Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 Gas florurati

06/10/2025

Ambito di applicazione

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, adottato in applicazione del Regolamento (UE) 2024/573, disciplina i requisiti minimi di formazione delle persone fisiche operanti su apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati ad effetto serra o loro alternative. Rientrano nell'ambito di applicazione le attività di manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e recupero dei gas fluorurati o di sostanze alternative, svolte su veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, edilizia e miniere, nonché su treni, metropolitane, tram, unità di refrigerazione di veicoli frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari. È inoltre ricompresa la climatizzazione nei veicoli a motore disciplinata dalla Direttiva 2006/40/CE. Restano escluse le attività di fabbricazione svolte presso i siti dei costruttori (art. 1 Reg. 2025/1893).

Destinatari del regolamento

Il Regolamento si rivolge in primo luogo alle persone fisiche incaricate di svolgere attività su apparecchiature contenenti gas fluorurati, imponendo il possesso di specifici attestati di formazione. È prevista una deroga temporanea, della durata massima di ventiquattro mesi, per coloro che siano iscritti a un corso di formazione e operino sotto la supervisione di un titolare di attestato, il quale assume piena responsabilità dell’attività (art. 2, par. 3 Reg. 2025/1893). La norma abroga espressamente il previgente Regolamento (CE) n. 307/2008, armonizzando le regole europee con le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/573 e del D.Lgs. 81/08 per quanto concerne gli obblighi di formazione in materia di rischi da agenti chimici.

Tipologie di attestati e requisiti formativi

Il sistema delineato dal Regolamento introduce quattro tipologie di attestati: M1 (attività su gas fluorurati e idrocarburi senza limitazioni), M2 (attività su gas fluorurati e idrocarburi con uso di stazioni automatiche), M3 (attività con CO₂ – R744) e M4 (attività di recupero gas fluorurati). Gli allegati al Regolamento (Allegato I) definiscono i requisiti minimi in termini di competenze e conoscenze: moduli teorici comprendenti la normativa UE e nazionale, le basi di termodinamica, i rischi per la salute e la sicurezza, nonché gli aspetti ambientali legati al potenziale di riscaldamento globale (GWP); moduli pratici volti a garantire la corretta esecuzione di controlli perdite, manutenzione e recupero dei refrigeranti. La disciplina si integra con i principi espressi nel Regolamento (UE) 2024/573 e con gli obblighi internazionali derivanti dal Protocollo di Montreal e dall’Accordo di Parigi in materia di cambiamenti climatici.

Riconoscimento reciproco e validità degli attestati

Gli attestati di formazione rilasciati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri senza l’imposizione di ulteriori procedure di valutazione o oneri amministrativi sproporzionati. È consentita unicamente la richiesta di traduzione dell’attestato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione (art. 5 Reg. 2025/1893). La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha costantemente affermato il principio del mutuo riconoscimento in materia di qualifiche professionali e di accesso al mercato del lavoro, principio qui ribadito a garanzia della libera circolazione dei lavoratori qualificati nel settore.

Tempi di applicazione e disposizioni transitorie

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ossia dal 9 ottobre 2025. È previsto un regime transitorio per i titolari di attestati rilasciati ai sensi del Regolamento (CE) 307/2008, i quali potranno continuare ad avvalersene solo previa frequenza di corsi di aggiornamento conformi ai livelli richiesti per gli attestati M1, M2 o M4 (art. 6 Reg. 2025/1893). Tale previsione assicura continuità professionale e salvaguardia delle competenze pregresse, in linea con l’art. 10 del Reg. (UE) 2024/573.

Aspetti operativi per le imprese

Le imprese che impiegano addetti a tali attività sono tenute a garantire che il personale disponga degli attestati previsti e aggiorni periodicamente le proprie competenze. Gli organismi di attestazione, designati dagli Stati membri, devono essere indipendenti e conservare per almeno cinque anni i registri degli attestati rilasciati (art. 4 Reg. 2025/1893). Per le imprese, ciò implica l’adozione di sistemi di verifica della conformità delle qualificazioni dei dipendenti e l’integrazione di tali adempimenti nei modelli di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. In caso di inadempienze, i datori di lavoro possono incorrere in responsabilità penale e civile per violazione degli obblighi formativi, come evidenziato dalla giurisprudenza nazionale (Cass. Pen., Sez. IV, 21 maggio 2018, n. 22415), che ha ribadito la centralità della formazione tecnica quale presidio essenziale di prevenzione.

Conclusioni

Il Regolamento (UE) 2025/1893 si colloca in continuità con la strategia europea di riduzione delle emissioni climalteranti e di incremento della sicurezza nelle attività di manutenzione e gestione di apparecchiature contenenti gas fluorurati. Definisce un quadro vincolante e uniforme per la formazione e la certificazione degli addetti, rafforzando il legame tra tutela ambientale e sicurezza del lavoro. L’obbligo di aggiornamento degli attestati e il riconoscimento reciproco a livello europeo rappresentano strumenti fondamentali per assicurare qualità delle prestazioni, circolazione delle competenze e riduzione dei rischi, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello giuridico.
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