Regolamento (UE) 2024/1157 dell’11 aprile 2024: Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
13/05/2024
Il Regolamento (UE) 2024/1157, adottato dall'11 aprile 2024, stabilisce nuove normative per le spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione Europea e tra questa e i paesi terzi. Questo Regolamento mira a proteggere l'ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti, promuovendo una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti stabilita nell'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE. Inoltre, il Regolamento cerca di ridurre gli effetti globali dell'uso delle risorse e di migliorare l'efficienza di tale uso, aspetti fondamentali per la transizione verso un'economia circolare e per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.
Il Regolamento modifica i precedenti Regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, introducendo nuove disposizioni normative per affrontare le sfide e le lacune emerse dalla valutazione del Regolamento condotta dalla Commissione. Tra le novità, vi è l'accento sulla necessità di facilitare le spedizioni di rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclaggio all'interno dell'Unione, evitando così di esportare i problemi di rifiuti nei paesi terzi.
Il Regolamento è stato adottato seguendo la procedura legislativa ordinaria e prende in considerazione il Green Deal europeo e il nuovo piano d'azione per l'economia circolare, sottolineando l'importanza di un riesame delle norme sulle spedizioni di rifiuti. Le disposizioni entreranno in vigore gradualmente, con applicazioni parziali previste a partire dal 20 maggio 2024 e fino al 31 dicembre 2035, secondo quanto stabilito dagli articoli relativi all'applicazione del Regolamento stesso.
Le principali modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1157 riguardano l'aggiornamento delle normative sulle spedizioni di rifiuti, con un'enfasi particolare sulla protezione dell'ambiente e della salute umana.
Tra le modifiche più significative vi è l'introduzione di procedure più stringenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, al fine di prevenire il trasporto illegale e garantire una gestione ecologicamente corretta.
Notifiche di spedizione
- Il Regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce disposizioni dettagliate per le notifiche relative alle spedizioni di rifiuti. In particolare, richiede un'autorizzazione scritta preventiva per le spedizioni di rifiuti destinati al recupero. Questo include i rifiuti pericolosi, quelli non elencati negli allegati III, III A o III B, e i rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti (POP) in quantità che superano un limite di concentrazione specificato nell'allegato IV del Regolamento (UE) 2019/1021. Questa misura è volta a garantire una sorveglianza e un controllo ottimali delle spedizioni di rifiuti, proteggendo così l'ambiente e la salute umana.
Criteri di classificazione
Il Regolamento stabilisce inoltre criteri più chiari per la classificazione dei rifiuti, sia per quelli destinati al riutilizzo che al riciclaggio, promuovendo così l'economia circolare.
- L'articolo 29 del si occupa di questioni riguardanti la classificazione dei rifiuti e delle sostanze risultanti da processi di produzione. Si stabilisce che gli Stati membri devono applicare direttive specifiche per determinare se un oggetto o una sostanza debbano essere considerati rifiuti o meno, e se gli stessi, dopo un'operazione di riciclaggio o di recupero, possano essere considerati non più rifiuti.
- Inoltre, viene fornito un elenco di condizioni che devono essere soddisfatte affinché un oggetto o una sostanza possano essere considerati usati anziché rifiuti. Queste condizioni riguardano l'ulteriore utilizzo, la funzionalità senza pretrattamento significativo, la conformità legale, la conservazione durante il trasporto e la protezione dall'impatto ambientale e sulla salute umana.
- Il Regolamento affronta anche la situazione in cui le autorità competenti di spedizione e destinazione non sono d'accordo sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o non rifiuto, stabilendo che in tal caso l'oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione, salvo specifiche eccezioni.
- Infine, vengono delineate le procedure per l'adozione di atti di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per l'applicazione uniforme delle condizioni di classificazione, nonché per la classificazione armonizzata dei rifiuti nell'Unione.
Divieti di esportazione
- L'articolo 39 stabilisce il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e altri rifiuti verso paesi non appartenenti all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Viene specificato un elenco dettagliato di rifiuti pericolosi soggetti al divieto, inclusi rifiuti plastici, rifiuti contaminati, e rifiuti contenenti sostanze pericolose.
- Inoltre, vengono fornite disposizioni eccezionali che consentono agli Stati membri di escludere determinati rifiuti pericolosi dal divieto di esportazione, sulla base di prove documentali che dimostrino l'assenza delle caratteristiche di pericolo specificate. Tuttavia, tali decisioni devono essere comunicate alle autorità competenti del paese di destinazione e notificate alla Commissione.
- L'articolo 40 tratta delle esportazioni di rifiuti non pericolosi verso paesi non appartenenti all'OCSE. Anche in questo caso, viene fornito un elenco dettagliato di rifiuti non pericolosi soggetti al divieto di esportazione, insieme alle disposizioni per le esportazioni autorizzate, che devono avvenire solo verso impianti autorizzati nel paese di destinazione e in conformità con le procedure di notifica e autorizzazione preventive scritte.
- Le esportazioni autorizzate sono soggette a obblighi di informazione e adattamenti specifici delle procedure di notifica in base alle caratteristiche dei rifiuti e del paese di destinazione, con particolare attenzione alle disposizioni dell'articolo 38 del Regolamento.
Controlli e tracciabilità
Un altro aspetto fondamentale è il rafforzamento delle misure di controllo e di tracciabilità delle spedizioni di rifiuti, che includono l'obbligo di documentazione dettagliata e la possibilità di effettuare ispezioni più approfondite.
