Rendicontazione di sostenibilità: FAQ - Comunicazione UE 2024/6792
02/12/2024
Obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla Direttiva CSRD
La Direttiva CSRD (2022/2464/UE) Corporate Sustainability Reporting Directive, recepita in Italia con il D.Lgs n. 125/2024, introduce un quadro normativo evoluto per la rendicontazione di sostenibilità, ampliando il campo di applicazione e rafforzando gli obblighi di trasparenza per le imprese. Questa nuova normativa modifica e integra la Direttiva contabile (2013/34/UE), la Direttiva sulla revisione contabile (2006/43/CE), il Regolamento sulla revisione contabile (537/2014/UE) e la Direttiva sulla trasparenza (2004/109/CE).
La Comunicazione UE 2024 6792 ha invece come obiettivo quello di riepilogare i principali adempimenti previsti dalle Direttive e dal Regolamento richiamati in tema di sostenibilità. Le FAQ a corredo del documento sulla Direttiva CSRD hanno lo scopo di fornire chiarimenti operativi e interpretativi per facilitare l’attuazione pratica degli obblighi normativi da parte delle imprese e dei revisori. Mirano a ridurre le incertezze applicative, offrendo risposte a domande comuni su ambiti quali il campo di applicazione, la conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), la doppia materialità e le procedure di attestazione. Inoltre, supportano le imprese nell’adeguamento graduale alle nuove regole, spiegando deroghe, esenzioni e tempistiche di applicazione, e contribuiscono a uniformare le modalità di rendicontazione in tutta l’UE. Questo strumento si rivela essenziale per assicurare coerenza nell’implementazione della normativa e per promuovere la comprensione delle implicazioni tecniche e giuridiche tra tutti gli stakeholder coinvolti.
Vediamo dunque di riepilogare gli argomenti trattati nel compendio.Obiettivi generali
Gli obblighi introdotti dalla CSRD mirano a:
- Migliorare la qualità e la comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità.
- Allineare la rendicontazione aziendale agli obiettivi di sviluppo sostenibile e al Green Deal europeo.
- Supportare investitori e stakeholder nel valutare l’impatto ambientale, sociale e di governance (ESG) delle attività aziendali.
Ambito di applicazione
Gli obblighi si applicano a:
1- Grandi imprese soggette alla legislazione di uno Stato membro, definite come quelle che superano due dei seguenti criteri:
- Totale di bilancio: 20 milioni di euro.
- Ricavi netti: 40 milioni di euro.
- Numero medio di dipendenti: 250.
2- PMI quotate (escluse le microimprese).
3- Imprese madri di grandi gruppi.
4- Imprese di paesi terzi che:
- Generano un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro nell'UE.
- Possiedono filiali o succursali con determinate soglie di fatturato nell'UE.
Tipologie di rendicontazione richieste
1- Dichiarazione Individuale sulla Sostenibilità (Art. 19 bis della Direttiva Contabile):
- Destinata a grandi imprese e PMI quotate.
- Deve includere informazioni su:
- Impatti ESG delle attività aziendali.
- Modalità con cui i fattori di sostenibilità influenzano la performance e la situazione finanziaria dell’impresa.
2- Dichiarazione Consolidata sulla Sostenibilità (Art. 29 bis della Direttiva Contabile):
- Obbligatoria per imprese madri di grandi gruppi.
- Le informazioni devono riguardare l’intero gruppo e seguire gli stessi principi previsti per le dichiarazioni individuali.
3- Relazione sulla Sostenibilità per Imprese di Paesi Terzi (Art. 40 bis della Direttiva Contabile):
- Redatta secondo gli ESRS specifici per tali imprese.
- Deve includere dati rilevanti sull’impatto ESG e sulla conformità agli standard europei.
Principi europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS)
Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) rappresentano il quadro normativo tecnico attraverso cui le imprese soggette alla Direttiva CSRD devono comunicare le informazioni sulla sostenibilità. Questi principi, sviluppati dall'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), mirano a garantire uniformità, chiarezza e comparabilità nella rendicontazione ESG (ambientale, sociale e di governance).Obiettivi degli ESRS
- Trasparenza: Fornire informazioni chiare e rilevanti che consentano agli investitori e agli stakeholder di valutare l’impatto ESG delle imprese.
- Allineamento con obiettivi europei: Supportare il raggiungimento delle politiche europee, come il Green Deal e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
- Adattabilità: Fornire standard specifici per settori e dimensioni aziendali, rispettando il principio di proporzionalità.
Struttura degli ESRS
Gli ESRS si articolano in:
1- Prima Serie di ESRS Intersettoriali:
- Adottata con il Regolamento Delegato 2023/2772/UE.
