Regolamento per la preparazione per il riutilizzo di rifiuti
18/09/2023
Con DM Ambiente e Sicurezza Energetica del 10 luglio 2023, n. 119 è stato varato il Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, ai sensi dell’articolo 214 -ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di definire modalità operative, dotazioni tecniche e strutturali, requisiti minimi di qualificazione degli operatori, quantità massime impiegabili, provenienza, tipi e caratteristiche, al fine di prepararli al loro reimpiego.
Il modello a cui si ispira il Regolamento è quello di un’economia circolare con alto livello di efficienza delle risorse e tratta delle procedure semplificate abilitative per le operazioni di recupero e trattamento in particolare di RAEE / AEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) presso centri di preparazione per il riutilizzo, nel rispetto dei principi di salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, qualità dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformità alla legislazione vigente.
Si prevede che tali prodotti o componenti siano provvisti di speciale etichetta riportante la dicitura ”Prodotto preparato per il riutilizzo da apparecchiature elettriche ed elettroniche” (PPRAEE).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso;
h) i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici
L’attivazione delle operazioni è soggetta a presentazione preventiva della comunicazione inizio attività in conformità all’Allegato 2 all’amministrazione territorialmente competente e alla verifica entro 60 gg, tramite visita preventiva, delle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del D.Lgs. n. 49 del 2014 per verificare l’adeguatezza del sito.
I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche richiamate in Allegato 1 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo incluso nel medesimo allegato.
Le attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono attuate in conformità alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.
Il gestore è tenuto a garantire che il prodotto per il riutilizzo di PPRAEE sia sicuro per l’uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana. Deve inoltre fornire le informazioni ai consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3 e una garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto.
L’amministrazione comunica alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le ragioni sociali dei centri di raccolta e la loro localizzazione, con indicazione di tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le operazioni effettuate e la data di iscrizione nel registro.
Area Legale
Decreto 10 luglio 2023 n. 119 _ Regolamento riutilizzo rifiuti in forma semplificata