Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 – CBAM e piattaforma continentale/ZEE

12/01/2026

1. Premessa e inquadramento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 della Commissione europea del 31 ottobre 2025 dà attuazione operativa al regolamento (UE) 2023/956 sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per un ambito molto specifico: le merci e i prodotti trasformati che vengono introdotti su piattaforme continentali o nella zona economica esclusiva (ZEE) degli Stati membri dell’Unione europea.

L’idea di fondo è evitare che, solo perché le merci non entrano fisicamente nel territorio doganale dell’Unione ma vengono utilizzate su piattaforme offshore o in ZEE, possano sfuggire alle regole CBAM. Il regolamento 2025/2210 chiarisce quindi chi è considerato “importatore” in questi casi particolari e quali obblighi dichiarativi e documentali si applicano a merci e prodotti trasformati destinati a tali strutture.

2. A chi si rivolge il regolamento

Il regolamento ha come principali destinatari:

1. Operatori economici che ricevono merci CBAM su piattaforme/ZEE
 
  • Sono le imprese titolari di licenze o autorizzazioni a svolgere attività economiche sulla piattaforma continentale o nella ZEE di uno Stato membro e che ricevono le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 (merci CBAM).
  • Il regolamento li definisce “riceventi” e li considera, a tutti gli effetti, importatori ai fini CBAM.
2. Soggetti che riesportano prodotti trasformati verso piattaforme/ZEE
 
  • Si tratta delle imprese che, nell’Unione, utilizzano merci CBAM nell’ambito del regime di perfezionamento attivo (articolo 256 del codice doganale dell’Unione) per ottenere prodotti trasformati, e poi li inviano su piattaforme o in ZEE.
In termini semplici, il regime di perfezionamento attivo è un regime doganale che consente di importare temporaneamente merci da Paesi terzi senza pagare dazi e IVA all’ingresso, a condizione che tali merci vengano lavorate o trasformate nell’Unione e poi riesportate fuori dal territorio doganale dell’UE (come prodotti trasformati). In questo modo l’onere doganale non grava sulle lavorazioni effettuate nell’Unione, ma solo sull’eventuale immissione in libera pratica dei prodotti, se non vengono riesportati.
 
  • In questo caso è considerato importatore il soggetto che presenta la dichiarazione di riesportazione o, se opera un rappresentante doganale indiretto, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata.
3. Titolari di autorizzazioni di perfezionamento attivo coinvolti in flussi CBAM
 
  • Quando il titolare del regime di perfezionamento attivo coincide con chi presenta (o a nome del quale è presentata) la dichiarazione di riesportazione, il regolamento impone obblighi specifici di indicazione dei dati CBAM nel conto di appuramento.
4. Autorità doganali degli Stati membri
 
  • Il regolamento definisce in modo chiaro i controlli, i dati da reperire e conservare e le modalità di presentazione delle dichiarazioni di ricevimento e di riesportazione.
  • Lo Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o la ZEE è considerato il soggetto più idoneo a effettuare i controlli sulle merci e sui prodotti trasformati.
5. Dichiaranti CBAM autorizzati, operatori doganali e consulenti
 
  • Il testo interessa anche chi supporta le imprese negli adempimenti CBAM (responsabili doganali, intermediari, consulenti), perché stabilisce quali informazioni devono essere presenti nelle dichiarazioni e nei sistemi contabili per collegare correttamente i movimenti fisici alle dichiarazioni CBAM.

3. Le definizioni chiave (articolo 1)

Per evitare ambiguità, il regolamento introduce alcune definizioni operative:
 
  • Titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo: è chi possiede l’ultima autorizzazione di perfezionamento attivo applicata alle merci CBAM prima della riesportazione verso la piattaforma o la ZEE, da cui sono derivati i prodotti trasformati.
  • Conto di appuramento: è il conto previsto dall’articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2015/2446; in pratica, il documento contabile con cui si chiude il regime di perfezionamento attivo, dimostrando come sono state utilizzate le merci.
  • Ricevente: la persona titolare di una licenza o autorizzazione ad esercitare attività economiche sulla piattaforma o nella ZEE e che riceve, o ha predisposto il ricevimento, delle merci CBAM in tali luoghi.
  • Ricevimento: l’arrivo fisico delle merci CBAM al ricevente sulla piattaforma o nella ZEE dello Stato membro.
Queste definizioni sono fondamentali, perché su di esse si basano tutte le conseguenze in termini di individuazione del soggetto obbligato CBAM e di configurazione dell’“importazione”.

