Regione Lombardia: DGR 30 mar 2020 n. XI/3013 -Differimento termini- Esercizio controllo e manutenzione impianti termici
01/04/2020
Delib. Giunta Reg. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/3013
Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
Tra i numerosi termini differiti dalla presente Delibera richiamiamo nel prospetto allegato quelli relativi a “Disposizioni per l’esercizio, il controllo la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.
Oggetto: Regione Lombardia_Proroga Disposizioni per l’esercizio, il controllo la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici
Provvedimento:
Delib. Giunta Reg. 30 marzo 2020, n. XI/3013 DGR N. 3965 del 31 luglio 2015
Disposizione:
Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici: i controlli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 maggio 2020 devono essere svolti entro il 31 luglio 2020;
Rapporto (di controllo) deve essere
registrato (da parte del manutentore) in CURIT prorogato al 30 settembre 2020.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo: prescrizioni con scadenze
intervenute dal 31 gennaio 2020 sono sospese fino al 31 luglio 2020.
Oggetto: Regione Lombardia_Proroga Controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa.
Provvedimento:
Delib. Giunta Reg. 30 marzo 2020, n. XI/3013 DGR N. 3965 del 31 luglio 2015
Disposizione:
La manutenzione dei generatori di calore a biomassa deve essere svolta con la seguente periodicità:
a) Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a 15 kW ogni 2 anni;
b) Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a 15 kW ogni anno : le manutenzioni in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 sono rinnovate entro il 31 luglio 2020.
Rapporto redatto deve essere registrato a CURIT entro la fine del mese successivo alla data di controllo: termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020.
Oggetto: Regione Lombardia_Proroga Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici_Dichiarazione di avvenuta manutenzione.
Provvedimento:
Delib. Giunta Reg. 30 marzo 2020, n. XI/3013 DGR N. 3965 del 31 luglio 2015
Disposizione:
La trasmissione a CURIT delle dichiarazioni redatte nell’arco di un mese solare, deve avvenire entro e non oltre la fine del mese successivo. La medesima scadenza è prevista per la consegna delle dichiarazioni al CAIT, qualora ci si rivolga a tali strutture per la trasmissione al Catasto: termine per le registrazioni in scadenza dal 1 febbraio 2020 è prorogato al 30.9.2020.
I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell’installazione: i modelli da trasmette a decorrere dal 1.2.2020 sono trasmessi entro il 31.7.2020
Oggetto: Regione Lombardia_Proroga Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici_Attività ispettiva.
Provvedimento:
Delib. Giunta Reg. 30 marzo 2020, n. XI/3013 DGR N. 3965 del 31 luglio 2015
Disposizione:
Qualora in sede di ispezione l’impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dovrà inviare all’Autorità competente una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione e nei tempi previsti dall’Autorità stessa da un
tecnico abilitato che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall’ispezione: È fissato al 30.09.2020 il termine per le scadenze assegnate dall’1.2.2020 dalle Autorità competenti al Responsabile dell’impianto
termico per attestare il rientro nei tempi previsti.
La seconda fase mediante la consegna all’Autorità competente, da parte del Responsabile dell’impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell’Autorità competente, di una relazione asseverata: Le scadenze successive al 1.2.2020 per la consegna alle Autorità competenti da parte del Responsabile dell’impianto termico che attesti il rientro nei tempi previsti sono traslate al 30.9.2020
Oggetto: Regione Lombardia_Proroga Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici_ Distributori di combustibile e di energia.
Provvedimento:
Delib. Giunta Reg. 30 marzo 2020, n. XI/3013 DGR N. 3965 del 31 luglio 2015
Disposizione:
I distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CURIT, le nozioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo: Il termine previsto per la trasmissione è traslato al 31.7.2020.
Richiamiamo nel prospetto allegato quelli relativi a “Disposizioni per l’esercizio, il controllo la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.
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