Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e Parere del Consiglio di Stato

09/01/2023

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI
Parere del Consiglio di Stato sullo Schema di Regolamento.

 
Il Parere consultivo del Consiglio di Stato sullo Schema di Regolamento relativo al sistema di tracciabilità dei rifiuti e la gestione del Registro Elettronico nazionale (RENTRI), espresso il 22 dicembre 2022 n. 2058, ai sensi dell’art. 188-bis del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 152 e come previsto dalla Direttiva europea 851/2018, mette in evidenza più ombre che luci nell’impianto normativo previsto. Ripercorriamo dunque l’analisi condotta dal Consiglio di Stato.
 
Il nuovo sistema RENTRI interviene in sostituzione del fallimentare sistema SISTRI introdotto dall'art. 16 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e soppresso ufficialmente dall’art. 6 della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 dal 1 gennaio 2019, introducendo una nuova disciplina per l’organizzazione e il funzionamento di meccanismi che consentano la trasparenza nella gestione dei rifiuti. Il Sistema dovrebbe prender avvio decorsi dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento che lo disciplina.
 
Strumenti
 
Lo Schema di Regolamento ribadisce la necessità di fare ricorso a due strumenti di gestione noti
  • Registro cronologico di carico/scarico art. 190 D.Lgs. 152/2006 tenuto da chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (commercianti, intermediari di rifiuti senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi) (Allegato I Schema di Regolamento, rif art. 4 comma 1)
  • Formulario di identificazione (FIR) art. 193 D.Lgs. 152/2006 che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese (Allegato II Schema di Regolamento, rif. art. 5 comma 1) 
Propositi
 
  • Semplificazione, snellimento delle procedure e certezza delle norme per le imprese e facilitazione dei controlli di legalità da parte della PA, attraverso l’utilizzo di sistemi informatici condivisi finalizzati ad una maggiore diffusione e conoscenza dei dati ambientali riferiti al settore dei rifiuti, in attuazione di politiche europee di economia circolare e di lotta contro fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
  • Aderenza alla strategia Nazionale di economia circolare (DM Transizione ecologica 24 giugno 2022, n. 259) e al Programma nazione per la gestione dei rifiuti (adottato con DM 24 giugno 2022, n. 257)
L’iter istruttorio attraverso l’analisi dei modelli di registro di carico e scarico e formulari di identificazione rifiuto è stato avviato dal mese di aprile 2022, con il coinvolgimento delle Associazioni di stakeholders qualificati del settore rifiuti, delle software house specializzate nello sviluppo di programmi gestionali, dei Consorzi del comparto imballaggi, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, acquisiti i pareri degli Organi istituzionali competenti, tra cui il Garante per la protezione dei dati personali.
 
Aspetti problematici rilevati
 
dubbi sulla concreta operatività ed efficacia delle soluzioni prospettate
 
  • individuata infrastruttura digitale per il funzionamento del RENTRI, che si basa sull’infrastruttura informatica preesistente dell’Unione delle Camere di Commercio, che ora verrebbe gestita direttamente dal MITE con il supporto dell’Albo Gestori;
  • espressi dubbi sull’effettiva idoneità di questa infrastruttura digitale a supportare adeguatamente i nuovi carichi di dati e di elaborazioni, e sulle risorse impiegate o che dovranno essere impiegate per l’implementazione;
  • mancanza ad oggi di strumenti giuridici (accordi, protocolli d’intesa, ulteriori decreti attuativi, etc.) per la concreta operatività visto il numero dei soggetti coinvolti (compresi trasportatori, imprese, enti che effettuano trattamenti conto terzi, intermediari ecc.);
  • permangono problemi di geolocalizzazione dei veicoli già evidenziati nella precedente gestione SISTRI;
  • sono ancora in corso di verifica le modalità di trasmissione digitale dei dati dei FIR all’interno della filiera;
  • non sono stati ancora definiti i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
  • mancano procedure operative per assicurare l’accesso e l’iscrizione degli operatori, la compilazione dei modelli e la trasmissione dei dati al RENTRI;
  • non sono stati ancora definiti i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle Amministrazioni interessate;
  • rimane possibile la coesistenza delle modalità di tenuta in forma cartacea dei registri di carico e scarico e dei formulari identificativi durante il periodo di transitorio accordato dalla pubblicazione del Regolamento;
  • si ipotizzano costi per l’acquisto del software gestionale da parte degli operatori economici coinvolti stimabili tra i 600 e 1000 euro;
  • permangono dubbi sulla tempistica di applicabilità del nuovo sistema e si auspica la raccolta in modo ordinato e chiaro delle diverse scadenze degli adempimenti previsti in un unico atto normativo, mentre attualmente sono spesso indefinite dal punto di vista cronologico e distribuite in provvedimenti richiamati con tecnica del doppio rimando, non chiarendo entro quali termini si richiede il perfezionamento degli adempimenti per i diversi scaglioni di operatori individuati;
  • permangono dubbi su quali dati informativi sottoporre a monitoraggio;
  • non è evidenziato l’impegno economico-finanziario e la sua copertura perché lo schema di regolamento presentato non risulta bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, a certificazione della coerenza e solidità economico-finanziaria di tale impianto normativo
  • il Garante per la protezione dei dati personali ha osservato che il testo proposto difetta di norme specificamente dedicate alla disciplina del trattamento dei dati personali degli operatori (e delle sue implicazioni) ad es. relative a dati necessari e funzionali al sistema di tracciabilità, ai dati di geolocalizzazione dei veicoli ecc.
La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato conclude la sua analisi rilevando incongruenze terminologiche in diversi articoli e proponendo la riformulazione di alcuni contenuti.
Complessivamente dalla lettura se ne trae un quadro regolatorio ad oggi ancora molto confuso e aleatorio che a nostro personale giudizio richiederà tempi lunghi per essere definito e diventare attuativo.

 

Area Legale

RENTRI_Parere consultivo CS n.2058 del 22 dicembre 2022
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