Responsabilità amministrativa di impresa e “colpa di organizzazione”

05/12/2025

Tribunale di Biella, Sez. Pen., decreto 16 ottobre 2024
Responsabilità amministrativa di impresa e «colpa di organizzazione»
Responsabilità 231: una pronuncia che merita attenzione

1. Oggetto del decreto e contesto

Il decreto del Tribunale di Biella che analizziamo ha deciso su una eccezione di nullità del capo di imputazione sollevata dalla difesa di un ente imputato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
L’eccezione riguarda la genericità e indeterminatezza della contestazione mossa all’ente: secondo la difesa, l’imputazione non descrive in modo sufficientemente chiaro la “colpa di organizzazione” che giustifica la responsabilità dell’impresa. Il Tribunale accoglie l’eccezione e dichiara nullo il decreto di citazione a giudizio, con restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

2. Il caso processuale in estrema sintesi

L’ente è chiamato a rispondere per un illecito dipendente da reato commesso da un soggetto apicale (Amministratore/Datore di Lavoro).
Nel capo di imputazione sono indicati:
 
  • il reato presupposto attribuito alla persona fisica;
  • l’appartenenza di quest’ultima alla struttura dell’ente (art. 5 D.Lgs. 231/2001);
  • il collegamento tra il reato e l’interesse o vantaggio dell’ente.
Secondo il Tribunale, però, manca del tutto l’indicazione delle carenze organizzative imputate all’ente: non è detto in cosa consista la violazione della regola cautelare organizzativa, cioè la “colpa di organizzazione”.

3. Il quadro normativo processuale

3.1 Funzione del capo di imputazione

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sulla funzione garantista del capo di imputazione:
 
  • Il fatto è descritto in modo carente quando l’imputato non può conoscere i tratti essenziali della fattispecie che gli viene attribuita, al punto da non potersi difendere adeguatamente.
  • Non è richiesta una descrizione “minuziosa”, ma devono essere chiari gli elementi strutturali e sostanziali del fatto contestato, così da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.
Sul piano normativo vengono in rilievo:
 
  • Art. 429 c.p.p.: nullità del decreto che dispone il giudizio se l’imputazione è generica o indeterminata (fase successiva all’udienza preliminare).
  • Art. 552 c.p.p.: nullità del decreto di citazione diretta a giudizio quando mancano o sono insufficienti gli elementi che individuano il fatto, con l’obbligo per il giudice di dichiarare la nullità senza poter chiedere al P.M. integrazioni in fase dibattimentale.
3.2 Potere-dovere del giudice
Se il capo di imputazione è generico, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto di citazione, senza invitare il Pubblico Ministero a precisare l’imputazione (possibilità ammessa solo in fase di udienza preliminare).
Nel caso concreto, il Tribunale applica questo principio all’imputazione dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, ritenendola carente proprio nella parte relativa alla colpa di organizzazione.

4. Struttura della responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001

Il Tribunale ricorda che la responsabilità dell’ente dipendente da reato richiede:
 
  • Esistenza del reato presupposto (commesso da una persona fisica);
  • Posizione soggettiva dell’autore:
  1. soggetto in posizione apicale o “sottoposto”, ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2001;
  • Collegamento finalistico tra il reato e l’interesse o vantaggio dell’ente;
  • “Colpa di organizzazione” dell’ente, cioè l’assenza o l’inadeguatezza di misure e assetti organizzativi idonei a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.
L’ente non risponde solo “per riflesso” del reato del proprio apicale, ma per un proprio fatto colpevole, consistente nella carenza organizzativa.

5. La “colpa di organizzazione” secondo il Tribunale di Biella

5.1 Nessuna inversione dell’onere della prova

Il Pubblico Ministero sostiene che non spetta all’accusa indicare o provare la colpa di organizzazione: sarebbe sufficiente dimostrare il reato presupposto, la qualifica del soggetto agente e il vantaggio/interesse; graverebbe invece sulla difesa l’onere di dimostrare l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo, in una logica di “inversione dell’onere della prova”.

