Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio

24/03/2025

1. Ambito di applicazione (art. 1 e seguenti)

Il Regolamento (UE) 2025/40 disciplina gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e i relativi rifiuti, con l'obiettivo di:
 
  • prevenire e ridurre gli impatti negativi degli imballaggi sull'ambiente e sulla salute umana;
  • promuovere un'economia circolare attraverso misure per la progettazione, il riutilizzo e il riciclaggio;
  • armonizzare le normative nazionali per garantire il funzionamento del mercato interno.
Sostituisce la Direttiva 94/62/CE e integra il Regolamento (UE) 2019/1020, introducendo disposizioni specifiche relative alla sostenibilità degli imballaggi e alla gestione dei rifiuti derivanti.

2. Soggetti interessati (art. 3 e seguenti)

I principali soggetti interessati sono:
 
  • Operatori economici: produttori, importatori e distributori di imballaggi.
  • Gestori di rifiuti: enti pubblici e privati responsabili della raccolta e del trattamento dei rifiuti di imballaggio.
  • Consumatori e utilizzatori finali: destinatari degli imballaggi, inclusi privati e imprese.
Il Regolamento prevede specifici obblighi di conformità per ciascun attore:
 
  • Produttori: devono progettare imballaggi conformi agli standard di sostenibilità, garantendo la riciclabilità e il contenuto minimo di materiale riciclato. Hanno inoltre l'obbligo di finanziare e gestire sistemi di raccolta differenziata e riciclaggio.
  • Importatori: devono verificare che gli imballaggi immessi sul mercato siano conformi alle disposizioni del Regolamento.
  • Distributori: devono garantire che i prodotti venduti siano dotati delle etichette obbligatorie per la corretta gestione dei rifiuti.
  • Gestori di rifiuti: sono responsabili della raccolta e del trattamento dei rifiuti di imballaggio secondo i criteri stabiliti.
  • Consumatori: devono rispettare le indicazioni per la raccolta differenziata e il corretto smaltimento degli imballaggi.

3. Procedure previste ed elementi di novità (artt. 4-20)

Procedure:
 
  • Progettazione sostenibile: gli imballaggi devono essere riutilizzabili, riciclabili o compostabili, con classi di riciclabilità obbligatorie a partire dal 2030, come descritto nell'Allegato II del Regolamento, dove vengono definiti i criteri e le prestazioni di progettazione.
  • Responsabilità estesa del produttore: gli operatori economici sono responsabili della gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti, compresa la raccolta differenziata e il riciclaggio.
  • Etichettatura armonizzata: introduzione di obblighi di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata e il corretto smaltimento con decorrenza a partire dal 2027. 
Elementi di novità:
 
  • Introduzione di obiettivi vincolanti per il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica.
  • Obblighi specifici per ridurre gli imballaggi superflui e migliorare la tracciabilità dei materiali di imballaggio.
  • Restrizioni su sostanze pericolose come PFAS e bisfenolo A (BPA).

4. Entrata in vigore, decorrenze e scadenze previste (art. 50 e seguenti)

Il Regolamento entrerà in vigore il 22 gennaio 2025. La roadmap degli adempimenti prevede:
 
  • 2025: Adeguamento iniziale alle nuove disposizioni. Gli operatori economici dovranno avviare la progettazione e la produzione di imballaggi conformi ai nuovi standard di sostenibilità. Sarà necessario attivare campagne di informazione per i consumatori e sistemi di raccolta differenziata aggiornati.
  • 2026: Implementazione delle prime verifiche di conformità da parte delle autorità nazionali. I produttori e distributori saranno soggetti a controlli per accertare l'adeguamento alle disposizioni iniziali.
  • 2027: Introduzione di obblighi per etichettature specifiche volte a facilitare il corretto smaltimento degli imballaggi. I gestori di rifiuti dovranno dimostrare progressi nella raccolta differenziata e nel trattamento dei rifiuti.
  • 2028: Monitoraggio dei tassi di riciclaggio e del contenuto riciclato negli imballaggi. Gli Stati membri dovranno presentare relazioni annuali alla Commissione Europea sui progressi compiuti.
  • 2029: Revisione delle misure adottate per garantire il rispetto degli obiettivi intermedi. Saranno previste sanzioni più stringenti per le non conformità e valutazioni per ottimizzare le infrastrutture di raccolta e riciclaggio.
  • 2030: Obbligo di conformità agli standard di riciclabilità per tutti gli imballaggi.
  • 2035: Monitoraggio dell'effettiva riciclabilità su scala.
  • 2040: Obiettivi più stringenti per l'uso di materiali riciclati.

