Responsabilità di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
06/11/2023
Sent. Corte Cass. IV sez pen del 14 sett 2023 n.37479
Responsabilità del CSE per infortunio occorso ad operaio di ditta appaltatrice
La sentenza della Cassazione Penale n. 37479 del 14 settembre 2023 riguarda un infortunio occorso a lavoratore neoassunto, con qualifica di apprendista, in un cantiere dove si svolgevano lavori di ristrutturazione. La vittima cade da un impalcato allestito come assito provvisorio per passaggio pedonale. Della vicenda viene ritenuto responsabile il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in ragione della sua posizione di garanzia e della violazione di regole cautelari. Vengono verificate la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento nonché la sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento di danno prodotto.
Di seguito, vengono sintetizzate le principali argomentazioni portate in dibattimento:
- Condanna per lesioni gravi: A.A. è stato condannato nella sua veste di Coordinatore per la Esecuzione Lavori (CSE) in primo grado dal Tribunale di Torino per lesioni personali gravi subite da B.B. durante i lavori di rifacimento della controsoffittatura dell'ingresso principale di un capannone. Durante questi lavori, B.B. stava transitando su un impalcato provvisorio per raggiungere i servizi igienici, quando le assi di legno cedevano sotto il suo peso, causando la caduta da un'altezza di circa 4,7 metri. Queste lesioni derivarono, a giudizio del Tribunale, da colpa del CSE per mancato espletamento dei compiti di cui all’art. 92, comma 1 lett b, in particolare per omessa verifica del rispetto da parte della ditta appaltatrice, di cui la vittima era apprendista, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza, da lui predisposto, nonché dalla mancata verifica del relativo POS.
- Ruolo di Coordinatore in Fase di Esecuzione dei Lavori (CSE): A.A. era il Coordinatore in fase di Esecuzione dei lavori e aveva il compito di garantire la sicurezza nel cantiere in cui operavano diverse imprese contemporaneamente. Era responsabile di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) da parte delle diverse ditte coinvolte. Doveva inoltre assicurarsi che ciascuna impresa avesse un piano operativo di sicurezza (POS) idoneo e coerente con il PSC.
- Violazioni del ruolo di CSE: A.A. è stato ritenuto colpevole di violare il suo ruolo di CSE in diverse modalità. Non aveva incluso nel PSC la necessità di realizzare l'impalcato ligneo come misura di sicurezza per i lavori sulla controsoffittatura. Non aveva specificato il divieto per le altre ditte di operare nella zona sottostante l'impalcato e non aveva comunicato il cronoprogramma dei lavori e le misure di sicurezza alle ditte coinvolte. Non aveva neppure verificato che queste informazioni fossero incluse nei POS delle imprese coinvolte.
- Mancato adeguamento ai cambiamenti: Anche se A.A. aveva sostenuto che i puntelli dell'impalcato ligneo erano stati spostati arbitrariamente dal personale di altre ditte senza il suo consenso, aveva il dovere di garantire che le misure di sicurezza fossero adeguate. Non aveva inserito nel PSC le necessarie precauzioni per prevenire tali manomissioni, né aveva verificato che i POS delle altre imprese fossero adeguati a queste modifiche.
La Corte di Cassazione di fronte a quanto emerso in fase dibattimentale ha espresso le seguenti valutazioni:
1. Rigetto del primo motivo di ricorso:
- La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, che deduceva il difetto di correlazione tra il fatto contestato e la sentenza.
- Nella sentenza di primo grado, il A.A. era stato condannato in relazione a due profili di responsabilità: come Coordinatore per l'Esecuzione di lavori e come Direttore dei Lavori (quest'ultimo non presente nel capo di imputazione).
- Nella sentenza di appello, il A.A. è stato condannato solo come Coordinatore per l'Esecuzione di lavori, mentre è stata riconosciuta la violazione dell'art. 522 c.p.p., comma 2, per difetto di contestazione del fatto nuovo riguardante la posizione di Direttore dei lavori.
- La Corte ha ritenuto che non si sia determinata la dedotta nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto il prevenuto è stato condannato in secondo grado per lo stesso fatto reato oggetto del capo di imputazione. Non ci sono stati mutamenti degli elementi fondamentali del fatto contestato, e il ritorno all'imputazione iniziale non ha comportato pregiudizi per l'imputato.
2. Rigetto del secondo motivo di ricorso:
- La Corte ha anche respinto il secondo motivo di ricorso, che contestava l'affermazione di responsabilità dell'imputato per l'assenza del nesso causale.
- È stato precisato che il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori ha il compito di verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, e verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.
- La Corte ha confermato che il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori svolge compiti organizzativi e di vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza.
- La Corte ha ritenuto che la Corte di merito avesse giustamente riconosciuto la responsabilità del A.A. in quanto aveva evidenziato le carenze addebitabili a lui e il nesso causale tra la sua condotta e l'evento dannoso. Questo includeva la mancanza di un progetto specifico per la sicurezza, l'omesso divieto di lavorazioni simultanee sotto l'impalcato, e la mancata comunicazione delle modifiche al Piano di Sicurezza alle imprese coinvolte.
- La Corte ha evidenziato inoltre che la configurazione disorganizzata e illegale del cantiere avrebbe reso necessario il pieno rispetto delle incombenze del CSE per prevenire l'evento.