Il Tribunale non condivide questa impostazione, per due motivi:
 
  • Fatto proprio dell’ente: se l’ente risponde per un proprio fatto, non basta l’accertamento del reato presupposto; occorre provare che l’ente non ha predisposto presidi organizzativi adeguati a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.
  • Elemento tipico dell’illecito dell’ente: la “colpa di organizzazione” è un elemento che appartiene alla tipicità dell’illecito amministrativo dell’ente. Sta quindi all’accusa allegarla e provarla, mentre l’ente può dimostrare, a contrario, di avere un’organizzazione adeguata e diligente.
5.2 Colpa di organizzazione ≠ semplice mancanza del modello

Il Tribunale prende posizione contro la tesi che identifica la “colpa di organizzazione” con la mancata adozione o la inefficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti:
 
  • dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001 (modelli idonei a prevenire reati);
  • dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008 (specifico per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro).
Secondo questa tesi, se l’ente non produce il modello o non dimostra la sua efficace attuazione, la colpa di organizzazione sarebbe automaticamente dimostrata; se invece prova di avere un modello efficace, verrebbe assolto.

Per il Tribunale di Biella:
 
  • l’omessa adozione del modello è un “indice probatorio”  importante, ma non coincide con la colpa di organizzazione;
  • la colpa di organizzazione è la violazione colpevole di regole cautelari organizzative, da provare in positivo;
  • la mancata adozione o inefficace attuazione del modello è solo un elemento di prova della colpa di organizzazione, non l’elemento costitutivo della fattispecie.
In altri termini:
 
  • non è sufficiente dire che non esiste un modello o che questo non è efficace; è necessario spiegare quali carenze organizzative concrete hanno reso possibile il reato.

6. Esigenze di specificità della contestazione all’ente

Da questi principi il Tribunale trae una conseguenza molto operativa: nel capo di imputazione a carico dell’ente, l’accusa deve almeno indicare, sia pure in modo non minuzioso, quali profili di colpa di organizzazione vengono addebitati.

In particolare, la contestazione deve chiarire, ad esempio:
 
  • quali regole cautelari organizzative si assumono violate;
  • quali procedure, controlli, ruoli o flussi informativi sarebbero mancati o risultati inadeguati;
  • in che modo tali carenze avrebbero reso possibile o agevolato la commissione del reato presupposto.
Nel caso concreto, il decreto di contestazione:
 
  • descrive bene la responsabilità individuale dell’Amministratore/Datore di Lavoro;
  • indica il criterio di imputazione dell’interesse/vantaggio all’ente;
  • non indica però alcuna specifica carenza organizzativa dell’ente.
Per il Tribunale, questo vuoto rende l’imputazione genericamente formulata nella parte essenziale che riguarda la “colpa di organizzazione”.
Di conseguenza, l’ente non è messo in condizione di sapere in che cosa concretamente consista il proprio addebito organizzativo e, quindi, non può difendersi in modo pieno.

7. Il dispositivo: nullità del decreto di citazione

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale di Biella:
 
  • dichiara nullo il decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’ente, ai sensi dell’art. 552, comma 1, lett. c) e comma 2, c.p.p.;
  • dispone lo stralcio della posizione dell’ente;
  • ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, che dovrà eventualmente riformulare la contestazione, specificando i profili di colpa di organizzazione.

8. Spunti operativi per imprese e professionisti

Pur essendo un decreto su una questione processuale, la decisione contiene indicazioni importanti per chi si occupa di modelli organizzativi 231 e di responsabilità degli enti:

1 - Centralità della colpa di organizzazione
 
  • L’ente non è responsabile in modo automatico per i reati dei propri apicali.
  • Occorre sempre individuare e descrivere le carenze organizzative concrete che costituiscono la “colpa di organizzazione”.
2 - Qualità dell’imputazione “de societate”
 