5. Controlli (artt. 40-45)

Le autorità competenti designate dagli Stati membri effettueranno controlli per:
 
  • Verifiche di conformità: Attive a partire dal 2026, le autorità nazionali saranno responsabili dell'accertamento dell'adeguamento degli operatori economici alle disposizioni iniziali, incluse le norme sulla progettazione degli imballaggi e la gestione dei rifiuti.
  • Rispetto degli obblighi di etichettatura: I controlli sull'etichettatura armonizzata, finalizzati a facilitare la raccolta differenziata, inizieranno nel 2027.
  • Percentuali di contenuto riciclato: Le autorità monitoreranno il rispetto delle percentuali minime di materiale riciclato a partire dal 2028, con rapporti periodici degli Stati membri alla Commissione Europea.
Verifiche di conformità degli imballaggi immessi sul mercato verranno effettuate attraverso:
 
  • Analisi documentale: verifica delle schede tecniche, certificazioni e dichiarazioni di conformità fornite dai produttori.
  • Ispezioni dirette: controlli fisici sugli imballaggi per accertare il rispetto delle specifiche di progettazione, riciclabilità e contenuto minimo di materiale riciclato.
  • Campionamenti e test di laboratorio: analisi chimiche e fisiche per rilevare la presenza di sostanze vietate e verificare le caratteristiche dichiarate, come la riciclabilità.
  • Monitoraggio digitale: utilizzo di sistemi di tracciabilità e registri elettronici per verificare la provenienza e il contenuto riciclato degli imballaggi.
E’ previsto il monitoraggio del rispetto degli obblighi di etichettatura e contenuto riciclato attraverso le seguenti modalità:
 
  • Controlli periodici: verifiche ispettive su campioni rappresentativi di imballaggi per accertare la conformità alle specifiche tecniche definite nel Regolamento (UE) 2025/40.
  • Analisi documentale: esame delle dichiarazioni di conformità e della documentazione tecnica fornita dai produttori o distributori.
  • Test di laboratorio: analisi di laboratorio per verificare le percentuali effettive di materiale riciclato e la correttezza delle informazioni riportate in etichetta.
  • Sistemi di tracciabilità: verifica dell’integrità dei dati relativi alla filiera di produzione, raccolta e riciclaggio, garantendo trasparenza lungo tutto il ciclo di vita degli imballaggi.
La Commissione europea può adottare atti delegati per armonizzare le procedure di controllo e verifica.

6. Sanzioni previste in caso di violazioni (art. 46)

Le sanzioni variano in base alla gravità della violazione e possono includere:
 
  • Ammende proporzionali al fatturato dell'impresa.
  • Sospensione o ritiro dei prodotti non conformi dal mercato.
  • Obblighi compensativi per danni ambientali. 
Gli Stati membri sono responsabili dell’implementazione delle sanzioni, garantendo che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

7. Allegati

Il Regolamento include diversi allegati tecnici, tra cui:
 
  • Allegato I: definizioni e classificazione degli imballaggi.
  • Allegato II: criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione.
  • Allegato III: obiettivi di contenuto riciclato per materiali specifici.
  • Allegato IV: specifiche per l’etichettatura e la tracciabilità degli imballaggi.

8. Impatti previsti sul mercato e settori coinvolti

Impatti previsti

Il Regolamento avrà significativi impatti economici e operativi sui seguenti aspetti:
 
  • Costi di adeguamento: le imprese dovranno sostenere investimenti per conformarsi ai nuovi requisiti di progettazione, riciclabilità e contenuto riciclato.
  • Competitività: si prevedono vantaggi competitivi per le imprese che adottano precocemente pratiche sostenibili.
  • Innovazione: incremento dello sviluppo di tecnologie per il riciclo e la progettazione di imballaggi innovativi.
Settori e imprese coinvolti

Il Regolamento interessa una vasta gamma di settori produttivi e di servizio, tra cui:
 
  • Industria manifatturiera: produttori di imballaggi (plastica, carta, vetro, metalli).
  • Logistica e distribuzione: imprese responsabili del confezionamento e trasporto di beni.
  • Alimentare e bevande: si prevede una grande incidenza sugli imballaggi per il consumo di massa.
  • Cosmetica e farmaceutica: si prospetta la necessità di conformità anche per gli imballaggi primari sensibili al contatto con prodotti umani e animali.
In Italia, i settori più coinvolti saranno quello alimentare e farmaceutico, con una forte concentrazione di PMI, particolarmente vulnerabili alle nuove disposizioni normative.