Regolamento UE 2025/2620: Calcolo dell’adeguamento dell’assegnazione gratuita del numero di certificati CBAM da restituire

09/02/2026

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 chiarisce come calcolare, in modo uniforme, l’adeguamento per l’assegnazione gratuita che incide sul numero di certificati CBAM da restituire dal 2026.
Per chi importa merci CBAM, significa tradurre regole tecniche in scelte operative: dati effettivi o valori predefiniti, gestione dei precursori, corretta classificazione doganale, raccolta delle evidenze e impostazione dei controlli interni.
Una metodologia sbagliata o dati incompleti possono generare impatti economici e criticità in fase di verifica.
Nella nostra scheda di approfondimento trovi: a chi si rivolge, cosa cambia “in pratica”, la decorrenza e una checklist di azioni consigliate per prepararsi per tempo.
A chi si rivolge
  • Dichiarante CBAM autorizzato che è responsabile della restituzione del numero corretto di certificati CBAM, tenendo conto dell’ adeguamento dell’assegnazione gratuita (articolo 31 del regolamento (UE) 2023/956)
  • Funzioni aziendali tipicamente coinvolte (profilo organizzativo): dogane/trade compliance, acquisti, sustainability/ESG, finanza e legale, per la raccolta, coerenza e conservazione delle informazioni necessarie al calcolo.
  • Produttori/gestori degli impianti (extra-UE) chiamati a fornire informazioni su processi produttivi e precursori e, se disponibili, valori (es. SEFA dei precursori) supportati da adeguate evidenze e verifica.
  • Verificatori che attestano (ove richiesto) i dati effettivi e le evidenze a supporto.
  • Commissione e autorità competenti CBAM: per l’applicazione uniforme delle regole di calcolo e le attività di controllo/verifica nell’ambito del quadro CBAM.

Cosa prevede (in termini pratici)

1) Oggetto
Stabilisce le modalità di calcolo dell’“adeguamento dell’assegnazione gratuita” (free allocation adjustment) del numero di certificati CBAM da restituire.

2) Logica di base del calcolo
Per ciascuna merce g (diversa dall’energia elettrica) inclusa nella dichiarazione CBAM:
  • Adeguamento (FAA g) = SEFA g,y × M g
    • SEFA g,y = “assegnazione gratuita incorporata specifica” (t CO2e / t merce)
    • M g = massa importata della merce
    • y = periodo di riferimento (anno civile) individuato secondo le regole richiamate dal quadro CBAM
Per l’energia elettrica (NC 2716 00 00): adeguamento pari a zero.

3) Due percorsi alternativi, coerenti con la dichiarazione CBAM

Il metodo dipende da come, nella dichiarazione CBAM, sono state comunicate le emissioni incorporate:

A. Se si usano valori effettivi (dati effettivi)
  • Si calcola una quota “di processo”:
    • SFAProc g,y = CBAM y × CSCF y × BM*g
  • Merce semplice: SEFA g,y = SFAProc g,y
  • Merce complessa: SEFA g,y = SFAProc g,y + Σ (m i,y × SEFA i,y’i)
    • con una logica “a catena” sui precursori (se un precursore è a sua volta complesso, il calcolo si ripete).
    • m i,y = M i,y / AL i,y (massa specifica del precursore rispetto al livello di attività del processo nella categoria aggregata
B. Se si usano valori predefiniti (default values) per le emissioni
  • Il valore SEFA di “assegnazione gratuita incorporata specifica” è calcolato con una formula semplificata:
    • SEFA g,y = CBAM y × CSCF y × BMg
4) Parametri da gestire operativamente
  • CBAM y: fattore CBAM dell’anno di riferimento.
  • CSCF y: fattore di correzione transettoriale dell’anno di riferimento.
  • BM*g e BMg: parametri di riferimento CBAM (benchmark) riportati in tabella per codice NC:
    • colonna A (BM*g): benchmark da usare nel percorso “dati effettivi”
    • colonna B (BMg): benchmark da usare nel percorso “valori predefiniti”
    • per alcuni codici sono previsti valori distinti per 2026–2027 e 2028–2030 (indicatori 1 e 2).

