Responsabilità del Committente (Approfondimento)

21/02/2022

La sentenza in richiamo offre interessanti spunti di approfondimento sulla questione Responsabilità del Committente.

Con Sent. Corte di Cassazione, IV sez pen, n. 46833 del 22 dicembre 2022 viene affrontata la questione della Posizione di garanzia del Committente e gli obblighi di verifica dell’idoneità della ditta in fase di scelta. Nel caso di specie si era avuta una rovinosa caduta da ponteggio di un lavoratore autonomo, addetto ad intonacatura, mentre utilizzava un ponteggio non realizzato a regola d’arte e privo di presidi antinfortunistici, collocato sul prospetto di un immobile posto su un terreno di proprietà del Committente.

Nel caso di specie il ponteggio da cui era precipitato l’artigiano era stato realizzato da una ditta terza individuata dal Committente, che lo aveva originariamente certificato.

La sentenza in oggetto ha confermato la responsabilità per colpa del Committente consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione dell'art. 90 comma 9 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008, in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
 
Tra i punti di rilievo della sentenza
  • il Committente è figura delineata dall'art. 89, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08 che lo definisce come soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. La Corte di cassazione ha precisato che “per conto” equivale a "per incarico di" oppure a "in nome di" oppure ancora "a favore di". Pertanto il Committente è soggetto che ha interesse alla realizzazione dell'opera o perché è colui che stipula il contratto o perché si avvantaggia della sua realizzazione o vi è tenuto giuridicamente oppure perché è stato delegato ad occuparsene. La responsabilità del Committente, dunque, è posta in stretto collegamento con l'affidamento dell'opera e la sua posizione di soggetto su cui incombe il governo del rischio deriva proprio dal dovere di sicurezza in relazione all'incidenza che la sua condotta assume sia nell'opzione di individuare un contraente inadeguato che nell'ingerirsi nell'esecuzione del contratto.
  • il Committente può andare esente da responsabilità solo quando consegni il cantiere agli esecutori delle opere libero da ogni pericolo o quando l'oggetto dell'incarico consista anche nel mettere in sicurezza il cantiere;
  • pur non potendo esigersi dallo stesso Committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia (cioè nella causazione ndr) dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte sua di situazioni di pericolo.
La sentenza si colloca all’interno di un importante filone interpretativo giurisprudenziale che nel tempo è andato sempre più ad affermare la centralità della responsabilità del Committente.

Il Committente e il responsabile Lavori risponde per l’infortunio mortale sul lavoro per non avere ad esempio controllato opportunamente l’operato del Coordinatore per l’esecuzione lavori in cantieri temporanei o mobili (Cassazione Penale Sez. IV, Sentenza 20 febbraio 2008, n. 7714). Il legislatore, nella lettura della Corte di Cassazione, ha statuito che i Committenti sono chiamati a svolgere una funzione di “super-controllo”, controllando che i coordinatori stessi adempiano ai loro compiti anche di verifica circa applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché circa la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

La suprema Corte di Cassazione, sempre nell’ambito di questa linea interpretativa di massimo rigore, arrivava già nel 2008 a considerare il Committente quale Datore di Lavoro dei lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice se questa risultava priva di una effettiva organizzazione tecnica, in particolare se il Committente partecipa con proprie attrezzature alla realizzazione dei lavori stessi (Cassazione Penale Sez. IV, Sentenza 16 luglio 2008 n. 29423).

La Suprema Corte con Sent. del 10 giugno 2008, n. 23090 affermava la responsabilità del Committente per il decesso di un lavoratore impegnato in lavori in quota in un contesto di cantiere temporaneo e mobile, per negligenza, imperizia e imprudenza, in quanto ometteva di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Significativo in questo caso che le violazioni fossero state poste in essere dall'appaltatore nell'ambito della propria organizzazione. Nell’occasione la Corte ribadisce un principio dalla stessa già affermato e secondo cui il Committente costituisce "perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri" e pertanto rimane "il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro". Solo in presenza di una valida ed efficace nomina di un Responsabile Lavori corredata di precise attribuzioni può verificarsi l'esenzione del Committente dalla responsabilità su di esso incombente per trasferimento degli obblighi sul delegato.

Occorre evidenziare come da allora siano state numerosissime le sentenze allineate che hanno confermato l’insostituibile ruolo del Committente in fase di qualifica delle ditte scelte e di controllo effettivo sul campo del loro corretto operato, anche a mezzo di funzioni tecniche appositamente delegate (a titolo puramente indicativo e non esaustivo si vedano Sent. Cass., Sez. III, 26 novembre 2021 n. 43604 sulla validità della idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria; Sent. Cass., Sez IV, 27 ottobre 2021 n. 38423 relativa al controllo da parte del Committente delle capacità organizzative e operative dell’appaltatore; Sent. Cass, Sez. IV, 16 ottobre 2020 n. 28728 sulle modalità della verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici; Sent Cass., Sez. IV, 8 novembre 2017 sull'obbligo del Committente di richiamare l'appaltatore al rispetto delle norme).
 
Area Legale
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