Reg. (UE) 2026/557: Classi di resistenza al fuoco prodotti da costruzione

06/07/2026

Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione - Classi di prestazione per la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.
 

Scheda tecnica

Provvedimento Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione del 16 marzo 2026
Gazzetta Ufficiale UE GU L Serie L - 2026/557 del 3 giugno 2026 - ELI: data.europa.eu/eli/reg_del/2026/557/oj
Entrata in vigore 20° giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE (23 giugno 2026)
Norma attuata Art. 5, par. 5, terzo comma, del Reg. (UE) 2024/3110 del PE e del Consiglio del 27 novembre 2024 (nuovo CPR)
Atto parallelo sostituito Reg. delegato (UE) 2024/1681 (classi RF sotto il vecchio CPR n. 305/2011) - non abrogato formalmente ma superato nel quadro del nuovo CPR
Base giuridica Art. 5, par. 5, terzo comma, Reg. (UE) 2024/3110; TFUE
Destinatari Fabbricanti, importatori e distributori di prodotti da costruzione; organismi notificati; stazioni appaltanti e progettisti che operano nella zona armonizzata UE
Applicabilità SEE Sì (testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente regolamento delegato interessa primariamente chi produce, commercializza o specifica prodotti da costruzione soggetti alla dichiarazione di prestazione (DoP) nell'ambito del nuovo CPR. Per i profili di raccordo con gli obblighi documentali del cantiere si rinvia al §6. La scheda tecnica contiene il link diretto alla fonte ufficiale EUR-Lex.

Il Reg. delegato (UE) 2026/557 determina le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al fuoco» dei prodotti da costruzione nell'ambito del quadro giuridico del nuovo Regolamento prodotti da costruzione (Reg. (UE) 2024/3110). L'atto replica le stesse classi già in uso sotto il precedente Reg. (UE) n. 305/2011 - come definite dal Reg. delegato (UE) 2024/1681 - con l'obiettivo di garantire continuità operativa per fabbricanti e organismi notificati. Sul piano sostanziale non introduce modifiche alle classi di prestazione né ai criteri di prova, ma ridetermina formalmente il sistema di classificazione affinché sia applicabile nel perimetro del nuovo CPR.

1. Contesto normativo

Il Regolamento (UE) 2024/3110, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 27 novembre 2024 e pubblicato nella GU L del 18 dicembre 2024, ha abrogato e sostituito il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR), introducendo un sistema aggiornato di norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione nello Spazio economico europeo. Il nuovo CPR ha mantenuto la struttura per caratteristiche essenziali e dichiarazioni di prestazione, ma ha rideterminato il perimetro della zona armonizzata (art. 11) e la struttura degli atti delegati della Commissione (art. 5 punto 5).

Una delle conseguenze dirette del cambio di base giuridica è che i regolamenti delegati adottati ai sensi del vecchio CPR - tra cui il Reg. delegato (UE) 2024/1681 che definiva le classi di resistenza al fuoco - cessano di essere applicabili nel quadro del nuovo Regolamento. Al fine di evitare una discontinuità operativa per i fabbricanti che devono dichiarare la caratteristica essenziale «resistenza al fuoco», il gruppo di esperti sull'acquis del CPR ha raccomandato alla Commissione di rideterminare, con apposito atto delegato adottato ai sensi del nuovo CPR, le medesime classi di prestazione già vigenti. Da tale raccomandazione origina il Reg. delegato (UE) 2026/557, firmato il 16 marzo 2026 e pubblicato il 3 giugno 2026.

2. Ambito e soggetti coinvolti

Il regolamento si inserisce nel perimetro del nuovo CPR e si rivolge a tutti i soggetti della filiera costruzioni che operano nella zona armonizzata. In ordine di coinvolgimento diretto:
 
  • Fabbricanti di prodotti da costruzione - soggetti obbligati a dichiarare la prestazione della caratteristica essenziale «resistenza al fuoco» nelle dichiarazioni di prestazione (DoP) mediante le classi dell'allegato al regolamento.
  • Organismi notificati e laboratori di prova - devono applicare i criteri di classificazione definiti nell'allegato in combinazione con le specifiche tecniche armonizzate e le norme europee di prova pertinenti.
  • Importatori e distributori - responsabili della verifica della conformità della documentazione tecnica rispetto alle classi dichiarate.
  • Progettisti, stazioni appaltanti e direttori dei lavori - soggetti che nelle specifiche tecniche di gara e di progetto devono fare riferimento alle classi di prestazione RF definite dall'allegato per garantire il rispetto delle prescrizioni nazionali antincendio.
  • RSPP e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) - per i profili di raccordo con i documenti di cantiere (PSC, DUVRI, piani antincendio) laddove il progetto richiede elementi strutturali o di compartimentazione con classi RF specificate.