4. Individuazione dell’importatore e dell’“importazione”

4.1. Merci CBAM che arrivano direttamente su piattaforme/ZEE
 
  • L’articolo 2 stabilisce che il ricevente è considerato importatore ai fini del regolamento CBAM.
  • L’articolo 3 precisa che il ricevimento delle merci sulla piattaforma o nella ZEE costituisce importazione ai fini CBAM.
In altre parole, anche se le merci non entrano nel territorio doganale dell’Unione in senso stretto, il momento dell’arrivo sulla piattaforma o nella ZEE è trattato come se si trattasse di un’importazione CBAM, con tutti gli obblighi conseguenti.

4.2. Prodotti trasformati a seguito di perfezionamento attivo

Per i prodotti trasformati provenienti da merci CBAM lavorate in regime di perfezionamento attivo e successivamente inviate su piattaforme o in ZEE, il regolamento prevede che:
 
  • L’articolo 5 considera importatore la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione dei prodotti trasformati o, in caso di rappresentante doganale indiretto, la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata.
  • L’articolo 6 stabilisce che la riesportazione dei prodotti trasformati verso la piattaforma/ZEE è considerata importazione ai fini CBAM.
Si crea quindi un parallelismo: per le merci, l’importazione coincide con il ricevimento sulla piattaforma/ZEE; per i prodotti trasformati, l’importazione coincide con la riesportazione dall’Unione verso tali strutture.

4.2.1. Esempi di prodotti trasformati potenzialmente rilevanti

A titolo esemplificativo (e non esaustivo), possono costituire prodotti trasformati rilevanti ai fini del regolamento quei manufatti che incorporano in misura significativa merci CBAM (ad esempio ferro e acciaio, alluminio, cemento/clinker, fertilizzanti, idrogeno) precedentemente immesse in perfezionamento attivo, quali:
 
  • tubazioni, flange, strutture metalliche, passerelle e telai per impianti offshore, realizzati a partire da bramme, billette o lamiere in acciaio soggette a CBAM;
  • profili estrusi, piastre e componenti strutturali in alluminio destinati a piattaforme o installazioni in ZEE, ottenuti da billette o altri semilavorati in alluminio CBAM;
  • serbatoi, vessel in pressione e skid di impianto (unità di trattamento gas, moduli di compressione, moduli di pompaggio) costruiti utilizzando coil, lamiere o altri prodotti in acciaio o alluminio CBAM;
  • elementi prefabbricati in calcestruzzo (plinti, basamenti, blocchi di ancoraggio, barriere) prodotti a partire da clinker o cemento rientranti nell’ambito CBAM;
  • sottogruppi o moduli complessi (ad esempio strutture di supporto per turbine, moduli abitativi o tecnici per piattaforme) che incorporano in modo prevalente componenti in acciaio/alluminio CBAM.
In tutti questi casi, ai fini della verifica dell’assoggettamento al meccanismo CBAM, è necessario:
 
  • controllare la classificazione doganale del prodotto trasformato;
  • ricostruire il collegamento con le merci CBAM originarie immesse in perfezionamento attivo;
  • verificare se la riesportazione verso la piattaforma o la ZEE integri un’operazione di importazione rilevante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210.
4.3. Dati da indicare nel conto di appuramento

L’articolo 7 interviene nei casi in cui il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo e il soggetto che presenta (o per conto del quale è presentata) la dichiarazione di riesportazione coincidono.
In tale situazione, nel conto di appuramento devono essere indicati:
 
  • il numero di conto CBAM del soggetto;
  • la piattaforma o ZEE dello Stato membro in cui i prodotti trasformati devono essere introdotti;
  • il Paese di origine delle merci utilizzate.
Queste informazioni servono a collegare in modo trasparente le operazioni di perfezionamento attivo con le relative obbligazioni CBAM.

5. La dichiarazione di ricevimento delle merci

5.1. Obbligo e termini

L’articolo 4 disciplina la dichiarazione di ricevimento:
 
  • Il ricevente deve dichiarare di aver ricevuto le merci presentando una dichiarazione di ricevimento.
  • La dichiarazione è presentata "senza indugio" e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle merci.
  • Di regola, la dichiarazione è trasmessa con procedimenti informatici all’autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la piattaforma o la ZEE.
5.2. Contenuto della dichiarazione (allegato I)

Il contenuto dettagliato è fissato nell’allegato I, che definisce i requisiti di dati per la dichiarazione di ricevimento elettronica. In sintesi, la dichiarazione deve contenere:

1. Identificazione del ricevente
 
  • Nome, indirizzo, numero EORI, eventuale TIN rilasciato da Paese terzo, e numero di conto CBAM.
2. Ubicazione delle merci ricevute
 
  • Coordinate GNSS (latitudine e longitudine) e identificazione della struttura sulla piattaforma o nella ZEE.
3. Dati sulle merci interessate
 
  • Codice merce (HS a 6 cifre, codice NC e TARIC),
  • Paese di origine (non preferenziale),
  • Massa lorda e massa netta,
  • Eventuale quantità in unità supplementari,
  • Descrizione delle merci.
4. Stato membro competente
 
