Regolamento Europeo CLP e modifica delle Schede di Sicurezza

L’entrata in vigore dei seguenti Regolamenti CE:

  • Reg.1272/08 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
  • Reg.790/09 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/08;
  • Reg.453/10 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

porterà entro la fine del 2010, importanti modifiche nell’etichettatura delle sostanze e nella redazione delle schede di sicurezza. Tali modifiche sono sintetizzate di seguito:

Il regolamento CE n.1272/08, altrimenti detto CLP (Classification, Labelling and Packaging of chemicals), abroga le direttive europee in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, in particolare la DIR 67/548/CEE (relativa alle sostanze) e la DIR 1999/45/CE (relativa alle miscele di sostanze) operando l’armonizzazione dei criteri per la classificazione e le norme relative all’etichettatura e all’imballaggio.

Il Regolamento n.1272/08 modifica il procedimento di calcolo della pericolosità imponendo limiti più restrittivi che porteranno inevitabilmente ad un incremento del numero di preparati pericolosi sul mercato europeo o ad un incremento della classe di rischio per miscele già classificate pericolose (es. miscele irritanti diventano corrosive, nocive diventano tossiche, facilmente infiammabili diventano estremamente infiammabili, ecc.). La conseguenza diretta di questa modifica avrà ripercussioni, oltre che sull’etichettatura delle sostanze, anche su normative che dipendono fortemente dalla classificazione delle sostanze/miscele, come il D.Lgs. 81/08 (es. rischio chimico) o la normativa sul rischio di incidente rilevante. Si segnala inoltre come ad oggi non siano ancora arrivate comunicazioni in merito all’aggiornamento di tali normative.

Vengono modificati i pittogrammi fino ad oggi utilizzati, le cosiddette indicazioni di pericolo del CLP (frasi H) prendono il posto delle frasi R della vecchia normativa e i consigli di prudenza del CLP (frasi P) prendono il posto delle frasi S della vecchia normativa. Esse descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi sull’esposizione a una sostanza/miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Le frasi H e le frasi P possono essere accompagnate da informazioni supplementari se le sostanze/miscele presentano determinate caratteristiche (frasi EUH). Un’ulteriore novità apportata dal Regolamento CLP sono le avvertenze, cioè indicazioni sul grado relativo di gravità del pericolo che segnalano al lettore un potenziale pericolo. Sulle etichette sarà quindi possibile trovare le seguenti avvertenze:

  • Attenzione.
  • Pericolo.

Per quanto concerne i tempi e le scadenze, si avrà dal 01/12/2010:

  • Per le sostanze immesse sul mercato prima del 01/12/10 la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio sono effettuati ancora (fino al 2012) con la vecchia normativa (lasciando la possibilità di classificare anche con il nuovo regolamento);
  • Per le sostanze immesse sul mercato dopo il 01/12/10 la classificazione, già da tale data, deve essere effettuata seguendo entrambe le normative, mentre l’etichettatura dovrà essere conforme al regolamento CLP;
  • Per quanto riguarda le miscele la normativa concede fino al 2015 per continuare con la vecchia classificazione ed etichettatura.

Il REG CE n.790/09 ai fini dell’etichettatura non porta alcun cambiamento. Tale regolamento ha solamente sostituito/soppresso/inserito alcune voci nelle tabelle 3.1 (classificazione ed etichettatura armonizzata di sostanze pericolose secondo i criteri del CLP) e 3.2 (classificazione ed etichettatura armonizzata di sostanze pericolose secondo i criteri della DIR 67/548/CEE) del regolamento CLP al fine di adeguarlo al 31° ATP della DIR 67/548/CEE.

Il REG CE n.453/10 va a modificare l’Allegato II del REG n.1907/06 (REACH) che definiva la struttura e le modalità di realizzazione della scheda dati di sicurezza. Le novità principali riguardano i contenuti, infatti molte delle informazioni ottenute durante la registrazione delle sostanze ai sensi del regolamento REACH dovranno essere inserite nella scheda di sicurezza che, di fatto, diventerà un documento ancora più completo per l’identificazione dei rischi legati all’uso/stoccaggio della sostanza. Viene confermata la suddivisione delle schede in 16 punti, ma si pensa che le schede di sicurezza potranno raggiungere, in funzione della pericolosità della sostanza, anche le 40-50 pagine.

Riassumendo, vediamo le azioni che devono essere intraprese dopo il 01/12/2010:

  • Richiesta ai fornitori delle schede dati di sicurezza aggiornate ai sensi del Reg.453/10;
  • Analisi delle schede e confronto con la classificazione precedente per evidenziare eventuali differenze;
  • Se individuate delle differenze, sarà necessario aggiornare tutte le valutazioni legate alla classificazione delle sostanze chimiche:
  1. Valutazione del rischio chimico (ed eventualmente la valutazione dell’esposizione ad agenti chimici se dall’aggiornamento della valutazione del rischio emergono nuove sostanze a rischio non irrilevante);
  2. Valutazione del rischio cancerogeno (se pertinente);
  3. Verifica dell’assoggettabilità alla normativa sul rischio di incidente rilevante (Dir. Seveso) tenendo in considerazione anche le miscele create in stabilimento (es. bagni di decapaggio, reflui liquidi nell’impianto di trattamento acque..);
  4. Identificazione della pericolosità dei rifiuti;
  5. Valutazione del rischio incendio;
  6. Valutazione ATEX.

MADE HSE rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito a quanto sopra esposto.

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