5) Precursori prodotti in impianti diversi
Quando un impianto che produce merci complesse utilizza lo stesso tipo di precursore proveniente da più impianti:
  • regola generale: SEFA dei precursori come media ponderata (in funzione dei quantitativi utilizzati);
  • eccezione: se ci sono prove sufficienti, è possibile determinare la SEFA considerando solo il singolo impianto (o un sottoinsieme di impianti) effettivamente utilizzato per uno specifico processo produttivo.
Osservazioni di contenuto
  • Regola “a doppio binario” (effettivi vs predefiniti): la logica di adeguamento “segue” il metodo adottato per le emissioni incorporate. Questo rende centrale la decisione strategica su data availability e capacità di verifica.
  • Complessità elevata per merci complesse: il calcolo richiede tracciabilità di precursori, masse specifiche, livelli di attività e, se si usano valori effettivi, disponibilità di valori verificati lungo la catena dei materiali.
  • Rilevanza della classificazione doganale e del percorso produttivo: i benchmark CBAM sono determinati per codice NC e, in alcuni casi, differenziati per percorso produttivo e/o ulteriori parametri (es. acciaio BF/BOF vs DRI/EAF o Scrap/EAF; alluminio primario vs secondario). Errori di classificazione possono riflettersi direttamente sul calcolo.
  • Presunzioni sul periodo di riferimento (impostazione semplificativa): la disciplina costruisce presunzioni per identificare l’anno di produzione (merci e precursori) e ammette la confutazione tramite prove; inoltre, per coerenza con l’avvio del “surrender”, il periodo non dovrebbe andare prima del 2026.
  • Benchmark 2026 basati su stime e successivo riallineamento: è prevista una logica di maggiore certezza iniziale per gli operatori con successivo aggiornamento quando saranno disponibili i parametri EU ETS definitivi per il 2026–2030.
  • Scelte anti-distorsive: il regolamento evidenzia l’esigenza di evitare effetti controintuitivi (es. trattamento del DRI basato su gas naturale) e di mantenere coerenza con principi EU ETS/“chi inquina paga”, preservando l’integrità ambientale.
  • Interdipendenza con altri atti attuativi CBAM: diverse definizioni e regole operative rinviano a regolamenti di esecuzione collegati (metodi di calcolo delle emissioni incorporate; valori predefiniti), con impatto sul disegno complessivo di compliance.
Decorrenza
  • Entrata in vigore: terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
  • Applicazione: dal 1° gennaio 2026.
  • Il contenuto riguarda l’adeguamento per le emissioni incorporate nelle merci importate a decorrere dal 1° gennaio 2026. La prima restituzione di certificati relativa al 2026 avviene nel ciclo dichiarativo successivo.
  • È indicata l’opportunità di rivedere il regolamento nel 2027.
Azioni consigliate
1.  Mappatura prodotti e perimetro CBAM
  • Inventariare le importazioni CBAM e mappare correttamente i codici NC.
  • Classificare le merci come semplici o complesse e richiedere al produttore i precursori rilevanti.
2.    Scelta del metodo (valori effettivi vs predefiniti) e gestione fornitori
  • Valutare, per merce/fornitore, la fattibilità di usare dati effettivi verificati (beneficio potenziale vs costi/tempi di verifica).
  • Aggiornare i contratti di fornitura prevedendo:
    • obblighi di fornitura dati (processo, percorso produttivo, precursori);
    • disponibilità a verifica e audit documentale;
    • responsabilità per errori o incompletezze informative.
3.    Implementazione operativa del calcolo
  • Integrare in ERP/strumenti CBAM:
    • formule (FAA, SEFA, gestione precursori);
    • variabili annuali CBAM y e CSCF y;
    • gestione dei benchmark con doppia finestra 2026–27 / 2028–30.
4.    Evidenze e controllo interno
  • Predisporre un fascicolo per merce/fornitura con:
    • documentazione su anno di produzione (e prove per confutare presunzioni, se necessario);
    • tracciabilità dei precursori e, se applicabile, evidenze sull’uso di precursori da uno specifico impianto (art. 4).
  • Definire controlli su rischi tipici: classificazione NC, percorso produttivo, coerenza masse/livelli di attività.
5.    Monitoraggio normativo e change management
  • Pianificare un punto di controllo su:
    • aggiornamenti dei parametri di riferimento CBAM (in particolare quelli che si riallineano ai benchmark EU ETS definitivi per il 2026–2030);
    • revisione complessiva prevista nel 2027.
6.    Formazione e ruoli
  • Formare procurement e sustainability sui punti che impattano il calcolo (precursori, percorsi produttivi, evidenze verificabili) e assegnare chiaramente owner e responsabilità (RACI).