  • Codice del Paese dello Stato membro cui appartiene la piattaforma/ZEE.
5. Data di ricevimento e riferimento al movimento
 
  • Data di ricevimento (formato AAAAMMGG) e, se disponibile, MRN del movimento doganale.
6. Documenti giustificativi e informazioni complementari
 
  • Certificati, autorizzazioni (in particolare copia dell’autorizzazione CBAM), altri riferimenti, e, in caso di vendita delle merci, la fattura.
7. Autenticazione della dichiarazione
 
  • Data, nome del ricevente e firma (anche in formato elettronico).
L’allegato I, articolato in tabelle, specifica inoltre i formati dei dati (alfanumerici, numerici, lunghezze massime) e rinvia agli elenchi di codici europei per Paesi, nomenclature doganali e unità di misura.

5.3. Modalità alternative non elettroniche (allegato II)

Il regolamento consente che l’autorità doganale, se lo ritiene opportuno, autorizzi modalità alternative:
 
  • Modulo cartaceo: secondo il modello riportato nell’allegato II, presentato in originale con copia, corredato dei documenti giustificativi.
  • Invio via posta elettronica: utilizzando il formato del modulo dell’allegato II in versione digitale, con i relativi allegati.
In questi casi:
 
  • L’autorità doganale conserva l’originale della dichiarazione e ne restituisce una copia al ricevente, oppure invia un avviso di ricevimento in caso di trasmissione via email.
  • Lo Stato membro può decidere di accettare solo una delle due modalità non elettroniche, rendendo pubblica tale decisione.

6. Dati nelle dichiarazioni doganali e nei documenti di uscita

L’articolo 8 regola i dati che devono essere inseriti nelle dichiarazioni di riesportazione, notifiche di riesportazione e dichiarazioni sommarie di uscita quando le merci o i prodotti trasformati sono introdotti nella piattaforma/ZEE a partire dal territorio doganale dell’Unione.

In particolare, tali dichiarazioni devono indicare:
 
  • la piattaforma continentale o la ZEE dello Stato membro in cui le merci o i prodotti trasformati saranno introdotti;
  • il Paese di origine delle merci;
  • per i prodotti trasformati, anche il numero di conto CBAM della persona che presenta la dichiarazione di riesportazione o del rappresentante doganale indiretto che agisce come dichiarante CBAM autorizzato.
Le informazioni sono rese tramite specifici codici di riferimento aggiuntivo negli elementi dati previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (allegato B, titolo II).

7. Potere di controllo delle autorità doganali

L’articolo 9 conferma e precisa i poteri di controllo delle autorità doganali in relazione alle merci e ai prodotti trasformati destinati a piattaforme/ZEE:
 
  • Possibilità di esaminare le merci e i prodotti trasformati e di prelevare campioni.
  • Verifica dell’esattezza e completezza delle informazioni inserite nella dichiarazione di ricevimento, nella dichiarazione/notifica di riesportazione, nella dichiarazione sommaria di uscita e nel conto di appuramento.
  • Controllo dell’esistenza, autenticità e validità dei documenti giustificativi.
  • Possibilità di esaminare la contabilità dell’importatore e altre scritture relative alle operazioni commerciali, nonché la documentazione detenuta da qualunque soggetto che, per motivi professionali, sia in possesso di tali dati (ad esempio, spedizionieri, intermediari, contabili).
Questi poteri rafforzano il legame tra il flusso fisico delle merci e gli adempimenti CBAM, permettendo alle autorità di verificare la correttezza dei dati sulle emissioni incorporate e sull’origine delle merci.

8. Collegamento con la dichiarazione CBAM annuale

L’articolo 10 stabilisce quali documenti devono accompagnare la dichiarazione CBAM prevista dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2023/956, quando si tratta di merci e prodotti trasformati destinati a piattaforme/ZEE.
 
  • Per le merci CBAM: la dichiarazione CBAM deve essere accompagnata da una copia della dichiarazione di ricevimento.
  • Per i prodotti trasformati: la dichiarazione CBAM deve essere accompagnata da una copia del conto di appuramento, quando la persona che presenta la dichiarazione CBAM è la stessa che presenta (o a nome della quale è presentata) la dichiarazione di riesportazione.
In questo modo, la dichiarazione CBAM annuale può essere ricollegata in modo puntuale sia ai movimenti doganali sia alle operazioni di perfezionamento attivo che hanno generato i prodotti trasformati inviati su piattaforme o in ZEE.

