territoriale è determinata in base alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo. Per le imprese estere rileva la stabile organizzazione in Italia o, in mancanza, una sede operativa nazionale.

2. Procedura di istanza di recupero dei crediti

Il procedimento si avvia su iniziativa dell’impresa o del lavoratore autonomo mediante istanza motivata di recupero dei crediti (art. 3), trasmessa in via telematica alla segreteria della Commissione.

Alla domanda devono essere allegati:
 
  • provvedimenti sanzionatori che hanno determinato la decurtazione;
  • una relazione tecnica sulle misure adottate;
  • eventuale proposta di piano di recupero dei crediti;
  • eventuale richiesta di audizione.

L’istanza assume quindi la forma di un fascicolo tecnico-documentale, finalizzato a dimostrare l’avvio di misure correttive coerenti con le violazioni accertate.

La disciplina configura il recupero dei crediti come procedimento amministrativo attivato su iniziativa di parte e fondato su una valutazione tecnica degli interventi adottati dall’impresa o dal lavoratore autonomo.

3. Svolgimento delle riunioni

Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell’INL oppure in videoconferenza (art. 4).

La convocazione avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa. Il calendario delle sedute è stabilito congiuntamente dal direttore interregionale INL (o delegato) e dal direttore regionale INAIL (o delegato).

Il decreto prevede che, ove possibile, le riunioni siano organizzate tenendo conto del settore di attività dell’impresa o del lavoratore autonomo. La documentazione relativa alle istanze è trasmessa anche ai rappresentanti di ASL e RLST ai fini della valutazione tecnica.

La struttura del procedimento evidenzia quindi un modello di valutazione collegiale e multidisciplinare, nel quale competenze ispettive e competenze prevenzionistiche concorrono alla decisione sul recupero dei crediti.

4. Procedura di recupero dei crediti e tempistiche

Ai sensi dell’art. 5 la Commissione individua gli adempimenti necessari per il recupero dei crediti, con l’obiettivo di consentire all’impresa o al lavoratore autonomo di raggiungere nuovamente la soglia minima di operatività (15 crediti).

Le misure possono riguardare:
 
  • percorsi formativi per i soggetti responsabili delle violazioni;
  • percorsi formativi per i lavoratori coinvolti nelle attività interessate;
  • investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto rinvia a future Linee guida INL–INAIL la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, dei soggetti formatori e delle tipologie di investimenti ammissibili. È espressamente previsto che il datore di lavoro non possa svolgere il ruolo di soggetto formatore nei percorsi di recupero.

Una volta realizzati gli adempimenti, l’impresa o il lavoratore autonomo possono chiedere la verifica alla Commissione.

Il decreto stabilisce che:
 
  • la riunione di verifica si svolga entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta;
  • la deliberazione sulla realizzazione degli adempimenti intervenga entro i successivi 15 giorni.

Il recupero dei crediti può avvenire anche in forma frazionata, in relazione al completamento progressivo delle misure previste, fermo restando il limite massimo di 15 crediti recuperabili.

Il sistema delineato dal decreto conferma quindi l’impostazione della patente a crediti come strumento di presidio prevenzionistico: la reintegrazione del punteggio non è automatica, ma subordina
ta alla dimostrazione di interventi concreti di rafforzamento delle condizioni di sicurezza nei cantieri.