Regolamento (UE) 2025/351: MOCA di materia plastica

10/03/2025

Il Regolamento (UE) 2025/351, adottato dalla Commissione Europea il 21 febbraio 2025, introduce modifiche significative al quadro normativo riguardante i materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA).
La normativa rafforza le misure di controllo delle sostanze chimiche, promuove l’uso sicuro della plastica riciclata e impone maggiore trasparenza nella filiera produttiva.

Analizziamo i dettagli principali.

1. Di cosa tratta il Regolamento (UE) 2025/351

Il regolamento modifica tre normative preesistenti per disciplinare in modo più stringente la sicurezza dei materiali plastici a contatto con alimenti:
 
  • Regolamento (UE) n. 10/2011: norme sui materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto alimentare.
  • Regolamento (UE) 2022/1616: disciplina i materiali e oggetti di materia plastica riciclata a contatto con alimenti, abrogando il Regolamento (CE) n. 282/2008.
  • Regolamento (CE) n. 2023/2006: sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali destinati al contatto alimentare.
L’obiettivo principale del regolamento è garantire che i materiali plastici (sia vergini che riciclati) destinati al contatto con alimenti siano sicuri per la salute umana, migliorando la qualità, la tracciabilità e le modalità di fabbricazione.

2. A chi si rivolge il Regolamento

Il regolamento è vincolante per tutti gli operatori della filiera dei materiali plastici per alimenti, tra cui:
 
  • Produttori di materie plastiche (vergini e riciclate)
  • Operatori del riciclo (con nuove prescrizioni per la purezza delle sostanze)
  • Industrie alimentari che utilizzano imballaggi in plastica
  • Autorità di controllo incaricate della verifica della conformità
  • Importatori e distributori di materiali plastici destinati all’uso alimentare

3. Modifiche introdotte

Il Regolamento (UE) 2025/351 introduce modifiche sostanziali su più fronti:
 
a) Nuove definizioni e requisiti per la composizione dei materiali plastici
 
  • Ridefinizione della nozione di “materia plastica”, chiarendo quali sostanze possono essere considerate additivi e quali sostanze di partenza.
  • Introduzione del concetto di “elevato grado di purezza”, specificando che i materiali plastici devono contenere solo minime quantità di sostanze aggiunte non intenzionalmente.
  • Chiarimento sulle sostanze UVCB (di composizione sconosciuta o variabile) e il loro utilizzo nei materiali plastici. L'acronimo UVCB sta per "Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials", ovvero sostanze di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazioni complesse o materiali biologici. Questo termine è utilizzato principalmente nel regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) per identificare sostanze che non hanno una composizione chimica completamente definita, ma piuttosto una miscela complessa di componenti che possono variare.
  • Nel contesto dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, le sostanze UVCB rappresentano una sfida particolare per la valutazione della sicurezza, poiché la loro composizione non è completamente nota o può variare a seconda della fonte e del processo produttivo. Questo può influenzare aspetti cruciali come la migrazione di sostanze chimiche negli alimenti e la conformità ai regolamenti europei, come il Regolamento (UE) n. 10/2011 e il nuovo Regolamento (UE) 2025/351.
b) Rafforzamento dei controlli sulla plastica riciclata
 
  • L’uso della plastica riciclata nei materiali a contatto con gli alimenti deve rispettare il regolamento (UE) 2022/1616.
  • È richiesto un livello di purezza più elevato per le sostanze contenute nei materiali plastici riciclati.
  • Le sostanze derivate da rifiuti plastici devono essere trattate per garantire sicurezza alimentare.
c) Nuove regole per l’etichettatura e la dichiarazione di conformità
 
  • I materiali plastici destinati a più utilizzi devono riportare indicazioni per prevenire il deterioramento (ad esempio, segni di invecchiamento del materiale).
  • Introduzione di obblighi più stringenti sulle istruzioni per l’uso per il consumatore.
  • La dichiarazione di conformità deve ora includere anche informazioni sulle sostanze aggiunte non intenzionalmente
d) Restrizioni sui limiti di migrazione
 
  • I limiti di migrazione delle sostanze nei materiali plastici si applicano anche a materiali multistrato multimateriale, se lo strato superficiale a contatto con il cibo è plastico.
  • Viene stabilito che per i formaggi sia necessario aggiornare la classificazione alimentare e la scelta dei simulanti nelle prove di migrazione.
e) Controlli più rigorosi e trasparenza della filiera
 
  • Gli operatori economici devono fornire documentazione dettagliata alle autorità competenti su:
 
  1. composizione delle sostanze di partenza
  2. processi produttivi e controlli di purezza
  3. gestione dei sottoprodotti di lavorazione plastica
  • Ispezioni più severe nei siti di produzione con prelievo di campioni per verificare conformità e grado di purezza.
  • Norme più rigide sulla rilavorazione dei sottoprodotti plastici nella produzione. 

4. Timeline per l’attuazione

Il regolamento stabilisce una transizione graduale:
 
  • Entra in vigore: il 20° giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (marzo 2025).
  • Periodo transitorio:
 
  1. I materiali plastici conformi alle vecchie norme possono essere immessi sul mercato fino al 16 settembre 2026.
  2. Le sostanze non conformi introdotte dopo il 16 dicembre 2025 devono essere chiaramente identificate e non potranno essere utilizzate dopo settembre 2026.
 
  • Applicazione piena: da settembre 2026, tutte le nuove regole saranno obbligatorie per tutti gli operatori.

5. Impatti e considerazioni

  • Per le aziende del settore plastico: dovranno aggiornare i processi produttivi per garantire conformità ai nuovi standard di purezza e sicurezza.
  • Per gli operatori del riciclo: le nuove restrizioni impongono maggiore attenzione alla qualità delle plastiche riciclate e ai processi di decontaminazione.
  • Per l’industria alimentare: sarà necessario verificare che i fornitori di imballaggi plastici rispettino i nuovi requisiti.
  • Per le autorità di controllo: dovranno adottare misure più severe per verificare la conformità alle nuove disposizioni.
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