Il 20 Novembre 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/2158, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di Acrilammide negli alimenti.
L’Allegato IV del regolamento citato impone dei limiti specifici in termini di concentrazione µg/kg di Acrilammide per alcune categorie di alimenti elencate in Art.1 par.2 del suddetto Regolamento.
Tali categorie in generale sono:
- Patate fritte;
- Snack, cracker e altri prodotti a base di patate;
- Pane;
- Cereali per la prima colazione;
- Prodotti da forno;
- Caffè;
- Succedanei del caffè;
- Alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (rif. Reg. (UE) n. 609/2013).
Tutti gli operatori del settore alimentare, che immettono sul mercato queste categorie di prodotto, devono rispettare i limiti imposti in Allegato IV mediante l’implementazione delle specifiche misure di attenuazione riportate negli allegati I e II. L’allegato III del medesimo regolamento fornisce informazioni in merito alla campionatura e all’analisi dell’Acrilammide negli alimenti.
Le prescrizioni del Regolamento si applicano in tutti gli stati del SEE a partire dal 11/04/2018.
Il Regolamento (UE) 2017/2158 è consultabile al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2158&from=IT
L’ACRILAMMIDE
Ma come mai è stato necessario realizzare un regolamento europeo inerente l’Acrilammide negli alimenti?
La risposta va ricercata nel fatto che la sostanza possiede una pericolosità rilevante ed è normalmente presente in alcuni alimenti.
Infatti l'Acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L'Acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè. La concentrazione di Acrilammide dipende, oltre che dalla temperatura, anche dal tempo di cottura o dalla ricetta impiegata per la realizzazione dell’alimento.
Relativamente alla pericolosità della Acrilammide, il Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) la classifica pericolosa in relazione a diversi end point, fra cui i più rilevanti sono:
- cancerogeno di cat. 1B;
- mutageno di cat. 1B;
- sospetto di tossicità per il sistema riproduttivo (Repr.2);
- tossicità specifica per esposizione ripetuta in relazione all’organo bersaglio “sistema nervoso periferico” (STOT RE 1).
La classificazione di pericolo completa è riportata al link
https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/104230
La pericolosità dell’Acrilammide è tale da spingere la commissione europea a limitare la diffusione della sostanza anche mediante altre normative.
Una di queste, il Reg. (UE) 1907/2006 (REACH), ne vieta ad esempio l’utilizzo in prodotti chimici in concentrazione superiore allo 0,1% (restrizione n.60, Allegato XVII REACH).
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