Firmato dal Ministro dell'Ambiente il decreto (DM n°272/2014) che definisce i contenuti minimi della relazione di riferimento che il gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), deve presentare in sede di richiesta o rinnovo, se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (articolo 29-ter, comma 1, lettera m) D.lgs.152/06).
Dal momento in cui entrerà in vigore il sopra citato decreto, gli impianti con procedura AIA pendente, dovranno integrare la domanda con la suddetta relazione di riferimento, mentre i gestori di impianti soggetti ad AIA statale relativi ad attività industriali di cui all'All. 8 D.lgs.152/06 (tra i quali sono compresi gli impianti di gestione rifiuti pericolosi), dovranno presentare la suddetta relazione entro 12 mesi.
Per gli impianti di combustione di potenza pari o sopra i 300 MW, sarà necessario applicare la procedura di cui all’allegato 1 del suddetto decreto in base alla quale, se emerge la sussistenza dell’obbligo, dovrà essere presentata la relazione di riferimento.