3. Contenuto: il sistema delle classi di prestazione

Il cuore del regolamento è costituito dall'allegato unico, articolato in sette famiglie di prodotti, ciascuna con le proprie tabelle di classificazione. Il sistema si fonda su un insieme di simboli che identificano le prestazioni di resistenza al fuoco rilevanti:
 
  • R - capacità portante; E - tenuta; I - isolamento; W - irraggiamento; M - azione meccanica; C / C0-5 - dispositivo automatico di chiusura e sua durabilità (da ≥1 ciclo a ≥200.000 cicli).
  • S - tenuta al fumo (sistemi di ventilazione) o controllo del fumo (porte); P / PH - continuità di corrente o capacità di segnalazione; K - capacità di protezione dal fuoco; G/O - resistenza alla fuliggine; D / DH - durata della stabilità; F / B - funzionalità degli evacuatori forzati o naturali di fumo e calore.

Le classi sono espresse in minuti (salvo diversa indicazione), con i livelli standard: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

Elementi portanti (Tabelle 1 e 2)
Per gli elementi strutturali privi di funzione di compartimento, la sola classe R (capacità portante) copre pareti, pavimenti, tetti, travi, colonne, balconi e scale. Laddove l'elemento svolga anche funzione di compartimento incendio, le classi si combinano: per le pareti sono ammesse RE, REI, REI-M e REW; per pavimenti, tetti e lucernari RE e REI, con la possibilità di aggiungere la classificazione C (dispositivo automatico di chiusura).

Prodotti per la protezione di elementi portanti (Tabella 3)
Soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco e rivestimenti (reattivi e non) vengono classificati indirettamente in termini di classificazione degli elementi strutturali protetti. Per i rivestimenti interni è previsto il simbolo aggiuntivo «IncSlow» per i prodotti che soddisfano la curva a lento sviluppo; per i soffitti il simbolo «sn» qualora il prodotto soddisfi l'incendio seminaturale.

Elementi non portanti con funzione di compartimento (Tabelle 4.1–4.15)
Questa famiglia è la più articolata e comprende tramezzi e finestre fisse (E, EI, EI-M, EW), tetti senza carico, barriere tagliafiamma, soffitti dotati di intrinseca resistenza, facciate e muri esterni — con le indicazioni di direzionalità dell'esposizione (i→o, o→i, i↔o) — condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti semplici e combinati, sigillature di giunti lineari, porte resistenti al fuoco, chiusure per nastri trasportatori, griglie di ventilazione, canalizzazioni, cavedi e ciminiere.

Per le porte resistenti al fuoco (Tabella 4.10) il sistema di classificazione prevede, oltre a E, EI, EW, le classificazioni supplementari per il controllo del fumo (S200; Sa3 o Sa4) e la classe C con opzione di durabilità C0-C5. Il suffisso «1» o «2» precisa quale definizione di isolamento è stata utilizzata.

Sistemi di ventilazione, cavi e controllo del fumo (Tabelle 5–7)
Per le condotte di ventilazione resistenti al fuoco (Tabella 5.1) si aggiunge il criterio S per il tasso massimo di perdite (10 m³/m²h in condizione di prova). Le serrande tagliafuoco (Tabella 5.2) prevedono la doppia prova da entrambi i lati e il limite di perdite di 360 m³/m²h durante la prova antincendio, con le indicazioni di orientamento (ve/ho) e geometria delle pale (H/V).
Per i sistemi di protezione di cavi elettrici (Tabella 6.1) la classificazione P specifica il tipo di cavo e la tensione di funzionamento ammessa. I cavi con intrinseca resistenza al fuoco sono classificati Pca (diametro normale) o PHca (diametro ridotto <20 mm con conduttori ≤2,5 mm²).

Il controllo del fumo e del calore (Tabelle 7.1–7.7) introduce ulteriori simboli operativi per condotte a comparto singolo (E600, suffisso «single») e a comparti multipli (E, EI, suffisso «multi»), nonché per le serrande di controllo del fumo con le indicazioni di installazione (ved/vew/vedw, hod/how/hodw), attivazione (AA/MA) e utilizzo in sistemi combinati (C300, C10.000, CMOD). Il simbolo «HOT 400/30» identifica i prodotti sottoposti a prova supplementare per la capacità operativa fino a 400 °C per 30 minuti. Le barriere al fumo (Tabella 7.5) usano le classi D600 e DH; gli evacuatori forzati (Tabella 7.6) le classi F200–F842; gli evacuatori naturali (Tabella 7.7) le classi B300, B600 e Bθ (per esposizioni oltre 300 °C).

