Regione Lombardia: Pubblicazione della Delib.G.R. 3 febbraio 2010, n. 8/11182

Con la pubblicazione della Delib.G.R. 3 febbraio 2010, n. 8/11182, la Regione Lombardia ha aggiornato le modalità di svolgimento delle verifiche ispettive da svolgersi negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, volte ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e relativi sistemi adottati.

Inoltre, con un ulteriore Decreto dirigenziale (D. Dirig. reg. 30 giugno 2010, n. 6555), la Regione Lombardia ha provveduto ad approvare l'apposita modulistica tecnica. Si tratta di uno strumento che può essere utile per le aziende RIR anche in assenza di ispezioni, al fine di verificare la conformità alla legge del proprio SGS e pianificarne gli eventuali "aggiustamenti".

La competenza sulle verifiche spetta all'ARPA e alla Regione Lombardia, coadiuvati dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il programma annuale delle verifiche negli stabilimenti in questione, viene definito dalla Struttura competente della Giunta regionale, d'intesa con ARPA Lombardia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Lombardia, in conformità a quanto disposto all'art. 25, D.Lgs. n. 334 del 1999 e s.m.i., e viene trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Le verifiche ispettive sono condotte da una commissione costituita da almeno due funzionari di ARPA o della Struttura competente della Giunta regionale, coadiuvati, quando necessario, da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'ispezione si articola in tre fasi: nella prima, la commissione illustra al gestore le modalità con le quali viene condotta la verifica ispettiva; nella seconda, conduce un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per verificare l'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze; in conclusione, predispone un rapporto finale di ispezione in cui riporta il proprio giudizio sull'adeguatezza del SGS adottato dal gestore dello stabilimento, rapporto che viene successivamente inviato alla Struttura competente della Giunta regionale, che adotta i necessari provvedimenti e comunica al gestore le eventuali misure integrative, nelle forme di prescrizioni e raccomandazioni, formulate dalla commissione durante lo svolgimento dell'attività di controllo. Il gestore dovrà poi adottare le misure necessarie, in base ad un programma che deve essere inviato alla competente struttura regionale entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto. 

Condividi linkedin share facebook share twitter share
Siglacom - Internet Partner