9. Conservazione dei documenti e oneri per i servizi doganali

L’articolo 11 rinvia al codice doganale dell’Unione per due aspetti:

1. Conservazione di documenti e informazioni
 
  • Si applica l’articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013: gli operatori devono conservare per un certo periodo la documentazione rilevante, in modo che le autorità possano effettuare controlli anche a posteriori.
2. Oneri e costi per i servizi doganali
 
  • Si applica l’articolo 52 del medesimo codice: gli eventuali oneri o costi dei servizi doganali connessi ai controlli e alle attività previste dal regolamento 2025/2210 sono disciplinati secondo le regole generali già in vigore.

10. Entrata in vigore

L’articolo 12 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

11. Implicazioni operative per le imprese

11.1. Imprese che utilizzano piattaforme o strutture in ZEE

Per le imprese che operano su piattaforme offshore (ad esempio nel settore energetico, estrattivo o industriale) e che ricevono merci CBAM su tali strutture, il regolamento comporta:
 
  • la necessità di identificarsi come importatori CBAM, con apertura del relativo conto CBAM;
  • l’obbligo di implementare procedure interne per raccogliere i dati sulle merci (origine, codici doganali, peso, quantità), emettere la dichiarazione di ricevimento entro 30 giorni, conservare la documentazione e rispondere a eventuali controlli;
  • il coordinamento con fornitori, spedizionieri e rappresentanti doganali per assicurare che tutti i dati richiesti (in particolare Paese di origine e collegamento al MRN – Movement Reference Number, numero di riferimento del movimento doganale) siano disponibili e coerenti.
11.2. Imprese che gestiscono regimi di perfezionamento attivo

Le imprese che utilizzano merci CBAM in perfezionamento attivo e successivamente riesportano prodotti trasformati verso piattaforme/ZEE devono:
 
  • verificare se, in base ai flussi, siano esse stesse considerate importatori (in quanto presentano la dichiarazione di riesportazione o ne sono i soggetti a nome dei quali la dichiarazione è presentata);
  • adeguare il conto di appuramento per indicare il numero di conto CBAM, la piattaforma/ZEE di destinazione e il Paese di origine delle merci;
  • predisporre sistemi di tracciabilità interna che leghino le merci iniziali, le lavorazioni, i prodotti trasformati e le successive dichiarazioni di riesportazione e CBAM.
11.3. Intermediari e rappresentanti doganali

Per spedizionieri e rappresentanti doganali (in particolare quelli che operano come rappresentanti indiretti):
 
  • il regolamento chiarisce quando essi diventano rilevanti come dichiaranti CBAM autorizzati per conto dei clienti;
  • è necessario assicurare che nelle dichiarazioni di riesportazione, nelle notifiche e nelle dichiarazioni sommarie di uscita siano correttamente inseriti i riferimenti alla piattaforma/ZEE, al Paese di origine e al conto CBAM;
  • è opportuno formalizzare, a livello contrattuale, le responsabilità e i flussi informativi con i clienti soggetti al CBAM.
11.4. Autorità doganali

Per le autorità doganali degli Stati membri il regolamento richiede di:
 
  • predisporre o aggiornare i sistemi informatici per ricevere le dichiarazioni di ricevimento elettroniche secondo i formati stabiliti nell’allegato I;
  • definire le procedure per l’accettazione di moduli cartacei o via email, ove consentiti, garantendo la tracciabilità delle dichiarazioni e la loro corretta archiviazione;
  • pianificare e svolgere controlli mirati sui flussi merceologici verso piattaforme e ZEE, anche attraverso controlli contabili e documentali presso gli operatori.
 

12. Sintesi conclusiva

In sintesi, il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210:
 
  • colma un vuoto operativo per l’applicazione del CBAM alle merci e ai prodotti trasformati destinati a piattaforme continentali e ZEE degli Stati membri;
  • individua in modo chiaro chi è l’importatore in tali casi (il ricevente per le merci, il soggetto che presenta o per conto del quale è presentata la dichiarazione di riesportazione per i prodotti trasformati);
  • considera “importazione” il ricevimento delle merci sulla piattaforma/ZEE e la riesportazione dei prodotti trasformati verso tali strutture;
  • introduce l’obbligo di una dichiarazione di ricevimento delle merci, con contenuti standardizzati (allegato I) e modelli anche non elettronici (allegato II);
  • coordina i dati doganali (dichiarazioni di riesportazione, notifiche, dichiarazioni sommarie di uscita, conti di appuramento) con la dichiarazione CBAM annuale;
  • rafforza i poteri di controllo delle autorità doganali e richiama gli obblighi generali di conservazione documentale e di copertura dei costi dei servizi doganali.
Per le imprese che operano in questi contesti, il regolamento impone una maggiore attenzione alla compliance CBAM, alla gestione delle informazioni doganali e ambientali e alla strutturazione di processi interni e contrattuali idonei a soddisfare le richieste delle autorità doganali e climatiche dell’Unione europea.
Regolamento UE 2025/2210: CBAM e merci e prodotti trasformati su piattaforma continentale/ZEE
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