Gli articoli 44 e 45 riguardano rispettivamente il regime generale per le esportazioni di rifiuti e il monitoraggio delle esportazioni e la procedura di salvaguardia.
Con riferimento al Regime generale per le esportazioni di rifiuti:
- Si applicano disposizioni specifiche per le esportazioni di rifiuti dell'Unione destinati al recupero in paesi che seguono le direttive dell'OCSE.
- Vengono forniti adattamenti e disposizioni aggiuntive per varie situazioni, come spedizioni di miscele di rifiuti, rifiuti classificati in particolari categorie, spedizioni per analisi di laboratorio, ecc.
- Viene vietata l'esportazione di alcuni rifiuti.
- Si regolamenta l'autorizzazione per le spedizioni di rifiuti e i tempi di conferma dell'impianto destinatario.
- Si applicano adattamenti specifici per le esportazioni in transito attraverso paesi non OCSE.
Per quanto attiene agli aspetti Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia:
- La Commissione monitora le esportazioni di rifiuti per prevenire danni ambientali o alla salute umana nei paesi di destinazione o trasferimenti successivi a paesi terzi.
- La Commissione può richiedere informazioni ai paesi di destinazione su come gestiscono i rifiuti e sulla loro capacità di gestione ecologicamente corretta.
- Si specificano requisiti dettagliati per i paesi di destinazione riguardanti quadri giuridici, capacità di gestione, strategie di gestione, misure di contrasto all'illegalità, e obblighi specifici per il riciclaggio dei rifiuti di plastica.
- La Commissione può vietare l'esportazione di rifiuti a paesi che non dimostrano una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti o che subiscono gravi effetti negativi a causa dell'esportazione di rifiuti dall'Unione.
Obblighi degli esportatori di rifiuti dall'Unione
- Gli esportatori devono dimostrare che gli impianti di destinazione dei rifiuti gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto.
- Gli esportatori non devono spedire rifiuti verso impianti che non soddisfano determinati criteri.
- Prima di esportare, gli esportatori devono assicurarsi che gli impianti destinatari siano stati sottoposti a un audit indipendente. L'audit deve includere controlli fisici e documentali per verificare la conformità degli impianti ai criteri stabiliti.
- Gli esportatori devono assicurarsi che l'audit sia stato condotto non oltre due anni prima dell'esportazione e che dimostri la conformità degli impianti ai criteri.
- La Commissione mantiene un registro pubblico degli audit ricevuti.
- Su richiesta, gli esportatori devono fornire prove documentali degli audit.
- Gli esportatori devono pubblicare annualmente le informazioni sul loro adempimento agli obblighi.
- Esiste un'esenzione dagli obblighi per paesi terzi con cui l'Unione ha un accordo internazionale che riconosce la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.
- La Commissione rende pubblici gli accordi internazionali pertinenti.
Ispezioni
Gli articoli 60, 61 e 62 trattano delle ispezioni degli Stati membri per garantire il rispetto del Regolamento sui rifiuti.
- Gli Stati membri devono effettuare ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, oltre che delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
- Le ispezioni sulle spedizioni possono avvenire nel luogo di origine, di destinazione, alle frontiere dell'Unione o durante la spedizione interna all'Unione.
- Le ispezioni sulle spedizioni comprendono la verifica dei documenti, l'accertamento delle identità e, se necessario, il controllo fisico dei rifiuti.
- Le autorità coinvolte possono richiedere prove documentali per determinare se una sostanza trasportata non è un rifiuto e possono concludere che una spedizione è illegale se tali prove non sono presentate.
- Se una spedizione è considerata illegale, viene trattata conformemente agli articoli del Regolamento, e le autorità coinvolte informano l'autorità competente del paese interessato.
- Gli Stati membri devono elaborare piani di ispezione basati sulla valutazione dei rischi relativi ai flussi di rifiuti e alle spedizioni illegali.
- I piani devono contenere obiettivi, priorità, informazioni sulle ispezioni pianificate, compiti delle autorità coinvolte, accordi di cooperazione, formazione degli ispettori e risorse necessarie.
- I piani vengono riesaminati almeno ogni tre anni e notificati alla Commissione, che li esamina e può formulare raccomandazioni.
Sanzioni
- L'articolo 63 stabilisce le norme sulle sanzioni per le violazioni del Regolamento. Gli Stati membri devono adottare misure per garantire l'applicazione delle sanzioni, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni devono considerare la natura e la gravità della violazione, il carattere doloso o colposo, la capacità finanziaria del responsabile, i benefici ottenuti dalla violazione, il danno ambientale causato, le azioni intraprese per rimediare al danno, la frequenza delle violazioni e altri fattori attenuanti o aggravanti. Le sanzioni possono includere multe, revoca temporanea di autorizzazioni per attività legate ai rifiuti e l'esclusione temporanea dagli appalti pubblici. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le loro norme e misure di sanzione.
Allegati
Il Regolamento si completa con una ricca serie di moduli costituiti da:
- Documenti di notifica e movimenti o spedizioni transfrontalieri
- Elenchi di rifiuti soggetti a procedure di notifica e autorizzazione preventive
Per facilitare l'adattamento a queste nuove normative, il Regolamento prevede un'applicazione graduale, con alcune disposizioni che entreranno in vigore immediatamente e altre che saranno implementate in fasi successive fino al 2029. Infine, è previsto un riesame periodico del Regolamento per assicurare che le sue disposizioni rimangano efficaci e pertinenti nel tempo.
Area Legale
Regolamento (UE) 2024 1157_Spedizione rifiuti