Regolamento (UE) 2025/351: MOCA di materia plastica
10/03/2025
Il Regolamento (UE) 2025/351, adottato dalla Commissione Europea il 21 febbraio 2025, introduce modifiche significative al quadro normativo riguardante i materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).
La normativa rafforza le misure di controllo delle sostanze chimiche, promuove l’uso sicuro della plastica riciclata e impone maggiore trasparenza nella filiera produttiva.
Analizziamo i dettagli principali.
1. Di cosa tratta il Regolamento (UE) 2025/351
Il regolamento modifica tre normative preesistenti per disciplinare in modo più stringente la sicurezza dei materiali plastici a contatto con alimenti:
- Regolamento (UE) n. 10/2011: norme sui materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto alimentare.
- Regolamento (UE) 2022/1616: disciplina i materiali e oggetti di materia plastica riciclata a contatto con alimenti, abrogando il Regolamento (CE) n. 282/2008.
- Regolamento (CE) n. 2023/2006: sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali destinati al contatto alimentare.
L’obiettivo principale del regolamento è garantire che i materiali plastici (sia vergini che riciclati) destinati al contatto con alimenti siano sicuri per la salute umana, migliorando la qualità, la tracciabilità e le modalità di fabbricazione.2. A chi si rivolge il Regolamento
Il regolamento è vincolante per tutti gli operatori della filiera dei materiali plastici per alimenti, tra cui:
- Produttori di materie plastiche (vergini e riciclate)
- Operatori del riciclo (con nuove prescrizioni per la purezza delle sostanze)
- Industrie alimentari che utilizzano imballaggi in plastica
- Autorità di controllo incaricate della verifica della conformità
- Importatori e distributori di materiali plastici destinati all’uso alimentare
3. Modifiche introdotte
Il Regolamento (UE) 2025/351 introduce modifiche sostanziali su più fronti:
a) Nuove definizioni e requisiti per la composizione dei materiali plastici
- Ridefinizione della nozione di “materia plastica”, chiarendo quali sostanze possono essere considerate additivi e quali sostanze di partenza.
- Introduzione del concetto di “elevato grado di purezza”, specificando che i materiali plastici devono contenere solo minime quantità di sostanze aggiunte non intenzionalmente.
- Chiarimento sulle sostanze UVCB (di composizione sconosciuta o variabile) e il loro utilizzo nei materiali plastici. L'acronimo UVCB sta per "Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials", ovvero sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici. Questo termine è utilizzato principalmente nel regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) per identificare sostanze che non hanno una composizione chimica completamente definita, ma piuttosto una miscela complessa di componenti che possono variare.
- Nel contesto dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, le sostanze UVCB rappresentano una sfida particolare per la valutazione della sicurezza, poiché la loro composizione non è completamente nota o può variare a seconda della fonte e del processo produttivo. Questo può influenzare aspetti cruciali come la migrazione di sostanze chimiche negli alimenti e la conformità ai regolamenti europei, come il Regolamento (UE) n. 10/2011 e il nuovo Regolamento (UE) 2025/351.
b) Rafforzamento dei controlli sulla plastica riciclata
- L’uso della plastica riciclata nei materiali a contatto con gli alimenti deve rispettare il regolamento (UE) 2022/1616.
- È richiesto un livello di purezza più elevato per le sostanze contenute nei materiali plastici riciclati.
- Le sostanze derivate da rifiuti plastici devono essere trattate per garantire sicurezza alimentare.
c) Nuove regole per l’etichettatura e la dichiarazione di conformità
- I materiali plastici destinati a più utilizzi devono riportare indicazioni per prevenire il deterioramento (ad esempio, segni di invecchiamento del materiale).
- Introduzione di obblighi più stringenti sulle istruzioni per l’uso per il consumatore.
- La dichiarazione di conformità deve ora includere anche informazioni sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente.
d) Restrizioni sui limiti di migrazione
- I limiti di migrazione delle sostanze nei materiali plastici si applicano anche a materiali multistrato multimateriale, se lo strato superficiale a contatto con il cibo è plastico.
- Viene stabilito che per i formaggi sia necessario aggiornare la classificazione alimentare e la scelta dei simulanti nelle prove di migrazione.
e) Controlli più rigorosi e trasparenza della filiera
- Gli operatori economici devono fornire documentazione dettagliata alle autorità competenti su:
- composizione delle sostanze di partenza
- processi produttivi e controlli di purezza
- gestione dei sottoprodotti di lavorazione plastica
- Ispezioni più severe nei siti di produzione con prelievo di campioni per verificare conformità e grado di purezza.
- Norme più rigide sulla rilavorazione dei sottoprodotti plastici nella produzione.
4. Timeline per l’attuazione
Il regolamento stabilisce una transizione graduale:
- Entra in vigore: il 20° giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (marzo 2025).
- Periodo transitorio:
- I materiali plastici conformi alle vecchie norme possono essere immessi sul mercato fino al 16 settembre 2026.
- Le sostanze non conformi introdotte dopo il 16 dicembre 2025 devono essere chiaramente identificate e non potranno essere utilizzate dopo settembre 2026.
- Applicazione piena: da settembre 2026, tutte le nuove regole saranno obbligatorie per tutti gli operatori.
5. Impatti e considerazioni
- Per le aziende del settore plastico: dovranno aggiornare i processi produttivi per garantire conformità ai nuovi standard di purezza e sicurezza.
- Per gli operatori del riciclo: le nuove restrizioni impongono maggiore attenzione alla qualità delle plastiche riciclate e ai processi di decontaminazione.
- Per l’industria alimentare: sarà necessario verificare che i fornitori di imballaggi plastici rispettino i nuovi requisiti.
- Per le autorità di controllo: dovranno adottare misure più severe per verificare la conformità alle nuove disposizioni.