Regolamento 21 marzo 2025: Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo

23/04/2025

Il Regolamento, notificato alla Commissione Europea in data 21 marzo 2025 e sottoscritto congiuntamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introduce un'articolata disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Rappresenta un importante aggiornamento normativo, concepito in particolare per supportare la celere attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mediante la riduzione degli oneri procedurali e il rafforzamento dei presìdi ambientali e sanitari.

Procedura di notifica alla Commissione Europea

Come previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, il regolamento è stato oggetto di notifica preventiva alla Commissione Europea, in quanto rientrante tra le regolamentazioni tecniche suscettibili di incidere sul mercato interno. La fase di notifica comporta un periodo di sospensione (standstill) della durata minima di 3 mesi, estendibile fino a 6 mesi qualora la Commissione o altri Stati membri formulino pareri circostanziati.

Durante questo periodo, non è consentita l’adozione definitiva del provvedimento. L’Italia, in quanto Stato notificante, può ricevere:
 
  • osservazioni, se vengono sollevati rilievi tecnici o interpretativi;
  • pareri circostanziati, che impongono un riesame del testo normativo notificato e possono condurre a modifiche obbligatorie o alla necessità di fornire giustificazioni approfondite.
A ciò si aggiungono i possibili contributi provenienti da altre sedi istituzionali nazionali, come:
 
  • il parere del Consiglio di Stato, non ancora reso noto alla data della notifica;
  • le valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • le eventuali osservazioni provenienti dalle categorie economiche o da altri stakeholder territoriali (imprese, enti ambientali, regioni, ecc.).
È pertanto verosimile che il testo regolamentare possa essere oggetto di modifiche, anche significative, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Contenuti essenziali del Regolamento

Finalità e ambito di applicazione

Ai sensi dell’art. 48 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41, il regolamento ha la finalità di semplificare le procedure amministrative per la gestione delle terre e rocce da scavo, preservando nel contempo elevati standard di tutela ambientale e sanitaria.

Il campo di applicazione comprende:
 
  • cantieri di grandi dimensioni (produzione >6000 m³),
  • cantieri di piccole dimensioni (≤6000 m³),
  • cantieri di micro-dimensioni (≤600 m³),
  • cantieri puntuali (≤20 m³, con riutilizzo in sito).
È altresì estesa la disciplina ai sedimenti marini, purché destinati all’utilizzo a terra e conformi ai limiti chimici stabiliti (es. cloruri).

Le principali innovazioni introdotte

1. Definizioni operative dettagliate
L’art. 2 individua in modo puntuale le diverse tipologie di cantieri, i concetti di “deposito intermedio”, “sito oggetto di bonifica”, “sedimenti”, e altre nozioni tecniche rilevanti. Tali definizioni consentono una maggiore uniformità applicativa sul territorio nazionale.
 
2. Condizioni per la qualificazione come sottoprodotto (art. 4)
Per evitare la classificazione delle terre e rocce come rifiuti, è necessario che:
 
  • esse derivino da un’attività edilizia o infrastrutturale la cui finalità non sia la mera produzione del materiale;
  • siano impiegate direttamente, senza ulteriori trattamenti, fatta eccezione per la “normale pratica industriale”;
  • rispettino le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o i valori di fondo naturale previsti;
  • siano corredate da un piano di utilizzo o da apposita dichiarazione sostitutiva.
3. Regime del deposito intermedio (art. 5)
È ammessa la realizzazione di depositi anche in siti differenti da quelli di produzione o destinazione finale, a condizione che siano rispettati i limiti normativi e vengano adottate misure atte a evitare impatti sulle matrici ambientali (es. separazione fisica dal suolo, segnaletica, accessi controllati).
 
4. Piano di utilizzo (art. 10 e ss.)
Il piano di utilizzo deve essere trasmesso:
 
  • 90 giorni prima dell’avvio dei lavori, o 45 giorni se trattasi di opere PNRR.
  • È soggetto a verifica di completezza documentale e può essere oggetto di validazione preliminare da parte delle ARPA territoriali.
  • Sono previste procedure di aggiornamento e proroga, nei limiti e con le condizioni disciplinate dagli artt. 16 e 17. 
5. Documentazione per il trasporto (art. 6)
Viene introdotta una modulistica unica (Allegato 7) che accompagna il trasporto dei materiali qualificati sottoprodotti, semplificando gli obblighi documentali previsti dalle normative sull’autotrasporto.
 
6. Obbligo di dichiarazione (art. 7)
Devono essere rese, a seconda dei casi:
 
  • la dichiarazione di consegna all’utilizzo;
  • la dichiarazione di avvenuto utilizzo da parte del soggetto destinatario. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza della qualifica di sottoprodotto, con conseguente obbligo di gestione come rifiuto (art. 8). 
7. Casi speciali disciplinati espressamente
Il Regolamento introduce regimi differenziati per:
 
  • terre provenienti da siti oggetto di bonifica (art. 13),
  • aree con valori di fondo naturale elevati (art. 12),
  • sedimenti marini utilizzati a terra (art. 4, c. 6), con parere preventivo obbligatorio da parte di ARPA.
8. Tracciabilità e oneri economici (artt. 19-20)
I dati dei piani di utilizzo devono essere trasmessi a ISPRA, al fine di alimentare una cartografia nazionale dei punti di campionamento e dei valori ambientali.
Inoltre, verrà adottato un tariffario nazionale per la copertura degli oneri delle attività tecniche svolte dalle Agenzie ambientali territoriali.
 
Questa riforma normativa si colloca nell’alveo di un più ampio processo di razionalizzazione delle procedure ambientali.
Le principali finalità perseguite possono così riassumersi:
 
  • favorire una semplificazione procedurale concreta e operativa;
  • assicurare la certezza giuridica nell’applicazione della disciplina;
  • migliorare la trasparenza e tracciabilità dei materiali;
  • garantire un coordinamento efficace tra i diversi attori coinvolti (proponenti, autorità ambientali, enti territoriali);
  • contribuire all’efficienza e celerità nella realizzazione delle opere pubbliche, in particolare nell’ambito del PNRR.

Prospettive di attuazione

Si segnalano infine i prossimi passaggi attesi, a partire dalla decorrenza del termine di standstill europeo.
A seguire:
 
  • eventuale recepimento di osservazioni o pareri da parte della Commissione UE o del Consiglio di Stato;
  • adozione definitiva mediante decreto ministeriale o deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  • pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con possibile decorrenza differita.
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