RENTRI: Trasporto di rifiuti pericolosi e sistema di geolocalizzazione
03/02/2025
Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
1. Oggetto e contenuto della Delibera
La Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 emessa dal Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali disciplina l’integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo, con particolare riferimento all’installazione obbligatoria di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Questi sistemi, conformi alle indicazioni dell'art. 16 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, mirano a:
- Tracciare i percorsi dal punto di partenza a quello di destinazione;
- Registrare la posizione geografica e il tempo di percorrenza in modo accurato;
- Consentire l’esportazione dei dati in formati standard;
- Visualizzare i percorsi tramite strumenti informatici messi a disposizione dagli operatori.
La Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 è strettamente correlata al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), poiché si inserisce nel quadro normativo delineato dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, che regola il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il funzionamento del RENTRI.
Il RENTRI funge da piattaforma centrale per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Attraverso la Delibera, si rafforza il ruolo del RENTRI nel monitoraggio delle attività, permettendo agli enti di controllo di accedere a dati in tempo reale sui percorsi e sulle operazioni di trasporto.2. Soggetti obbligati agli adempimenti
Sono tenuti a conformarsi ai requisiti stabiliti dalla Delibera:
- Le imprese già iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- Le imprese che intendono ottenere una nuova iscrizione nella categoria 5.
- Gli autoveicoli utilizzati esclusivamente per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
3. Procedura dettagliata
3.1 Attestazione del requisito tecnico
Il requisito di idoneità tecnica relativo alla presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere attestato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello riportato nell’Allegato A della Delibera). Tale dichiarazione deve:
- Essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
- Indicare per ciascun veicolo i dati relativi a targa e telaio, specificando la conformità dei dispositivi installati alle prescrizioni normative.
3.2 Trasmissione della dichiarazione
La dichiarazione deve essere trasmessa telematicamente tramite il sistema AGEST dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In caso di nuovi veicoli aggiunti al parco mezzi, è necessario aggiornare la documentazione secondo le stesse modalità.
3.3 Tracciabilità dei dati
I sistemi di geolocalizzazione devono:
- Registrare i percorsi tramite rilevamenti periodici di coordinate geografiche.
- Garantire l’associazione tra percorso e FIR (Formulario Identificazione Rifiuti).
- Consentire l’archiviazione e l’esportazione dei dati secondo le modalità operative definite dal Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche.
L'Allegato B della Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 fornisce indicazioni tecniche sui requisiti che i sistemi di geolocalizzazione devono rispettare per essere conformi alle normative applicabili ai veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.4. Termini di decorrenza e scadenza
4.1 Entrata in vigore
La Delibera è entrata in vigore dalla data di pubblicazione.
4.2 Tempistiche per l’adeguamento
Le imprese già iscritte nella categoria 5, nonché quelle che presentano domanda di nuova iscrizione, devono attestare la conformità entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
Le dichiarazioni potranno essere trasmesse a partire dal 1° luglio 2025.
4.3 Sanzioni per mancata conformità
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini previsti, si procederà all’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti delle imprese inadempienti.
La Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 rappresenta un passo significativo verso una gestione più sicura e tracciabile dei rifiuti speciali pericolosi. L’obbligo di installare sistemi di geolocalizzazione si inserisce in una strategia più ampia per migliorare la trasparenza e la responsabilità ambientale delle imprese del settore.5 Tempistiche correlate
La Delibera e il RENTRI condividono un cronoprogramma strettamente correlato:
- L’obbligo di geolocalizzazione si applica ai veicoli a partire dal 1° luglio 2025, con scadenza per la conformità fissata al 31 dicembre 2025.
- I successivi decreti direttoriali emanati dal RENTRI definiranno le modalità operative per la trasmissione dei dati e la loro archiviazione.
Si raccomanda alle imprese di:
- Procedere tempestivamente all’adeguamento tecnico;
- Organizzare le attività amministrative necessarie per rispettare le scadenze;
- Monitorare eventuali aggiornamenti normativi pubblicati sul sito RENTRI o sul portale del MA