- Applicabile a tutte le imprese soggette alla CSRD.
- Comprende principi generali per:
- Informativa ambientale: Impatti climatici, uso delle risorse, biodiversità.
- Informativa sociale: Relazioni lavorative, diritti umani, uguaglianza.
- Governance: Etica aziendale, trasparenza, gestione del rischio.
2- ESRS Settoriali:
- In corso di sviluppo, saranno adottati entro il 30 giugno 2026.
- Focalizzati sulle specificità di determinati settori (es. energia, trasporti, manifatturiero).
- Consentiranno una rendicontazione mirata e dettagliata per le imprese appartenenti a settori con impatti ESG significativi.
3- ESRS per PMI:
- Applicabili alle PMI quotate (escluse le microimprese).
- Proporzionati e semplificati rispetto agli standard generali, in linea con le dimensioni e le capacità delle PMI.
- Noti come LSME ESRS (Listed Small and Medium-sized Enterprises ESRS).
4- ESRS per Imprese di Paesi Terzi:
- Specifici per le imprese di paesi terzi con attività rilevanti nell’UE.
- Consentono la conformità agli obblighi di rendicontazione sostenibile a livello europeo.
Principi Guida degli ESRS
1- Doppia Materialità:
- Le imprese devono rendicontare:
- L’impatto delle loro attività su fattori ESG.
- L’effetto dei fattori ESG sulla loro performance finanziaria e sulla resilienza.
- Questo approccio consente una visione olistica dell’interazione tra impresa e ambiente esterno.
2- Completezza e Comparabilità:
- Gli ESRS richiedono dati completi e dettagliati che permettano il confronto tra le imprese.
- Tutte le informazioni devono essere presentate in modo coerente con le normative e gli obiettivi internazionali.
3- Precisione e Affidabilità:
- L’adozione di sistemi di verifica interna ed esterna garantisce l’integrità dei dati.
- Le informazioni devono essere soggette ad attestazione di conformità da parte di revisori o fornitori di servizi indipendenti.
- Rilevanza temporale:
- Le imprese devono fornire informazioni sia storiche che prospettiche, includendo obiettivi a breve, medio e lungo termine.
4- Digitalizzazione:
- I report devono essere marcati secondo una tassonomia digitale approvata dall’UE, rendendoli leggibili da sistemi automatizzati.
Tematiche coperte dagli ESRS
1- Ambiente:
- Cambiamento climatico (riduzione delle emissioni, strategie di adattamento).
- Economia circolare (uso efficiente delle risorse, gestione dei rifiuti).
- Biodiversità (misure per proteggere e ripristinare gli ecosistemi).
2- Sociale:
- Parità di genere, diversità e inclusione.
- Salute e sicurezza sul lavoro.
- Diritti umani e impatti sulla comunità.
3- Governance:
- Sistemi di controllo interno e gestione del rischio.
- Pratiche anticorruzione e trasparenza fiscale.
- Ruolo del consiglio di amministrazione nella supervisione delle politiche ESG.
Tempistiche e Prospettive
- La prima serie di ESRS è già in vigore per le imprese soggette a obblighi di rendicontazione a partire dal 2024.
- Gli standard settoriali e gli LSME ESRS saranno integrati entro il 2026.
- Il progresso nell’implementazione degli ESRS sarà monitorato e aggiornato periodicamente per riflettere le esigenze normative e di mercato.
Requisiti Specifici
1- Formato Digitale:
- Le dichiarazioni devono essere redatte in formato XHTML e marcate secondo la tassonomia digitale (Regolamento ESEF).
2- Attestazione della Conformità:
- Deve essere effettuata da revisori legali o fornitori indipendenti di servizi di attestazione (IASP), garantendo un livello di sicurezza limitato.
3- Pubblicazione:
- Le dichiarazioni devono essere incluse nella relazione sulla gestione e pubblicate entro i termini stabiliti per i bilanci annuali.
Calendario di Applicazione
La CSRD prevede un’implementazione graduale:
- 2024: Grandi imprese con oltre 500 dipendenti (pubblicazione nel 2025).
- 2025: Altre grandi imprese (pubblicazione nel 2026).
- 2026: PMI quotate, enti piccoli e non complessi, imprese di (ri)assicurazione captive (pubblicazione nel 2027).
- 2028: Imprese di paesi terzi con attività rilevanti nell’UE.
