4.1. Merci CBAM che arrivano direttamente su piattaforme/ZEE
- L’articolo 2 stabilisce che il ricevente è considerato importatore ai fini del regolamento CBAM.
- L’articolo 3 precisa che il ricevimento delle merci sulla piattaforma o nella ZEE costituisce importazione ai fini CBAM.
In altre parole, anche se le merci non entrano nel territorio doganale dell’Unione in senso stretto, il momento dell’arrivo sulla piattaforma o nella ZEE è trattato come se si trattasse di un’importazione CBAM, con tutti gli obblighi conseguenti.
4.2. Prodotti trasformati a seguito di perfezionamento attivo
Per i prodotti trasformati provenienti da merci CBAM lavorate in regime di perfezionamento attivo e successivamente inviate su piattaforme o in ZEE, il regolamento prevede che:
- L’articolo 5 considera importatore la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione dei prodotti trasformati o, in caso di rappresentante doganale indiretto, la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata.
- L’articolo 6 stabilisce che la riesportazione dei prodotti trasformati verso la piattaforma/ZEE è considerata importazione ai fini CBAM.
Si crea quindi un parallelismo: per le merci, l’importazione coincide con il ricevimento sulla piattaforma/ZEE; per i prodotti trasformati, l’importazione coincide con la riesportazione dall’Unione verso tali strutture.
4.2.1. Esempi di prodotti trasformati potenzialmente rilevanti
A titolo esemplificativo (e non esaustivo), possono costituire prodotti trasformati rilevanti ai fini del regolamento quei manufatti che incorporano in misura significativa merci CBAM (ad esempio ferro e acciaio, alluminio, cemento/clinker, fertilizzanti, idrogeno) precedentemente immesse in perfezionamento attivo, quali:
- tubazioni, flange, strutture metalliche, passerelle e telai per impianti offshore, realizzati a partire da bramme, billette o lamiere in acciaio soggette a CBAM;
- profili estrusi, piastre e componenti strutturali in alluminio destinati a piattaforme o installazioni in ZEE, ottenuti da billette o altri semilavorati in alluminio CBAM;
- serbatoi, vessel in pressione e skid di impianto (unità di trattamento gas, moduli di compressione, moduli di pompaggio) costruiti utilizzando coil, lamiere o altri prodotti in acciaio o alluminio CBAM;
- elementi prefabbricati in calcestruzzo (plinti, basamenti, blocchi di ancoraggio, barriere) prodotti a partire da clinker o cemento rientranti nell’ambito CBAM;
- sottogruppi o moduli complessi (ad esempio strutture di supporto per turbine, moduli abitativi o tecnici per piattaforme) che incorporano in modo prevalente componenti in acciaio/alluminio CBAM.
In tutti questi casi, ai fini della verifica dell’assoggettamento al meccanismo CBAM, è necessario:
- controllare la classificazione doganale del prodotto trasformato;
- ricostruire il collegamento con le merci CBAM originarie immesse in perfezionamento attivo;
- verificare se la riesportazione verso la piattaforma o la ZEE integri un’operazione di importazione rilevante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210.
4.3. Dati da indicare nel conto di appuramento
L’articolo 7 interviene nei casi in cui il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento attivo e il soggetto che presenta (o per conto del quale è presentata) la dichiarazione di riesportazione coincidono.
In tale situazione, nel conto di appuramento devono essere indicati:
- il numero di conto CBAM del soggetto;
- la piattaforma o ZEE dello Stato membro in cui i prodotti trasformati devono essere introdotti;
- il Paese di origine delle merci utilizzate.
Queste informazioni servono a collegare in modo trasparente le operazioni di perfezionamento attivo con le relative obbligazioni CBAM.