Il punto sistematicamente più rilevante del Reg. 2026/557 è la scelta di mantenere invariate le classi di prestazione già definite sotto il vecchio CPR. Questa continuità non è automatica: il gruppo di esperti sull'acquis del CPR ha dovuto verificare la compatibilità del sistema classificatorio con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti, concludendo per la conferma delle classi esistenti. Sul piano pratico, le dichiarazioni di prestazione (DoP) già redatte in conformità al Reg. delegato (UE) 2024/1681 dovranno essere aggiornate per fare riferimento al nuovo atto delegato una volta che il nuovo CPR diventi applicabile, ma non richiederanno modifiche alle classi dichiarate.

6. Criticità e profili di compliance

Benché l'atto non introduca modifiche sostanziali al sistema di classificazione, alcuni profili meritano attenzione operativa:
 
  • Aggiornamento dei riferimenti nelle DoP - I fabbricanti e i loro consulenti dovranno aggiornare le dichiarazioni di prestazione per sostituire il richiamo al Reg. delegato (UE) 2024/1681 con il riferimento al presente Reg. 2026/557, una volta che il nuovo CPR diventi pienamente applicabile. La norma non fissa una scadenza autonoma per tale aggiornamento; il termine dipenderà dal calendario di applicazione del Reg. (UE) 2024/3110.
  • Coordinamento con le specifiche tecniche armonizzate - L'allegato rinvia, per definizioni, prove e criteri di prestazione, alle specifiche tecniche armonizzate (hTAS), ai documenti per la valutazione europea (EAD) e alle norme EN di classificazione e di prova pertinenti. La giurisprudenza amministrativa e i bandi di gara che fanno riferimento alle classi RF devono essere letti in combinazione con le norme EN vigenti, non con la sola tabella classificatoria.
  • Prodotti asimmetrici - L'allegato precisa che, per gli elementi asimmetrici, la classe dichiarata è valida solo per il lato testato; tale informazione deve essere esplicitamente riportata nella DoP e nelle specifiche tecniche di progetto. Un errore di specifica su questo punto può determinare non conformità in sede di collaudo.
  • Raccordo con la normativa antincendio nazionale - Le classi RF definite dall'allegato sono classi di dichiarazione del fabbricante; la loro traduzione in requisiti prescrittivi (classe REI richiesta per una parete di compartimento, ad esempio) resta demandata alle norme antincendio nazionali (D.M. 3 agosto 2015 e regola tecnica verticale pertinente in Italia). Il regolamento delegato non modifica tali prescrizioni.
  • Continuità con le serrande e i sistemi di controllo del fumo - L'introduzione del simbolo HOT 400/30 e dei codici C300/C10.000/CMOD per le serrande di controllo del fumo richiede che i progettisti di impianti di ventilazione e controllo del fumo verifichino che le attrezzature in specifica rispondano ai nuovi codici di designazione.

Box operativo - per RSPP, ASPP e consulenti HSE

Il Reg. delegato (UE) 2026/557 non modifica le classi di resistenza al fuoco applicabili ai prodotti da costruzione, ma le rifonda formalmente nel quadro del nuovo CPR (Reg. (UE) 2024/3110). Per il professionista HSE la ricaduta pratica immediata è limitata: le classi REI, RE, E, EI, EW e le relative combinazioni restano le stesse nei documenti di progetto e nei piani antincendio.
L'intervento è però necessario per la correttezza formale delle dichiarazioni di prestazione (DoP) dei fornitori di elementi strutturali, porte REI, sigillanti per attraversamenti e serrande tagliafuoco. Verificare che i fornitori di prodotti con classi RF dichiarate aggiornino il riferimento normativo nelle proprie DoP prima della piena applicabilità del nuovo CPR. Presidio tecnico-specialistico tempestivo su questi adeguamenti documentali evita contestazioni in sede di collaudo e audit di cantiere.

Riferimenti normativi

Fonte primaria: Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione del 16 marzo 2026 - GU L del 3.6.2026 - ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/557/oj
Regolamento (UE) 2024/3110 del PE e del Consiglio del 27.11.2024 (nuovo CPR) - GU L 2024/3110 del 18.12.2024 - ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj
Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione del 6.3.2024 (classi RF sotto vecchio CPR) - GU L 2024/1681 del 13.6.2024 - ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1681/oj
Regolamento (UE) n. 305/2011 del PE e del Consiglio del 9.3.2011 (vecchio CPR, abrogato) - GU L 88 del 4.4.2011 - ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj

Nota: l'allegato al Reg. 2026/557 rinvia, per definizioni, prove e criteri di prestazione, alle specifiche tecniche armonizzate (hTAS), ai documenti per la valutazione europea (EAD) e alle norme europee di classificazione e prova pertinenti. Tali norme EN non sono riprodotte nel regolamento e sono reperibili tramite CEN (www.cencenelec.eu) o gli organismi nazionali di normazione (UNI per l'Italia).
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