Regione Veneto: Comunicazione Reg. Veneto 01 apr 2020-Impianti in AIA - AUA: attività di monitoraggio e controllo degli impianti
02/04/2020
Con Comunicazione del 01 apr 2020 (prot. 141748) del Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto rivolta ai gestori degli impianti interessati, a Province e Comuni, ARPAV e Prefetti, in richiamo alle disposizioni del DPCM 08 mar 2020 e s.m.i., sono state attenzionate le difficoltà espresse da alcune imprese che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali o di pubblico interesse.
Si tratta di impianti che ai sensi dell’art. 177 comma 2 D.Lgs. 152/2006 e smi operano sulla base di autorizzazioni ambientali e che possono generare emissioni e impatti significativi sull’ambiente e sulla salute, soggetti a monitoraggi e controlli periodici.
Per le attività di gestione rifiuti o di depurazione delle acque reflue che continuano nell’esercizio si rende necessario il monitoraggio e controllo, effettuato di frequente da personale di ditte o laboratori esterni, i cui servizi sono stati sospesi o che sono di difficile realizzazione a motivo dei trasferimenti impediti.
Si ritiene che i controlli periodici sulle matrici ambientali finalizzati alla conferma del buon andamento delle attività e dei processi (es. controllo qualità dell'aria, controlli acque sotterranee, controlli agli scarichi o alle emissioni in atmosfera) possano essere temporaneamente sospesi solamente se ricorrano tutti i seguenti presupposti:
- i controlli non sono necessari per la gestione dei processi di lavorazione e/o dei rifiuti/materiali oggetto dei processi;
- i controlli non possono essere espletati da personale alle dipendenze del gestore dell'impianto;
- i controlli non possono essere espletatati da personale esterno per motivate difficoltà legate all'emergenza in atto quali impossibilità di garantire la salute del personale dedicato, riduzione dell'organico, limitata possibilità di spostamento all'interno del territorio.
Ai gestori si richiede di provvedere a garantire l’ordinario esercizio degli impianti anche attraverso eventuali interventi di manutenzione e verifiche delle attrezzature di presidio ambientale e di sicurezza, annotando le anomalie riscontrate nel funzionamento dell'impianto, con particolare riferimento ai sistemi di captazione, trattamento e scarico delle emissioni.
I mancati autocontrolli per ragioni necessitate da oggettive difficoltà dovranno essere esplicitamente riportati anche nei report dei piani di monitoraggio e segnalati alle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e agli enti di controllo.
Parimenti i gestori dovranno provvedere a comunicare difficoltà ad ottemperare nel caso di AIA che prevedano l'adeguamento a piani di miglioramento programmati, scadenze temporali programmate, comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati, fermo restando l’obbligo di trasmissione entro 30 gg dalla cessazione dell’emergenza.
Area Legale
RPS-LINETTI_PR-B-77184_2160_001-Regione-Veneto