Esenzioni
Sono previste alcune esenzioni, come per le imprese figlie incluse nella dichiarazione consolidata dell’impresa madre, purché siano rispettati requisiti specifici sulla pubblicazione e il contenuto delle informazioni.Obblighi per i Revisori Legali e i Prestatori Indipendenti di Servizi di Attestazione della Conformità (IASP)
La Direttiva CSRD introduce un sistema rigoroso di attestazione della conformità per garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni sulla sostenibilità fornite dalle imprese. Questo sistema coinvolge direttamente i revisori legali e i prestatori indipendenti di servizi di attestazione (IASP).Finalità dell'Attestazione della Conformità
L'attestazione ha lo scopo di:
- Verificare che le informazioni sulla sostenibilità siano conformi ai principi stabiliti dagli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
- Garantire che le procedure interne adottate dall’impresa siano in linea con le norme.
- Rafforzare la fiducia degli investitori e degli stakeholder nelle dichiarazioni di sostenibilità.
Obblighi Specifici
Gli obblighi riguardano:
1- Tipologie di informazioni da attestare:
- Conformità delle informazioni di sostenibilità agli ESRS.
- Procedure adottate dall’impresa per individuare e comunicare le informazioni.
- Rispetto dell’obbligo di marcatura digitale delle informazioni secondo il formato ESEF (European Single Electronic Format).
- Conformità agli obblighi di informativa previsti dall’Articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia.
2- Livello di sicurezza richiesto:
- Inizialmente, l’attestazione deve basarsi su un livello di sicurezza limitato, che prevede una verifica meno approfondita rispetto al livello di sicurezza ragionevole.
- La Commissione Europea è autorizzata a introdurre principi di sicurezza ragionevole entro il 2028, previa valutazione della loro fattibilità.
3- Attori autorizzati all’attestazione:
- Revisori legali incaricati della revisione contabile dell’impresa.
- Prestatori indipendenti di servizi di attestazione (IASP), ove consentito dalla legislazione nazionale.
4- Metodologia di attestazione:
- La Commissione adotterà, entro il 1° ottobre 2026, i principi tecnici per la conduzione di verifiche con livello di sicurezza limitato.
- Gli Stati membri possono applicare principi nazionali fino all’adozione di standard comunitari.
5- Pubblicazione delle conclusioni:
- Le conclusioni dell’attestazione devono essere pubblicate nella relazione sulla gestione dell’impresa, insieme alle informazioni sulla sostenibilità.
Ruolo degli Stati Membri
Gli Stati membri devono:
- Garantire che le imprese rispettino gli obblighi di attestazione.
- Consentire a revisori legali o IASP di eseguire le verifiche, ove applicabile.
- Monitorare e disciplinare i requisiti di accreditamento per gli IASP.
Sfide e Opportunità
1- Sfide:
- L’introduzione di un livello di sicurezza ragionevole potrebbe rappresentare una difficoltà per imprese e revisori, richiedendo risorse e competenze specifiche.
- L’uniformità nell’applicazione degli standard a livello UE potrebbe essere influenzata dalle discrepanze tra principi nazionali e comunitari.
2- Opportunità:
- Miglioramento della fiducia degli stakeholder grazie a informazioni verificate e affidabili.
- Incentivazione di buone pratiche aziendali e un maggiore allineamento agli obiettivi di sostenibilità.
Tabella degli obblighi di redazione, attestazione della conformità e pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità
Diagramma di flusso obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità per tipologia di impresa
Calendario per l'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità
Le FAQ a corredo del documento si articolano intorno a diverse macro-aree, riflettendo i principali aspetti operativi e giuridici della Direttiva CSRD e della rendicontazione di sostenibilità. Si distinguono per un’elevata qualità tecnica e giuridica, progettata per fornire un supporto pratico e autorevole agli operatori coinvolti nell’applicazione della Direttiva CSRD. Le principali macro-aree includono:
Ambito di applicazione:
- Definizione delle categorie di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione (grandi imprese, PMI quotate, imprese madri di gruppi e imprese di paesi terzi).
- Specifiche sulle esenzioni e deroghe applicabili.
Contenuto e requisiti della rendicontazione:
- Obblighi informativi in materia ambientale, sociale e di governance (ESG).
- Applicazione del principio di doppia materialità.
- Struttura e contenuti richiesti per le dichiarazioni individuali e consolidate sulla sostenibilità.
Standard tecnici di riferimento:
- Conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
- Uso degli standard specifici per PMI e imprese di paesi terzi.
Procedure di attestazione e verifica:
- Requisiti per l’attestazione della conformità.
- Coinvolgimento dei revisori legali e dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione (IASP).
Formati e strumenti digitali:
- Marcatura digitale dei dati secondo il formato ESEF (European Single Electronic Format).
- Integrazione delle informazioni ESG nella relazione sulla gestione.
Tempistiche e implementazione:
- Calendario di decorrenza degli obblighi.
- Scadenze per la pubblicazione e periodi transitori per PMI e imprese di paesi terzi.