  • Per "imputazione de societate" si intende l’imputazione specificamente rivolta all’ente, distinta da quella alla persona fisica.
  • La "qualità" dell’imputazione riguarda il livello minimo di specificità necessaria: devono essere indicati, almeno in modo sintetico, i profili organizzativi addebitati all’ente.
  • Ciò significa chiarire quali carenze organizzative, controlli mancanti o procedure inadeguate si assumono avere reso possibile il reato.
  • Nei procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, il capo di imputazione deve quindi contenere una descrizione, anche non minuziosa, delle violazioni organizzative contestate.
  • L’assenza di tali indicazioni può portare alla nullità della citazione per genericità.
3 - Ruolo del modello organizzativo
 
  • Il modello ex artt. 6-7 D.Lgs. 231/2001 e art. 30 D.Lgs. 81/2008 è:
  1. un importante strumento probatorio a favore dell’ente (se adottato ed efficacemente attuato),
  2. ma non esaurisce il concetto di colpa di organizzazione.
  • Anche in assenza del modello “formalizzato”, l’accusa deve comunque spiegare quali controlli, procedure o assetti organizzativi siano mancati.
4 - Implicazioni per la costruzione dei MOG
 
  • Dal punto di vista pratico, la giurisprudenza valorizza i modelli che:
  1. rendono trasparente e tracciabile il sistema dei controlli;
  2. consentono, in un eventuale processo, di dimostrare che l’ente ha effettivamente adottato e attuato misure idonee a prevenire il reato.
  • Per i professionisti, diventa essenziale:
  1. descrivere i presidi organizzativi in modo concreto e misurabile;
  2. collegare i rischi-reato a specifiche regole cautelari organizzative;
  3. curare la documentazione di attuazione del modello.

9. In sintesi

  • Il Tribunale di Biella afferma con chiarezza che, nei procedimenti 231, l’ente risponde solo se è possibile individuare una colpa di organizzazione, cioè un difetto strutturale o funzionale del suo assetto organizzativo.
  • Non basta dire che un apicale ha commesso un reato nell’interesse dell’ente: bisogna spiegare quali barriere organizzative mancavano o erano inadeguate.
  • Per questo, il capo di imputazione deve contenere un minimo di descrizione delle carenze organizzative; in mancanza, la citazione è nulla e il processo non può proseguire.
  • La decisione rafforza l’idea di un processo “de societate” rispettoso delle garanzie di difesa e, al tempo stesso, richiama le imprese a dotarsi di sistemi organizzativi seri, documentati e coerenti, che possano dimostrare l’assenza di colpa di organizzazione in caso di contestazioni.
Segnaliamo che la pronuncia del Tribunale di Biella del 16 ottobre 2024 ha già trovato riscontri giurisprudenziali e dottrinali che ne confermano e ampliano i principi. Numerosi commentatori evidenziano come l’ordinanza del Tribunale di Biella abbia ribadito che la “colpa di organizzazione” dell’ente è un elemento costitutivo della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (e non un mero fatto accessorio) e che l’accusa deve indicare, anche se in forma non minuziosa, quali carenze organizzative concrete si imputano all’ente. Sempre secondo la dottrina, l’ordinanza ha chiarito che la mancata adozione del modello o la sua inidonea attuazione rappresentano indici probatori della colpa di organizzazione, ma non la colpa stessa. Una ordinanza del Tribunale di Firenze del 6 giugno 2025 riprende la medesima linea: la mancata indicazione, nel capo d’imputazione, delle carenze organizzative specifiche rende generica la contestazione e ne comporta la possibile nullità.

È confermato che anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in modo coerente: ad esempio, la sentenza n. 18413/2022 (Cass., Sez. 4) ha qualificato la colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell’illecito dell’ente.
In una sentenza del 15 aprile 2025 (Cass., Sez. 4, n. 14796) è ribadito che l’onere della prova della colpa di organizzazione grava sull’accusa.

Tuttavia, resta da chiarire – e gli operatori segnalano che ciò impone attenzione – quanto dettagliata debba essere la descrizione delle carenze organizzative nel capo d’imputazione.
Area Legale
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