Rendicontazione di sostenibilità: Pubblicato il DLgs di recepimento della Direttiva CSRD
21/10/2024
Scopo del Decreto
Lo scopo principale del Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125 di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), pubblicato in GU del 10 settembre 2024 n. 212, è di migliorare la trasparenza e la qualità delle informazioni di sostenibilità fornite dalle imprese, rendendole maggiormente comparabili e affidabili. Questo rafforzamento del reporting mira a facilitare l'accesso degli investitori e delle altre parti interessate (stakeholders) a dati ESG (ambientali, sociali e di governance) chiari, precisi e standardizzati, migliorando la capacità di valutare le performance sostenibili delle imprese e favorendo la transizione verso un’economia più sostenibile.Ambito di applicazione
Il decreto si applica principalmente alle seguenti categorie di imprese:
- Grandi imprese (con oltre 500 dipendenti o con un bilancio consolidato che supera determinate soglie finanziarie).
- Piccole e medie imprese quotate in mercati regolamentati.
- Imprese madri di gruppi di grandi dimensioni, che devono redigere rendicontazioni consolidate.
- Società extra-UE con attività significative nell'UE (es. ricavi netti superiori a 150 milioni di euro generati nell'UE negli ultimi due esercizi).
- Enti creditizi, assicurazioni e imprese di riassicurazione, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
Sono escluse dall'ambito di applicazione alcune micro-imprese e la Banca d’Italia, in quanto istituto di diritto pubblico.Obblighi delle imprese
Le imprese soggette al decreto sono tenute a:
- Redigere una rendicontazione di sostenibilità annuale in conformità agli standard di rendicontazione stabiliti dalla Commissione Europea. Questi standard riguardano aspetti generali e settoriali legati a impatti ambientali, sociali e di governance (ESG).
- Fornire informazioni dettagliate sull’impatto delle loro attività, prodotti e servizi, inclusi i rapporti commerciali e la catena di fornitura.
- Rispettare i criteri di trasparenza, divulgando le informazioni necessarie sia al pubblico che alle autorità competenti.
- Pubblicare la rendicontazione di sostenibilità in formato elettronico, seguendo le modalità previste dal regolamento delegato (UE) 2019/815.
- Informare e coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori nel processo di redazione delle informazioni di sostenibilità.
Standard di rendicontazione
Le società devono rispettare gli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea attraverso atti delegati, che coprono aspetti generali e settoriali. Questi standard mirano a uniformare la divulgazione delle informazioni di sostenibilità, favorendo una maggiore trasparenza e comparabilità tra le imprese.Catena del valore
È previsto che le imprese forniscano informazioni non solo sulle loro attività, ma anche sui loro prodotti, servizi, relazioni commerciali e sulla catena di fornitura. Tuttavia, per i primi tre esercizi successivi all’entrata in vigore, sarà possibile omettere alcune informazioni relative alla catena del valore se non disponibili, a condizione che siano spiegati gli sforzi compiuti per ottenere tali dati.Coinvolgimento dei lavoratori
È previsto un coinvolgimento diretto dei rappresentanti dei lavoratori nel processo di rendicontazione della sostenibilità, attraverso il confronto sulle informazioni raccolte e la possibilità di esprimere un parere.Responsabilità delle imprese
Gli amministratori sono responsabili della corretta redazione della rendicontazione di sostenibilità e l'organo di controllo deve vigilare sull’osservanza degli obblighi normativi, riferendo all'assemblea annuale della società. Le imprese che non rispettano gli obblighi previsti sono soggette a sanzioni amministrative. Nei primi due anni, le sanzioni possono raggiungere fino a 150.000 euro, ma in casi gravi possono superare i 2.500.000 euro.Tipologia di controlli
Il decreto prevede che la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) sia l’autorità competente per la vigilanza e il controllo della conformità delle informazioni di sostenibilità, in particolare per le imprese quotate.
Il decreto introduce anche la figura del revisore della sostenibilità, incaricato di certificare la conformità delle rendicontazioni ai requisiti normativi, attraverso un processo di assurance basato su standard etici e indipendenti. Tale revisore deve essere iscritto al Registro nel Registro dei Revisori Legali e appositamente qualificato per svolgere attività di assurance. Le attività di controllo coinvolgono anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la vigilanza sarà coordinata tra CONSOB e altre autorità, come Banca d'Italia e IVASS.Timeline di Recepimento
Il termine di recepimento della Direttiva CSRD era fissato al 6 luglio 2024, data entro la quale gli Stati membri dovevano adeguare le rispettive normative nazionali.
In Italia entra in vigore dal 25 settembre 2024 con obblighi articolati per steps successivi.Sinottico riepilogativo delle scadenze previste dal D.Lgs. 125/2024
Tipologia di imprese obbligate |
Dimensione |
Fatturato |
Quotate o non quotate |
A far tempo da |
Tipologia di obblighi richiesti |
Riferimenti legislativi |
Grandi imprese (enti di interesse pubblico) |
Numero medio di dipendenti > 500 |
Fatturato netto > 50.000.000 € |
Quotate e non quotate |
Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 |
Obbligo di rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità nella relazione sulla gestione. |
Art. 17, Decreto Legislativo n. 125/2024 |
Grandi imprese (non enti di interesse pubblico) |
Numero medio di dipendenti > 250 |
Fatturato netto > 50.000.000 € |
Quotate e non quotate |
Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025 |
Obbligo di rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione. |
Art. 17, Decreto Legislativo n. 125/2024 |
Piccole e medie imprese quotate |
Numero medio di dipendenti 11-250, Fatturato fino a 50M € |
Ricavi netti > 900.000 € e < 50.000.000 € |
Quotate |
Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026 |
Rendicontazione limitata alle informazioni essenziali su modello aziendale, politiche di sostenibilità e rischi legati a sostenibilità, con alcune deroghe fino al 2028. |
Art. 17, Decreto Legislativo n. 125/2024 |
Micro-imprese quotate |
Numero medio di dipendenti < 10, Fatturato < 900.000 € |
Non applicabile |
Quotate |
Esentate dagli obblighi di rendicontazione |
Nessun obbligo di rendicontazione di sostenibilità, anche se quotate. |
Art. 5, Decreto Legislativo n. 125/2024 |
Imprese di assicurazione e di riassicurazione captive |
Grandi o piccole |
Non specificato |
Non rilevante |
Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026 |
Obbligo di rendicontazione per le imprese grandi e medie. Possibilità di esenzione per micro-imprese o imprese non complesse. |
Art. 17, Decreto Legislativo n. 125/2024 |
Imprese madri di gruppi di grandi dimensioni |
Grandi imprese (madri di gruppi) |
Non specificato |
Quotate e non quotate |
Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025 |
Obbligo di rendicontazione consolidata, comprendente informazioni sul modello aziendale, impatti della sostenibilità, e piano per la transizione verso la neutralità climatica. |
Art. 17, Decreto Legislativo n. 125/2024 |
Enti creditizi e altri enti piccoli e non complessi |
Piccole e medie imprese e grandi imprese non complesse |
Non specificato |
Non rilevante |
Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026 |
Obbligo di rendicontazione di sostenibilità, con specifico riferimento ai rischi e opportunità finanziarie legate alla sostenibilità. |
Art. 17, Decreto Legislativo n. 125/2024 |
Note aggiuntive
- Le micro-imprese, anche se quotate, sono esentate dagli obblighi di rendicontazione.
- Le piccole e medie imprese quotate possono applicare una deroga fino al 1° gennaio 2028.